La sentenza 16 novembre 2017 del Tribunale di Milano offre all’interprete la possibilità di riflettere sugli istituti concorsuali previsti dalla L. 3/2012, evidenziando i limiti entro i quali il debitore sovraindebitato possa essere ammesso alle procedure ivi previste[1]. Tra queste, la trattazione avrà come specifico oggetto quella di liquidazione del patrimonio.
Per quanto più da vicino riguarda il caso di specie, si sonderà la correttezza di disporre l’apertura della liquidazione ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, ma lo stesso possa contare su un proprio salario mensile. In altri termini, ci si chiederà se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14-ter ss. L. 3/2012 e così giovarsi dell’effetto esdebitatorio.
A livello metodico, il presente lavoro porrà uno sguardo alla incidenza delle finalità e della ratio delle norme in tema di liquidazione del patrimonio[2] nella fase applicativa delle stesse, allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali limiti, ultronei rispetto a quelli espressamente previsti dal legislatore, per il soggetto sovraindebitato intenzionato a fruire della procedura liquidatoria e degli effetti liberatori.
A livello espositivo, invece, verranno in primo luogo riassunti gli elementi maggiormente caratterizzanti la procedura liquidatoria, raffrontando l’istituto in astratto previsto con la fattispecie concreta in esame; di seguito, si sposterà l’attenzione sul quesito giuridico di maggior rilievo e sul principio di diritto (implicitamente) affermato dal Tribunale di Milano. In una seconda parte della trattazione verrà poi ripercorso, in maniera il più descrittiva possibile, l’iter fattuale e giuridico della pronuncia, tentando di rinvenire nello stesso le ragioni argomentative alla base del provvedimento del giudicante. Infine, preso atto di quanto sopra, l’analisi assumerà rilievi più critici e verranno esposte le ragioni che, ad avviso di chi scrive, ben supportano la pronuncia in esame.
La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dagli artt. 14-ter L. 3/2012, introdotti dall’art. 18, co. 1, lett. s) D.L. 179/2012, convertito con modifiche nella L. 221/2012[3] e, in via di prima approssimazione[4], rappresenta uno strumento giuridico proponibile, alternativamente rispetto alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi, dal debitore[5] (anche consumatore) sovraindebitato. Concretamente, quest’ultimo richiede la liquidazione di tutti i suoi beni[6] per poter soddisfare (verosimilmente) parzialmente i propri creditori e beneficiare, a determinate condizioni[7], dell’effetto esdebitatorio di cui all’art. 14-terdecies, liberandosi così dai debiti contratti.
Cominciando dai limiti di proponibilità della domanda di liquidazione, è pacifico che i presupposti obiettivi dell’istanza siano costituiti dallo stato di sovraindebitamento[8] e dalla mancata ricorrenza dei requisiti di accesso ad altre procedure concorsuali[9]. Diversi ed ulteriori sono invece gli elementi necessari affinché il giudice possa ammettere la domanda di un soggetto (in astratto) legittimato[10], dichiarando aperta la procedura, sui quali ora più da vicino ci si sofferma.
In primis, si rileva che sono soggetti alla domanda di liquidazione tutti i beni del debitore (tantoché deve essere allegato alla stessa l’inventario), tra cui sono sicuramente individuabili quelli attuali, gli accessori, le pertinenze ed i frutti, nonché i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi all’apertura della procedura; al contrario, ne sono esclusi i crediti impignorabili (assolutamente o relativamente), i crediti alimentari, di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e così tutto ciò che il debitore guadagni con la sua attività. Andranno poi ulteriormente escluse le somme, quantificabili/quantificate dal giudice solo in relazione al caso concreto, strettamente necessarie al debitore per il mantenimento proprio e della sua famiglia, nonché i frutti dell’usufrutto legale sui beni del figlio, il fondo patrimoniale, e i relativi frutti (salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.).
In secondo luogo, all’istanza va allegata una relazione[11] particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, la quale deve contenere:
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Verificati i requisiti di cui all’art. 14-ter, il giudice dovrà in ultimo verificare, ex art. 14-quinquies, che il debitore non abbia, nei cinque anni precedenti alla proposizione dell’istanza, posto in essere atti in fronde ai creditori.
