Problematiche di incostituzionalità della recente legge portoghese di riforma dei servizi segreti

Vagli Giovanni 09/09/15
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Il 22 luglio 2015 l’Assemblea della Repubblica (Parlamento portoghese) ha approvato il Decreto n. 426/XII[1], che ha abrogato la precedente normativa relativa ai servizi di intelligence[2].

Tale Decreto è stato inviato al Presidente della Repubblica (PR) al fine di promulgazione, ma tale organo si è avvalso del potere di veto per incostituzionalità[3].

La norma suppostamente contrastante con la Costituzione (CRP) è l’articolo 78, 2º comma, del Decreto in questione, che recita[4]:

«Gli ufficiali d’informazione del SIS[5] e del SIED[6], agli effetti dell’art. 4, 2º comma[7], e nel relativo ambito esclusivo, possono accedere alle informazioni bancarie, alle informazioni fiscali, ai dati di traffico, di localizzazione o altri dati connessi alle comunicazioni, necessari per identificare il titolare dell’abbonamento o l’utilizzatore o per trovare e identificare la fonte, la destinazione, la data, l’ora ed il tipo di comunicazione, ed anche per identificare l’equipaggiamento di telecomunicazione o la sua localizzazione, sempre che ciò sia necessario, adeguato e proporzionale, in una società democratica, all’adempimento delle attribuzioni legali dei servizi d’informazione, mediante la previa e obbligatoria autorizzazione della Commissione di Controllo Preventivo[8], in seguito a richiesta debitamente motivata.»

La norma costituzionale violata sarebbe l’art. 34, 4º comma, della Costituzione che sancisce l’inviolabilità della corrispondenza e delle comunicazioni[9]: «È proibita ogni ingerenza delle pubbliche autorità nella corrispondenza, nelle telecomunicazioni e negli ulteriori mezzi di comunicazione, salvo nei casi previsti in materia di procedura penale.»[10]

In effetti, l’art. 78, 2º comma, dianzi citato conferisce agli ufficiali dei servizi segreti il potere di intercettare comunicazioni senza alcuna autorizzazione da parte del magistrato competente, il che contrasta apertamente la disciplina processuale in materia[11]; pertanto, il ricorso di incostituzionalità presentato dal PR sembrerebbe pienamente fondato.

Anche la dottrina pare confermare la posizione assunta dalla Presidenza della Repubblica: «Nel caso dell’inviolabilità dei mezzi di comunicazione privata … essa include la proibizione di ingerenza delle pubbliche autorità nei mezzi di comunicazione, tranne nei casi previsti dalla legge (riserva di legge) in materia di procedura penale (e non per altri effetti) e mediante decisione giudiziaria … L’eccezionalità delle restrizioni costituzionalmente autorizzate implica che le restrizioni legali … e gli interventi restrittivi decisi o autorizzati dal giudice … siano soggetti ai principi giuridico-costituzionali delle leggi restrittive, di cui all’art. 18 [della Costituzione] (necessità, adeguamento, proporzionalità, determinabilità»[12] (sottolineatura nostra). L’unico ambito materiale che costituisce un’eccezione al divieto d’ingerenza è quello del processo penale, quindi in materia d’intelligence non può essere concessa alcuna deroga.

Del resto lo stesso Tribunale costituzionale portoghese già in passato ha sancito che il diritto di parola verbale implica il diritto alla riservatezza della parola verbale[13].

Il Tribunale costituzionale non si è ancora espresso sulla questione in causa, ma, pur non volendo anticipare niente, in quanto non ci compete sostituirci agli organi istituzionalmente preposti, riteniamo che solo si possa confermare l’opinione espressa nel ricorso presentato dal Presidente della Repubblica.

 


[1] Consultabile al website www.parlamento.pt.

[2] La normativa abrogata è la seguente: Legge 5 settembre 1984, n. 30; Legge 19 febbraio 2007, n. 9; Decreto-Legge 4 giugno 1985, n. 225; Decreto-Legge 30 settembre 1995, n. 254.

[3] Ai sensi dell’art. 136, 5º comma, e 278, 1º comma, della Costituzione.

[4] Traduzione nostra, come tutte le altre presenti nell’articolo.

[5] Il SIS è il “Serviço de Informações de Segurança” (Servizio d’Informazione di Sicurezza).

