Privacy: Elenchi telefonici, il Garante apre alla ricerca inversa

L’autorità Garante per la Protezione dei dati personali è intervenuta nuovamente in materia di elenchi telefonici, con il provvedimento Misure a tutela della c.d. “Ricerca inversa” dei vecchi abbonati ai servizi telefonici 8 aprile 2010 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) apportando alcune modifiche per quanto concerne le cosiddette ricerche inverse, ossia quei casi in cui l’utente sia in possesso di un numero telefonico di un abbonato ed intenda utilizzarlo per reperire ulteriori dati personali.

La materia era stata oggetto di un precedente provvedimento (15 luglio 2004) in cui era stabilito tra l’altro che i nuovi abbonati ai servizi telefonici erano chiamati ad esprimere il proprio consenso per l’attivazione del servizio di ricerca inversa relativamente al numero della propria utenza. Lo stesso provvedimento introduceva una disciplina diversa per i “vecchi” abbonati, i quali erano invitati ad esprimere, nel termine di 60 giorni, tramite un apposito modulo la propria volontà in merito alla pubblicazione dei dati in elenco.

Di fatto è accaduto che ben pochi sono stati gli utenti telefonici che hanno inviato il modulo, e di conseguenza la mancata risposta al questionario, ha comportato l’assenza di qualsiasi manifestazione di volontà circa l’utilizzo dei dati mediante servizi di ricerca.

Tale situazione ha indotto alcuni fornitori di servizi di informazione sugli elenchi, tra cui Seat Pagine Gialle e Telextra, a rivolgersi al Garante lamentando che «a seguito dell’entrata in vigore del ricordato regime degli elenchi telefonici, in ragione dell’esiguo numero di interessati che hanno compilato e riconsegnato il predetto questionario, sia divenuto pressoché impossibile per gli operatori del settore “continuare a mantenere la funzione di ricerca inversa, creando un vero e proprio disservizio che rende insoddisfatti tanto gli inseriti, tanto gli utilizzatori“». In altre parole secondo questi operatori, il provvedimento del 2004 avrebbe generato un disservizio per gli utenti che di fatto si trovavano nell’impossibilità di utilizzare un servizio particolarmente utile come quello della ricerca inversa.

Sul punto il Garante richiama la Direttiva Comunitaria 2002/58/CE, e nello specifico l’art. 16, dove è stabilito che se i dati personali degli abbonati a servizi pubblici fissi o mobili di telefonia vocale sono stati inseriti in un elenco pubblico prima dell’entrata in vigore delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (il 1° febbraio 2005, per l’Italia), tali dati possono restare inseriti in tale elenco pubblico cartaceo o elettronico, comprese le versioni con funzioni di ricerca inversa, ad eccezione del caso in cui l’interessato abbia comunicato diverse intenzioni.

Secondo il Garante pertanto, sulla base di questa norma è possibile, esclusivamente per i vecchi abbonati, consentire la funzione di ricerca inversa, anche in assenza di un consenso espresso degli abbonati stessi, ed escludendola pertanto soltanto nel caso in cui l’abbonato esprima volontà contraria comunicandolo al proprio operatore telefonico.

Questa modifica investe esclusivamente il sistema della ricerca inversa che consente di individuare il nominativo di un abbonato partendo dal numero di utenza telefonica, ed in base al provvedimento in commento, sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2011, ciò per consentire ai vecchi abbonati di poter essere adeguatamente informati ed eventualmente esprimere il proprio dissenso.

Un termini pratici quindi, tutti gli abbonati già presenti sugli elenchi telefonici prima del 1° gennaio 2004, e che non desiderano che sia attivata la funzione di ricerca inversa sul proprio numero telefonico, dovranno comunicarlo, in base a quello che può essere paragonato ad un sistema “opt-out”, al proprio operatore.

 

Avv. Giuliano De Luca

Avv. De Luca Giuliano

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