Privacy: il consenso ha un nuovo ruolo?

Redazione 19/02/18
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Privacy: come le novità influiscono sul consenso

Con le novità introdotte dal regolamento europeo in materia di privacy (cosiddetto GDPR), si è evoluto anche il concetto di consenso, che si è meglio adattato  quelli che sono gli sviluppi tecnologici. In particolare, diversamente da quanto sino ad oggi stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il consenso relativo al trattamento dei cosiddetti dati sensibili non richiede più la necessità della forma scritta, ma può essere rilasciato e acquisito con modalità meno formali. Resta fermo che la volontà del titolare dei dati deve essere espressa in modo chiaro e inequivocabile; infatti, le tutele per l’interessato non vengono meno, anzi sono rafforzate. Il Regolamento stabilisce infatti alcune ipotesi di inefficacia del consenso, nonché l’intensificazione degli obblighi informativi e garantisce inoltre il diritto alla revoca del consenso precedentemente rilasciato.

Da questo deriva il primo degli adempimenti a cui sono chiamati i professionisti: verificare se i trattamenti effettuati sino ad ora siano compatibili con le nuove disposizioni; pertanto, non sarà sufficiente adattarsi alle nuove disposizioni per i trattamenti successivi all’entrata in vigore della nuova normativa, ma è necessario adeguare altresì le attività compiute sino a questo momento.

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La tutela della privacy in ambito sanitario

L’opera mira a fornire agli operatori del settore sanitario, pubblico e privato, gli strumenti per comprendere in modo chiaro e semplice la copiosa normativa relativa al trattamento dei dati sanitari, in modo che gli stessi possano adempiere con tranquillità agli obblighi su di loro gravanti, volti alla cura e alla protezione dei dati personali dei loro assistiti. In particolare, l’Autore, dopo aver illustrato le caratteristiche principali dei dati sanitari, necessarie per poter individuare quali informazioni rientrano in detta categoria, si dedica all’esame di tutte le disposizioni che incidono sul loro trattamento: dal codice privacy fino al GDPR, passando per le linee guida adottate dal Garante nel corso degli anni in tema di dossier sanitario, siti web dedicati alla salute, referti on-line, indagini di customer satisfaction nonché per la normativa in tema di fascicolo sanitario elettronico. Il trattamento dei dati in ambito sanitario, in considerazione della delicatezza delle informazioni che riguardano lo stato di salute degli interessati, è sempre stato estremamente pericoloso. L’opera si rende ancor più utile oggi, in un mondo in cui anche nell’ambito sanitario i dati personali assumono un’importanza fondamentale e vengono trattati attraverso diversi strumenti tecnologici ed elettronici, rientrando la protezione di tali dati tra i principali adempimenti che i professionisti e le strutture sanitarie debbono curare per poter fornire le proprie prestazioni senza preoccupazioni di incorrere in responsabilità.Pier Paolo Muià Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze. Esercita la professione di avvocato tra Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in particolare di responsabilità medica, diritto di internet, privacy e IP. È autore di numerose pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche nazionali e collabora stabilmente con il portale giuridico Diritto.it. È stato relatore in diversi convegni, anche per ordini professionali medici.

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La base giuridica del trattamento dei dati: il consenso apparente

Ancorché ne siano cambiate le modalità di acquisizione e rilascio, il consenso resta comunque una delle basi del trattamento dei dati. Infatti, possono esserci altre ragioni giustificative dell’utilizzo dei dati, le quali sono tutte previste dalla legge; inoltre, il soggetto titolare del trattamento è tenuto a comunicare all’interessato, di volta in volta, quelle che sono la base giuridica e la finalità della richiesta dei dati. Peraltro, tali aspetti non potranno essere modificati nel corso del trattamento: il consenso rilasciato per una motivazione specifica non vale dunque, per diversi e ulteriori fini.

Il consenso deve sempre essere rilasciato in modo libero, senza alcuna coercizione; pertanto, qualora il titolare dei dati si sia trovato in qualche modo costretto al rilascio, per evitare ad esempio un pregiudizio economico, il consenso sarà solo apparente e, quindi, non corrispondente alle previsioni contenute nel regolamento.

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