Premessa
L’emergenza sanitaria vissuta dal nostro paese a partire dal mese di marzo ha imposto un ripensamento della nostra vita quotidiana e professionale. Il settore della Giustizia è stato uno dei più colpiti, essendo stata disposta con D.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successive proroghe, la chiusura di tutti i Tribunali e la sospensione di tutte le udienze- ad eccezione di quelle non rinviabili- nonché la sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020. L’inizio della “fase due” ha aperto nuovi interrogativi sul futuro della macchina giudiziaria, tra cui la questione del procedimento a trattazione scritta- c.d. “procedimento cartolare” – e la sua compatibilità con lo svolgimento della pratica forense che interessa migliaia di giovani giuristi che si approcciano alla conclusione del loro percorso di studi.
Volume consigliato
SOSPENSIONI PROCESSUALI: GUIDA OPERATIVA PER L’AVVOCATO CIVILISTA
La decretazione emergenziale relativa alla sospensione dei termini e delle udienze processuali ha comportato spaesamento in seno all’ordine forense, circa le attività espletabili, la gestione delle urgenze e degli atti in scadenza, nonché la prosecuzione dei procedimenti.Pur nella consapevolezza dell’indefinito numero di interrogativi che possono derivare dall’applicazione pratica della norma di cui all’art. 83 d.l. 18/2020 nei diversi procedimenti civili, col presente lavoro si è cercato di fornire una risposta in merito ai quesiti più frequenti.Roberto Di NapoliAvvocato in Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Esercita la professione forense prevalentemente in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. È autore di vari “suggerimenti per emendamenti” al disegno di legge (S307) di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura ed estorsione, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012. È titolare del proprio blog www.robertodinapoli.it.
Roberto Di Napoli | 2020 Maggioli Editore
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La ripresa delle attività nei Tribunali: le udienze cartolari nel processo civile
L’ 83 D.l. 18/2020, ha individuato, a decorrere dal 12 maggio 2020 la ripresa delle attività giudiziarie seppur con le limitazioni imposte dalle necessità di contenere il contagio. Le misure previste dall’articolo succitato, sebbene rimettano le decisioni particolari ai singoli capi degli uffici giudiziari, ha stabilito alle lettere f) ed h) del comma 7, che i metodi da privilegiare per lo svolgimento delle udienze (civili), siano la modalità in videoconferenza e la trattazione scritta. Queste metodologie saranno operative almeno sino al 30 giugno, ed è pertanto necessario approcciarvisi e recepirle con la massima urgenza, stante anche la loro portata innovativa. Il processo cartolare, in particolare, sembra lo strumento da privilegiare nelle cause civili, ove non sia necessaria la presenza di altri soggetti oltre i difensori. In concreto, il protocollo prevede che il giudice, con provvedimento da redigersi ed inviare in forma telematica, fissi un congruo termine per il deposito delle note scritte, termine che può anche essere non coincidente per le parti in causa: potrebbe, infatti, essere prima il ricorrente/attore a depositare le proprie istanze e poi il convenuto a rispondere; ciò potrebbe però causare problemi e ritardi nel caso in cui l’attore debba rispondere alle doglianze della controparte, fattispecie di certo non rara. Proprio per questo, è auspicabile che il termine sia unico per entrambi i soggetti, con un secondo termine eventuale per le risposte attoriali. Sarà compito della cancelleria comunicare il provvedimento alle parti costituite, ma resta irrisolto o quantomeno poco chiaro come le parti non ancora costituite dovrebbero venirne a conoscenza. Stante la regola generale dei principi di completezza e sinteticità, rimane anche la possibilità del giudice di chiedere copia di cortesia telematica di tutti gli altri che non siano già presenti nel fascicolo, ponendo problemi per i fascicoli relativi a procedimenti vetusti, in larga parte se non del tutto in formato cartaceo. Non è inoltre precisato se l’assenza di deposito da parte di una-o entrambe- le parti, debba considerarsi come mancata costituzione, con importanti riflessi sull’applicazione delle norme afferenti al processo in contumacia. In assenza di regole precise, in un tentativo di sopperire alla lacuna legislativa, è giunta delibera del CSM, che però, purtroppo, non aiuta a portare luce nella confusione che sembra ora regnare nelle aule giudiziarie, intendendosi la delibera a mero scopo programmatico e non decisorio, lasciando libertà di interpretazione ai magistrati delle singole norme. L’unica disposizione che appare chiara è l’invito a differire le udienze “non essenziali” dopo la data del 30 giugno 2020. Ciò incide, inevitabilmente, sulle migliaia di giovani giuristi che stanno, in questo momento, affrontando i 18 mesi di tirocinio obbligatorio per l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione forense, esame che peraltro è ancora avvolto dall’incertezza per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento.
Le ripercussioni del processo a distanza sulla pratica forense
All’interno dello svolgimento della pratica professionale, è obbligatorio presenziare ad almeno venti udienze nel corso dell’intero semestre. Infatti, solo partecipando in prima persona all’attività che si svolge all’interno delle aule nonché degli uffici e nelle cancellerie, il praticante ha davvero possibilità di imparare la professione, applicando sul campo le norme procedurali e quanto appreso nel lungo percorso di studi. Ogni anno, moltissimi giovani si approcciano alla pratica con passione e voglia di imparare, nonostante si tratti di un percorso lungo e spesso farraginoso. L’emergenza sanitaria ha ulteriormente complicato il sereno e proficuo svolgimento del tirocinio. Sebbene infatti, sia rimasto pressoché invariato il tempo dedicato allo studio dei casi ed alla stesura di atti e pareri, nella legiferazione di emergenza si è dimenticato di tenere in considerazione l’importanza che, per il praticante riveste l’assistere alle udienze. Se tale possibilità è garantita in qualche modo per le udienze in videoconferenza, così non è, e non potrebbe essere, per le udienze a trattazione scritta. Infatti, non è chiaro se il praticante debba essere presente in studio al momento della redazione dell’atto e contestuale notificazione alla cancelleria o se possa aver partecipato in un momento antecedente. La presenza del praticante in studio andrebbe infatti contemperata con le attuali norme sul distanziamento sociale, non applicabili nelle realtà di piccoli studi, specialmente nei giorni in cui il dominus si trovi già impegnato nelle attività di ricevimento. Parimenti, non è chiaro se il dominus sia responsabile dell’attestazione della presenza del praticante e, in questo caso, con quali conseguenze sia per il praticante avvocato che per lo stesso dominus. In sostanza, la possibilità di affrontare le udienze civili per il praticante diventa irrimediabilmente compromessa.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, appare chiaro che, più che mai, occorre una riforma in toto del settore “Giustizia” che comprenda anche le modalità di accesso alla professione: l’esonero, varato dalla maggior parte delle Corti di Appello, dall’obbligo del numero minimo di udienze per i semestri interessati dall’emergenza sanitaria non può bastare, e si tratta pur sempre di una decisione che ha carattere temporaneo e non strutturale. Peraltro, in assenza di ulteriori disposizioni non è chiaro se i semestri interessati si fermino alla data dell’11 maggio, o si intendano anche successivi, fino alla data della proficua ed effettiva ripresa delle attività in presenza. Inoltre, premesso che il procedimento cartolare potrebbe entrare a pieno diritto nelle modalità “normali” dello svolgimento delle udienze civili, occorre a questo punto organizzarne la compatibilità con lo svolgimento della pratica professionale. Ci si auspica che il legislatore prenda in considerazione il futuro di tanti giovani e decida conformemente, per agevolare il ritorno di tutti ad una “nuova” normalità.
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