Tali sono i limiti codificati dal legislatore entro i quali il debitore sovraindebitato è ammesso a fruire della procedura liquidatoria.
Il caso di specie trae origine da una situazione di dissesto economico, a fronte della quale il debitore sovraindebitato prima cessava la propria attività commerciale e, poi, proponeva istanza ex 14-ter L. 3/2012 al fine di essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Il debito complessivo ammontava a circa euro 255.000,00, a fronte del quale l’istante proponeva l’accantonamento e la corresponsione di euro 300,00 mensili per i successivi quattro anni (il reddito mensile era pari ad euro 1.500,00 euro, dai quali venivano detratti euro 1.200,00 quale somma minima necessaria per il sostentamento). Rispettando ogni scadenza, alla fine del periodo si sarebbero dovuti corrispondere euro 14.400,00, pari al 5,65% del credito totale e il debitore avrebbe così potuto ottenere l’esdebitazione.
Al tempo in cui la domanda veniva proposta, il patrimonio della parte ricorrente constava esclusivamente di crediti retributivi derivanti da rapporto di lavoro subordinato; veniva infatti accertata l’assenza di diritti reali su beni immobili, mobili registrati e non, riconducibili al debitore sovraindebitato. A fronte di tale situazione, nell’allegato piano di liquidazione si prevedeva di accantonare per i successivi quattro anni (che invero rappresentano la durata minima della procedura) il 20% dei redditi percepiti quale corrispettivo della prestazione della propria opera professionale[12].
Pronunciandosi con decreto, il Tribunale di Milano verificava il ricorrere di tutti i requisiti di ammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio e contestualmente dichiarava aperta la procedura. Detto provvedimento, pur non troppo esplicitamente, aderiva al principio di diritto secondo cui il debitore sovra indebitato può essere ammesso alla procedura di liquidatoria, ricorrendone i presupposti, anche qualora non abbia nella propria disponibilità beni liquidabili, ma proponga una soddisfazione parziale dei propri creditori mediante la corresponsione di una parte del proprio reddito.
Stabilire se il debitore sovraindebitato possa accedere alla procedura senza un patrimonio da liquidare, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio (peraltro di modesta entità e da offrire in parte), è questione dibattuta e di difficile soluzione.
Una prima soluzione, negativa, è supportata da chi fa riferimento al tenore letterale dell’art. 14-ter, il quale sembrerebbe escludere tale ipotesi. Secondo tale opinione, il comma 3 della citata norma consentirebbe al debitore di chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, ma tale espressione, pur evidentemente ampia, non ricomprenderebbe i redditi del debitore. Essendo tali somme già liquide, perderebbe di senso anche la nomina di un professionista, ai sensi dell’art. 14-quinquies, chiamato a liquidare i redditi del debitore ad alienare i beni e a pagare i creditori; tali operazioni sarebbero superflue per somme già liquide e trasferibili.
Di contro, si obietta che anche i redditi futuri sarebbero crediti e, quindi, rientrerebbero nella nozione di “beni”[13] di cui all’art. 810 c.c.[14] (tanto che in ambito esecutivo possono essere oggetto di assegnazione al creditore). Inoltre, l’art. 14-ter, co. 3, lett. b) esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni ecc. solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia. Inoltre, il fatto che nel patrimonio da liquidare rientreranno anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura (art. 14-undecies), fa pensare che si voglia, a prescindere dal profilo qualitativo (e quindi, a maggior ragione se si tratta di crediti liquidi[15]), far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori.
A ben vedere, entrambi gli orientamenti mostrano argomenti di pregio, che renderebbero comunque ragionevole aderire all’una o all’altra opinione. Tuttavia, in considerazione della consistente rilevanza pratica e applicativa della questione e del fatto che le esposte posizioni paiono inconciliabili tra loro, dovrà proporsi quella che, ad avviso di chi scrive, pare la soluzione maggiormente condivisibile. Come esposto nelle premesse, le conclusioni alle quali si addiverrà saranno influenzate dalla ratio della procedura liquidatoria e, al contempo, finalizzate al perseguimento degli obiettivi dalla stessa avallati.
