Procedibilità della mediazione – Scheda di Diritto

La mediazione civile e commerciale è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (ADR)

Redazione 29/03/25

La mediazione civile e commerciale è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (ADR) che ha acquisito crescente importanza nel sistema giudiziario italiano. Introdotta con il D.lgs. 28/2010, la mediazione mira a ridurre il carico giudiziario e favorire la composizione amichevole delle liti. Un aspetto centrale della disciplina è la procedibilità, che implica la necessità di attivare il procedimento di mediazione in determinate materie prima di poter agire in giudizio.

Indice

1. Obbligatorietà della mediazione


L’art. 5 del D.lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione è condizione di procedibilità per una serie di controversie, ossia la parte interessata deve necessariamente esperire il tentativo di mediazione prima di poter introdurre la domanda in sede giudiziale. Le materie per cui la mediazione è obbligatoria includono:

  • Condominio;
  • Diritti reali;
  • Divisione;
  • Successioni ereditarie;
  • Patti di famiglia;
  • Locazione;
  • Comodato;
  • Affitto di azienda;
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Se la mediazione non viene esperita in queste materie, il giudice, in caso di mancato avvio, deve rilevarlo anche d’ufficio e dichiarare l’improcedibilità della domanda.

2. Avvio e procedibilità


La mediazione si avvia mediante la presentazione di una domanda presso un organismo accreditato. La domanda deve contenere l’indicazione delle parti coinvolte e la descrizione dell’oggetto della controversia. Il tentativo di conciliazione deve essere avviato prima della proposizione del giudizio e deve concludersi entro un termine massimo di 3 mesi, salvo diverse previsioni normative o accordi tra le parti.
Il verbale di mancata conciliazione deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio per comprovare l’avvenuto tentativo. In mancanza di tale allegazione, il giudice può concedere un termine per sanare l’irregolarità, ma in caso di persistente omissione dichiarerà l’improcedibilità.

3. Esenzioni dall’obbligo


Nonostante la mediazione obbligatoria, vi sono casi in cui il tentativo non è necessario. In particolare, l’art. 5, comma 4, D.lgs. 28/2010, prevede delle esenzioni nei seguenti casi:

  • Procedimenti per ingiunzione, inclusi i procedimenti di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione;
  • Procedimenti per convalida di licenza o sfratto;
  • Procedimenti di opposizione all’esecuzione forzata;
  • Procedimenti in camera di consiglio;

Queste deroghe consentono di evitare il tentativo di mediazione in situazioni che richiedono una risposta tempestiva o che comportano diritti non mediabili.

4. Effetti della mancata partecipazione


La mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria comporta conseguenze sul piano processuale e delle spese. In particolare, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata comparizione della parte convocata, ex art. 8 D.lgs. 28/2010. Inoltre, il comportamento omissivo può incidere sulla ripartizione delle spese processuali e determinare una condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato.

5. Cause di impedimento


Nel caso in cui vi siano cause oggettive o soggettive che impediscono l’esperimento, è necessario che la parte dimostri adeguatamente l’impossibilità a partecipare. Solo una comprovata giustificazione potrà evitare le conseguenze previste in termini di ripartizione delle spese e responsabilità processuale.

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