[6] Il SIED è il “Serviço De Informações Estratégicas de Defesa” (Servizio d’Informazione Strategica di Difesa).

[7] Che dispone: «I servizi d’informazione svolgono attività di raccolta, elaborazione, sfruttamento e diffusione di informazioni: / a) Necessarie a salvaguardare l’indipendenza nazionale, gli interessi nazionali e della sicurezza interna e esterna dello Stato portoghese; / b) Che contribuiscano a garantire le condizioni di sicurezza dei cittadini ed anche il pieno funzionamento delle istituzioni democratiche, nel rispetto della legalità e dei principi dello Stato di Diritto; e / c) Adatte a prevenire il sabotaggio, lo spionaggio, il terrorismo e la relativa proliferazione, la criminalità altamente organizzata di natura transnazionale e la pratica di atti che, per loro natura, possano alterare o distruggere lo Stato di Diritto democratico costituzionalmente stabilito.»

[8] Ai sensi dell’art. 35 del Decreto n. 426/XII, la Commissione di Controllo Preventivo è composta di tre magistrati, designati dal Consiglio Superiore della Magistratura, tra i giudici del Supremo Tribunale di Giustizia, con almeno 3 anni di servizio in tale funzione. Tuttavia, tenuto conto che tale Commissione costituisce un organo del SIRP (Sistema d’Informazione della Repubblica Portoghese; cfr. art. 3, 3º comma, lettera c) del Decreto in causa), essa non è un organo giudiziario e, in quanto tale, non sembra costituzionalmente legittimata ad autorizzare intercettazioni in ambito di comunicazioni. Il tema sarà sviluppato infra.

[9] Come si legge nel comunicato della Presidenza della Repubblica pubblicato in data 7 agosto 2015 e consultabile al sito web www.presidencia.pt.

[10] L’attuale versione della norma costituzionale citata nel testo è il frutto della modifica introdotta dalla 4ª riforma costituzionale (1997), la quale ha aggiunto l’espressione «e negli ulteriori mezzi di comunicazione», con lo scopo di includere le più moderne forme di comunicazione a distanza, differenti dalle telefonate e dalla corrispondenza tradizionale (in particolare internet e posta elettronica).

[11] L’art. 187, 1º comma, del Codice di Procedura Penale portoghese afferma che «L’intercettazione e la registrazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche possono essere autorizzate nel corso delle indagini solo se ci siano ragioni per credere che tale mezzo sia indispensabile al fine di appurare la verità o che la prova, in altro modo, sarebbe impossibile o molto difficile da ottenere, mediante decisione motivata del giudice istruttore su richiesta del Pubblico Ministero …»; inoltre, si riporta che, ai sensi e nei termini dell’art. 32, 8º comma, della Costituzione portoghese (la cui epigrafe è “Garanzie del processo penale”), «Sono nulle tutte le prove ottenute mediante … abusiva intromissione nella vita privata, nel domicilio, nella corrispondenza o nelle telecomunicazioni (sottolineatura nostra). In materia di segreto bancario (cui l’art. 78, 2º comma, del Decreto n. 426/XII fa riferimento), il principio generale dell’inviolabilità senza autorizzazione giudiziaria contenuto nell’art. 63, 2º comma, della Legge Generale Tributaria, ha ormai numerose eccezioni che permettono all’Autorità Tributaria, ai sensi e nei termini della stessa Legge, di accedere a documenti coperti da segreto, in particolare in caso di sussistenza di indizi di reati tributari o di irregolarità dichiarative (cfr. a titolo di esempio art. 63-A e seguenti).

[12] J.J. Gomes Canotilho / Vital Moreira, Constituição da República Anotada, Volume I, Coimbra, 2007, 543.

L’art. 18 CRP si esprime nei seguenti termini: «… 2. La legge può limitare i diritti, le libertà e le garanzie nei casi espressamente previsti dalla Costituzione, dovendo tali restrizioni limitarsi a ciò che è necessario per salvaguardare altri diritti o interessi costituzionalmente protetti. / 3. Le leggi che limitano i diritti, le libertà e le garanzie devono avere carattere generale e astratto e non possono avere effetto retroattivo e neanche ridurre la portata del contenuto essenziale dei precetti costituzionali.»

[13] Cfr. sentenza n. 374/01 (reperibile in www.tribunalcosntitucional.pt), citata dagli autori indicati a nota 11 (ibidem).

Vagli Giovanni

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