n un caso come quello di specie, in cui il debitore offre di accantonare il 20% della sua retribuzione per quattro anni, un primo controllo deve necessariamente essere volto a verificare se il reddito del debitore sia tale da consentire un soddisfacimento, pur parziale, dei creditori, senza pregiudizio per il mantenimento suo e della sua famiglia. Così, l’entità della soddisfazione dei creditori non è sicuramente determinabile a priori, perché la finalità di liberazione dai debiti prescinde, in questa procedura, da una precisa quantificazione della percentuale di soddisfo dei creditori. Ciò si spiega con il fatto che, nella liquidazione del patrimonio, così come costruita dal legislatore, si tenta di arrivare alla esdebitazione del debitore[16], ma per ottenerla è comunque necessario assicurare una parte ragionevole dei crediti complessivi[17]. Ben lontana dal contenere un qualche limite quantitativo, la norma conferisce al giudice un ampio ed evidente raggio di discrezionalità nella decisione, i cui limiti faticano ad essere precisamente definiti.
A ben vedere, il conferimento di una così ampia discrezionalità è stato voluto dal legislatore, il quale ha ritenuto primaria la manifestazione di volontà del debitore sovraindebitato disposto a mettere a disposizione dei propri creditori una parte del proprio patrimonio. Per questo, non può non rinvenirsi lo stesso favore legislativo quando il debitore proponga la soddisfazione parziale dei creditori con il proprio reddito. Inoltre, l’accantonamento di tali somme rappresenta per i creditori un soddisfacimento parziale più agevole rispetto all’esperimento degli strumenti esecutivi, i quali non garantirebbero un soddisfacimento maggiore (né, si noti bene, in minor tempo) di un adempimento volontario.
Ciò si spiega evidenziando che un fresh start del debitore sovraindebitato[18] che abbia messo a disposizione dei creditori il proprio intero patrimonio è certamente da valutarsi con favore[19], anche perché la normativa complessivamente individuata dalla L. 3/2012 è stata introdotta (anche) per dare la possibilità a individui economicamente differenti rispetto a quelli soggetti alle procedure concorsuali maggiori di provvedere, nei limiti della loro residue possibilità, al soddisfacimento dei propri creditori; e ciò, soprattutto, all’auspicato fine di dare a tali soggetti la possibilità futura di riprendere l’attività imprenditoriale.
A parere di chi scrive, questi elementi rappresentano il discrimen che può spingere ad aderire alla tesi secondo cui anche un soggetto che non vanti diritti reali su beni possa comunque essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, qualora offra parte del proprio reddito da lavoro (subordinato) per il soddisfo dei creditori. E ciò non foss’altro perché, così ragionando, verrebbe preservata la finalità di garantire la liberazione del debitore, riconoscendo al contempo un soddisfo parziale dei crediti.
Per tali motivi, pare che la pronuncia del Tribunale di Milano abbia opportunamente considerato gli interessi giuridici sopra esposti, concretamente traducendoli in un provvedimento favorevole al contempo al debitore e ai creditori, nel quale il primo viene ammesso al beneficio della procedura liquidatoria (e della futura esdebitazione) e i secondi vengono liberati dal gravoso onere di promuovere una esecuzione forzata presumibilmente infruttuosa, ricevendo pagamenti dilazionati e parziali.
In definitiva, si ritiene che la pronuncia in esame possa rappresentare un punto di svolta anche nell’interpretazione dell’istituto liquidatorio previsto dalla L. 3/2012. Si denota infatti che la stessa potrà aprire marcatamente le porte nell’esegesi delle singole norme ivi previste nel senso di favorire una soddisfazione dei creditori circoscritta nell’arco temporale dei quattro anni e sicuramente più fruttuosa di quella prospettabile con l’esecuzione forzata. Inoltre, verrebbe salvaguardata allo stesso tempo anche la situazione patrimoniale del debitore, il quale verrebbe ammesso al beneficio dell’esdebitazione, con la possibilità futura di rientrare nel mercato dell’attività d’impresa.
[1] Un’analisi, come quella di seguito riportata, circoscritta alla peculiarità di un caso di specie non potrà comunque prescindere da alcune osservazioni contestuali e sistematiche circa le ragioni di opportunità economica e politica ispiratrici dell’intervento legislativo.
