Il procedimento di cognizione e di esecuzione penale

Redazione 01/12/17
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Successione intertemporale dopo la riforma del 2017

L’ultima disposizione della riforma relativa alla prescrizione è il comma 15 dell’articolo unico, che ne disciplina gli effetti di diritto intertemporale: “Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 [cioè tutte le modifiche alla disciplina della prescrizione] si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge”.
Considerata la natura sostanziale che la Corte Costituzionale assegna alla prescrizione (cfr. da ultimo la nota ordinanza n. 24 del 2017 relativa al “caso Taricco”), tale disposizione risulta superflua per quanto riguarda le novità sfavorevoli all’imputato (ad esempio, le nuove cause di sospensione a seguito di condanna non definitiva) in quanto le stesse risultano già inapplicabili ai fatti pregressi in forza del principio di irretroattività in malam partem. Per quanto riguarda le novità favorevoli, essa svolge l’innovativa ed eccentrica funzione di impedire che le stesse possano retroagire ai fatti pregressi, in deroga all’art. 2, comma 4 c.p.

Si tratta di una previsione che desta alcune perplessità. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il valore tutelato dal principio della lex mitior può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo quali – a titolo esemplificativo – quelli dell’efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo. Con la conseguenza che il giudizio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza (C. Cost. n. 393/2006; C. Cost. n. 72/2008, n. 12; C. Cost. n. 236/2011, nn. 10, 11).

In verità, la rilevanza pratica di questo problema potrebbe essere abbastanza ridotta, se non addirittura nulla: l’unica modifica favorevole introdotta dalla riforma in esame è quella di cui all’art. 161 c.p., nella parte in cui sottrae agli effetti della sospensione i concorrenti che non risultino imputati nello stesso procedimento.

 

I procedimenti speciali

Accanto al  rito  ordinario, il codice di  procedura penale prevede altri tipi  di  procedimento, classificati tecnicamente come “speciali” ma chiamati anche alternativi, semplificati, differenziati, acceleratori o anticipati: il giudizio abbreviato, l’applicazione della  pena su richiesta,  il giudizio direttissimo, il giudizio immediato, il procedimento per  decreto e il procedimento per  oblazione.

Ognuno ha  una sua  fisionomia più  o meno spiccata, a cominciare dalla maggiore o minore accusatorietà.

I riti  alternativi, benché regolati nello  stesso libro del  codice (il sesto), vanno distinti in due  categorie. Alla deflazione dibattimentale sono preordinati il procedimento abbreviato, l’applicazione della  pena su richiesta delle  parti e il procedimento per  decreto penale. diversa collocazione trovano il giudizio direttissimo e il giudizio immediato, che  non  mirano a deflazionare il dibattimento, bensì ad  accelerarlo, anticipandolo. In generale, i procedimenti speciali hanno in comune la massima semplificazione dello  svolgimento processuale attraverso il suo  snellimento, l’economia dei  giudizi, la  riduzione dei  costi, la contrazione dei  tempi del processo.

La legge 23 giugno 2017, n. 23 ha modificato la disciplina del giudizio abbreviato e dell’applicazione della  pena su richiesta delle parti, rimodulandole  al fine  di ampliare il ricorso a dette ipotesi di definizione anticipata del procedimento. Si tratta dei riti più interessanti sotto il profilo delle scelte difensive poiché l’applicazione degli  stessi è rimessa alla scelta dell’interessato: totalmente per  il giudizio abbreviato in quanto devoluto alla  volontà dell’imputato, parzialmente  per  il  c.d.  patteggiamento poiché esso richiede il consenso del  pubblico ministero.

La giurisdizione e l’esecuzione della pena

Con  l’entrata in  vigore  del  nuovo codice di  procedura penale, il giudice dell’esecuzione, da  «giudice degli  incidenti», è diventato il giudice che  «conosce dell’esecuzione del  provvedimento» ex art. 665  c.p.p. Si  tratta di  un  cambiamento non   solo  formale, ma  di contenuti.

In precedenza, il carattere incidentale degli  interventi dopo la definitività della  decisione costituiva il corollario di due  principi: la stabilità della  cosa  giudicata e la funzione retributiva della  pena. L’esecuzione penale era  considerata  un’appendice eventuale del processo; ad essa  era riconosciuta natura amministrativa, mentre solo al processo di cognizione veniva  riconosciuta «natura giurisdizionale».

Tale  impostazione è da  considerarsi superata. L’art.  27,  comma 3,  della  Costituzione sancisce la  finalità rieducativa della  pena e, pertanto, il condannato ha diritto a un  esame periodico della  pretesa punitiva (Corte Cost.,  n. 24 del 1974). La fase  esecutiva è oggi caratterizzata dall’ampliamento delle  funzioni  del giudice della  esecuzione e dalla conseguente giurisdiziona- lizzazione della  fase  esecutiva.

La  linea di  tendenza  percepibile dall’evoluzione legislativa rivela l’esigenza di una giurisdizionalizzazione sempre più  intensa dell’esecuzione penale.

L’individuazione dei limiti del giudicato in senso sostanziale nell’esecuzione penale deve essere effettuata in base  al principio secondo cui il giudicato copre l’oggetto  della  decisione del giudice di cognizione, e cioè  tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per  l’emanazione della  decisione medesima; con l’avvertenza che tale decisione è soggetta a modifiche in senso favorevole al condannato per la sopravvenienza di fatti  nuovi (giudizio di revisione) e con  l’ulteriore avvertenza che la legge  appresta numerosi strumenti per  il riesame del rapporto punitivo nel corso della  fase dell’esecuzione in vista  degli  scopi  cui deve tendere la pena. L’entità della  pena principale, ad esempio, può  essere soggetta a modificazioni per  effetto della  legge sul concorso dei reati e delle  pene inflitte anche con  sentenze diverse quando, in  sede  di esecuzione, si proceda a unificare le pene concorrenti (art. 663 c.p.p).

Il processo evolutivo che ha interessato il giudice dell’esecuzione è stato condizionato dalla valorizzazione della  tutela dei  diritti fondamentali della  persona e dalla riflessione sul  tema della  “cedevolezza del giudicato”.

I presenti contributi sono tratti da 

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