Con l’ordinanza 23 aprile 2013, n. 9764, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l’efficacia probatoria della contabilità regolare non risulta estendibile nei confronti del curatore fallimentare, laddove l’organo della procedura concorsuale agisce nella sua funzione di gestore del patrimonio dell’insolvente.
Di conseguenza, afferma il Supremo Collegio, nel giudizio di opposizione allo stato passivo non potranno costituire prove dell’esistenza del credito sotteso né le fatture né i libri sociali dell’azienda tenuti in modo regolare
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