Invero, già in passato si era osservato che l’applicabilità delle procedure concorsuali soltanto ad aree ristrette di soggetti economici avrebbe comportato l’insoddisfazione dei piccoli imprenditori, i quali non sarebbero stati sottratti alle aggressioni dei creditori ed alla dispersione dei mezzi organizzativi del processo produttivo. In questi termini G. LO CASCIO, La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione), in Il fall., 2012, cit., p. 1021; cfr. anche ID., Il Nuovo concordato preventivo: uno sguardo d’assieme, in Il fall., 2006, p. 999 ss.; ID., L’intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 5/2006, in Il fall., 2007, p. 865 ss. Si è quindi convenuto circa l’opportunità di introdurre una procedura ad hoc, ma comunque modellata sulla scorta dei procedimenti concorsuali maggiori, in favore del “piccolo” debitore sovraindebitato (che non rientri nei presupposti di applicazione di cui alla L. 267/1942), i cui connotati maggiormente distintivi hanno riguardato principalmente la possibilità del debitore di ottenere l’effetto esdebitatorio, liberandosi dai debiti con un soddisfacimento parziale dei creditori. Ciò, senza ricadere nell’ambito del concreto pregiudizio determinato dalla dichiarazione di fallimento o dalla soggezione alle altre procedure concorsuali maggiori, e soprattutto con procedure più snelle, sicuramente confacenti alle peculiarità economiche del soggetto indebitato.
[2] Le procedure esecutive individuali continuano ad essere inidonee ad assicurare una sufficiente tutela al debitore e ai creditori sui quali finisce per gravare l’eccessiva durata dei processi e il pregiudizio della dispersione dei beni. Sotto tale profilo era auspicabile che uno strumento anche non concorsuale sopperisse all’insolvenza di tutti i debitori, compresi i piccoli imprenditori, sostituendo anche l’espropriazione forzata individuale. Probabilmente, dopo la riforma fallimentare ci si è resi conto di queste discrasie e si è introdotto un altro strumento per regolare l’indebitamento del debitore.
Sul punto G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Il fall., 2013, cit., p. 813 ; ID., La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione), in Il fall., 2012, p. 1021 ss.; R. BATTAGLIA, La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici, in Dir. fall., 2012, cit., p. 423 ss.; ID., I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012, Il fall., 2013, p. 1433; L. GIRONE, Il tentativo del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti internazionali con un provvedimento in materia di “sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili, nonché interventi in materia di usura ed estorsione (Disegno di Legge C. 2364), in Dir. fall., 2009, p. 818 ss.; F. DI MARZIO, Sulla composizione negoziale della crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall., 2010, p. 659 ss.; A. GUIOTTO, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Il fall., 2012, p. 1285 ss.
[3] Così come, peraltro, l’intera seconda sezione della medesima legge (artt. da 14-ter a 14-terdecies).
[4] È evidente il tentativo di ricerca di qualsiasi soluzione della crisi, laddove le procedure di accordo del debitore o di piano del consumatore non si siano potute realizzare, ma persista l’intento di perseguire comunque la finalità originariamente auspicata di una composizione della situazione debitoria.
[5] L’art. 14-quater prevede la possibilità che la procedura liquidatoria possa essere aperta anche il provvedimento del giudice che disponga la conversione della procedura di composizione della crisi in quella, appunto, di liquidazione. In concreto, ciò si verifica qualora venga annullato l’accordo o cessino gli effetti della omologazione del piano del consumatore o, ancora, nei casi di revoca, risoluzione dell’accordo. Così, G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da so-vraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Il fall., 2013, cit., p. 822; R. DONZELLI, Il procedimento di liquidazione del patrimonio. La Fase di apertura e la fase di accertamento del passivo, in Il civilista, 2013, cit., p. 67.
[6] G. LO CASCIO, L’ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da so-vraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3), in Il fall., 2013, cit., p. 821 ss.
[7] G. PELLIZZONI, L’esdebitazione, in Il fall., 2012, p. 479 ss.
