La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale incaricato di controllare la gestione delle finanze pubbliche e di giudicare le responsabilità contabili e amministrative dei funzionari pubblici. La disciplina del procedimento davanti alla Corte dei Conti è regolata principalmente dal Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dalle successive modifiche e integrazioni, nonché dal Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
Indice
1. Giurisdizione e competenza della Corte dei Conti
La Corte dei Conti ha giurisdizione su:
-Controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici.
-Giudizio di responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari pubblici.
-Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.
-Giurisdizione in materia di pensioni dei dipendenti pubblici.
2. Procedimento giurisdizionale
1. Fase Istruttoria:
–Avvio del Procedimento: Il procedimento può essere avviato d’ufficio o su denuncia. L’Ufficio del Procuratore Regionale effettua le indagini preliminari per accertare eventuali irregolarità.
–Indagini Preliminari: Durante questa fase, il Procuratore Regionale raccoglie prove documentali e testimoniali. Può richiedere relazioni e documenti agli enti pubblici e ai soggetti interessati.
2. Citazione in Giudizio:
Se il Procuratore ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova, emette un atto di citazione in giudizio. Questo atto contiene la descrizione dei fatti, l’indicazione delle norme violate e la quantificazione del danno erariale.
3. Fase Giudicante:
–Udienza Preliminare: Il Presidente della Sezione Giurisdizionale fissa l’udienza preliminare. In questa fase, possono essere presentate eccezioni preliminari e richieste istruttorie.
–Istruttoria: Se non vi sono cause di improcedibilità, si apre l’istruttoria vera e propria. Le parti possono presentare memorie, documenti e chiedere l’audizione di testimoni.
–Decisione: Al termine dell’istruttoria, si tiene l’udienza di discussione finale. La Corte dei Conti emette una sentenza motivata che può condannare o assolvere il convenuto. La sentenza può disporre il risarcimento del danno erariale e l’eventuale sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
3. Ricorsi e impugnazioni
Appello: Le sentenze delle Sezioni Giurisdizionali Regionali possono essere impugnate in appello davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
Ricorso per Cassazione: Contro le decisioni delle Sezioni Riunite è possibile ricorrere per Cassazione solo per motivi di legittimità.
4. Principi del procedimento
Contraddittorio: Il procedimento è improntato al principio del contraddittorio, garantendo alle parti la possibilità di partecipare attivamente e di difendersi.
Pubblicità: Le udienze sono pubbliche, salvo che il collegio disponga diversamente per particolari motivi di riservatezza.
Imparzialità e Terzietà: I giudici della Corte dei Conti devono essere imparziali e indipendenti.
5. Particolarità del procedimento
Danno Erariale: È il danno patrimoniale subito dall’ente pubblico a causa di un comportamento doloso o colposo di un funzionario pubblico.
Responsabilità Amministrativa: Si riferisce alla responsabilità dei funzionari pubblici per l’inosservanza di norme amministrative che causano un danno erariale.
Giudizio di Parificazione: È il giudizio con cui la Corte dei Conti verifica la regolarità del rendiconto generale dello Stato.
6. Riferimenti normativi
-Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
-D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile)
-Costituzione della Repubblica Italiana, art. 100
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