Privacy e processo penale: tutele nella riforma Cartabia

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Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con un comunicato in data 16 settembre scorso, ha dato parere favorevole alla riforma Cartabia riguardante il processo penale, come abbiamo indicato in questo articolo.

Tuttavia, nell’ottica della protezione dei dati personali delle persone imputate ed indagate, sottoposte a misure cautelari o coinvolte a qualsivoglia titolo in fattispecie penali, l’Autorità ha suggerito qualche modifica e cautela da adottare, soprattutto in tema di protezioni telematiche e informatiche e diritto all’oblio.

    Indice

  1. La sicurezza informatica
  2. Il diritto all’oblio

1. La sicurezza informatica

Per quanto riguarda il lato informatico, è stato richiesto di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità dei collegamenti telematici, non solo per quanto riguarda il deposito degli atti telematici e le comunicazioni tra le Cancellerie e i difensori, ma anche per quanto riguarda la partecipazione a distanza delle udienze, pratica diffusa da quando la pandemia di Covid-19 ha costretto tutti a rivedere le proprie metodologie di lavoro.

Ricordiamo che, a mente del Regolamento Europeo 679/2016 per la protezione dei dati personali, i sistemi informatici, ex art 32, devono assicurare la sicurezza e la resilienza e con esse l’adeguata protezione dei dati trattati, sempre applicando un approccio basato sul rischio. Ebbene, trattandosi di dati appartenenti a categorie particolari ex artt. 9 e 10 del medesimo Regolamento (dati di natura sensibile, giudiziaria) il rischio non può che considerarsi elevatissimo: di conseguenza gli uffici giudiziari sono tenuti ad applicare uno standard di sicurezza particolarmente stringente, in ossequio ai principi cardine di accountability, privacy by design e by default (comprendendo, se del caso, pseudonimizzazione e cifratura dei dati).

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione, secondo il Garante, è quello degli atti che vengono notificati mediante annunci su internet: è essenziale che detti dati vengano inglobati nel deep web, che è la parte del web non indicizzata dai motori di ricerca, dove avviene la maggior parte del traffico internet (ad esempio passano nel deep web le credenziali di accesso ai nostri siti personali e carrelli di shopping online, le password di accesso a sistemi chiusi e tutto ciò che per l’appunto non deve essere indicizzato). Non deve accadere, in sostanza, di poter ricercare su un motore di ricerca il nome di Tizio, e di vedere, tra i risultati proposti, la notifica di qualche atto giudiziario che lo riguardi.


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2. Il diritto all’oblio

Un ultimo tema che è stato trattato dal Garante è quello, cruciale, del diritto all’oblio, anche detto il diritto ad essere dimenticati, ovvero in altre parole in diritto alla cancellazione (ma nel caso di internet non si può parlare di vera e propria cancellazione, bensì di de-indicizzazione) previsto dall’art. 17 dello stesso GDPR, ovvero il diritto dell’interessato a vedere cancellati i dati personali che lo riguardano.

La problematica legata alla cancellazione dei dati su internet è complessa e non di facile soluzione e si scontra con il diritto di cronaca, soprattutto quando riguarda dati di personaggi noti al grande pubblico. Ma se un giornale cartaceo dura il tempo della pubblicazione ed il giorno dopo è già dimenticato, internet non dimentica, la sua memoria è eterna e questo si scontra con i principi generali stabiliti dal Regolamento, ed in particolare con l’esigenza di stabilire i tempi massimi di conservazione per i dati o meglio, in questo caso, i tempi di permanenza online.

I soggetti destinatari di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento hanno il diritto di essere tutelati in particolare e per questo il Garante ha suggerito due forme rafforzate di oblio: la de-indicizzazione preventiva e quella successiva, nel rispetto del principio generale di diritto penale di presunzione di innocenza.

Ma anche i soggetti che subiscono provvedimenti di condanna hanno uguale diritto ad essere dimenticati dal popolo della rete.

Trascorso un adeguato lasso di tempo e perso interesse nella notizia, in ossequio al principio secondo cui la pena deve essere punitiva, ma anche in qualche modo rieducativa e prodromica al reinserimento del reo nella società, non pare conforme a liceità e correttezza che, anche a distanza di diversi anni, di dati relativi a condanne giudiziarie possano essere reperiti online.

Come dire, tutti hanno il diritto ad essere dimenticati, dopo aver pagato il proprio debito alla giustizia, conformemente ad una sentenza passata in giudicato e regolarmente eseguita.

Avv. Luisa Di Giacomo

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