[8] Lo stato di insolvenza del debitore sovraindebitato dovrebbe essere calato sia in una dimensione statica, sia in una dimensione dinamica. Per il vero, nell’impianto normativo regolante le diverse procedure concorsuali, costantemente si rinviene la tendenza legislativa a dettare definizioni differenti a rappresentazione di simili sinonimi di dissesto finanziario del debitore. Ciò è intriso di una forte rilevanza pratica, posto che dalla sussunzione di una fattispecie concreta nell’una o nell’altra “figura astratta di indebitamento” si determinano i presupposti oggettivi per l’applicazione di una determinata procedura concorsuale. Allo stesso tempo, si noti però che davvero leggere sono le sfumature che contraddistinguono le varie ipotesi di crisi del debitore, al punto da far ritenere che la diversa denominazione legislativa di volta in volta attribuita sia, in realtà, la manifestazione esteriore di un medesimo fenomeno.
[9] A livello soggettivo, ne sono esclusi gli imprenditori agricoli e i debitori che nei cinque anni precedenti abbiano già fatto ricorso alla procedura di accordo o a quella di liquidazione.
[10] La rilevanza del distinguo piò essere percepita meglio a livello teorico, posto che, in concreto, nel caso in cui non ricorrano i presupposti oggettivi o i requisiti di ammissibilità il procedimento ugualmente si conclude con un provvedimento negativo da parte del giudice.
[11] Di tale relazione deve essere data notizia agli uffici fiscali; inoltre, la liquidazione è preclusa ove con la documentazione prodotta non sia possibile procedere alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore.
Per completezza, si evidenzia che è stata riprodotta la regola dettata in relazione al deposito dell’accordo o del piano del consumatore prevista dall’art. 9, co. 3-quater, sicché con il deposito dell’istanza di liquidazione è sospesa, ai soli effetti del concorso, la decorrenza degli interessi convenzionali o legali sino alla chiusura della procedura, salvo che non si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto stabilito dagli artt. 2749, 2788, 2855, co. 2-3, c.c.
[12] Le perplessità nascono dalla considerazione che un siffatto piano sarebbe speculare, per modalità e scadenze utilizzate, ad un piano del consumatore, per il quale l’istante non possiede i requisiti richiesti dalla normativa sul sovra-indebitamento non rivestendo la figura del consumatore in ragione di obbligazioni attinenti principalmente l’attività imprenditoriale.
[13] Nella giurisprudenza il principio è stato ripreso anche da Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569.
[14] C. BILE – A. PAJNO – G. SERVELLO (a cura di), commento sub art. 810 c.c., in C. RUPERTO, La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina, Milano, 2011, cit., p. 1 ss.; S. PUGLIATTI, Beni (teoria generale), in Enc. dir., V, Milano, 1959, p. 164 ss.; DE MARTINO, Dei beni in generale, in V. SCIALOJA – G. BRANCA (a cura di), Commentario del Codice Civile, Bologna-Roma, 1976, passim; O.T. SCOZZAFAVA, I beni e le forme giuridiche di appartenenza, Milano, 1982, passim; ID., I beni, Milano, 1999, passim; F. ANGIONI, Contenuto e funzione del bene giuridico, Milano, 1983, passim; M. COSTANTINO, Beni in generale, proprietà, Bari, 1992, passim; ID., La disciplina dei beni. Beni immobili e beni mobili, in P. RESCIGNO (diretto da) Trattato di Diritto Privato, VII, Torino, 2005, p. 64 ss.
[15] Addirittura, il debitore può impiegare anche la quota riscattabile del T.F.R. per far fronte alle pendenze, comprese quelle con Equitalia. Cfr. Trib. Milano 22 aprile 2017.
[16] Come hanno precisato le sez. unite n. 24215 del 2011 con riferimento all’art. 142 (che sul punto è stato ripreso dall’art. 14-terdecies)
[17] Anche se si ricorda, non è obbligatorio soddisfare una parte dei creditori chirografari.
[18] Si rileva che la procedura liquidatoria resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per un periodo minimo di quattro anni dalla data del deposito dell’istanza di ammissione alla procedura.
[19] A. GUIOTTO, La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento, in Il fall., 2012, cit., p. 1285 ss.
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