Procedure di adozione -Scheda di Diritto

Redazione 25/06/24
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L’adozione è un istituto giuridico che permette a una persona di accogliere come figlio un minore (o un adulto in alcuni casi) non biologicamente proprio, instaurando un legame di filiazione legale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale offre uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni: Come cambia il diritto di famiglia dopo la Riforma Cartabia

Indice

1. Fonti normative


Codice Civile Italiano
– Legge 4 maggio 1983, n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
– Legge 28 marzo 2001, n. 149: Modifiche alla legge 184/1983 e alla legge 476/1998
– Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993: Tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale

2. Tipologie di adozione


1. Adozione Nazionale
   – Minori italiani dichiarati adottabili.
2. Adozione Internazionale
   – Minori stranieri adottati da cittadini italiani.

Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale offre uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni: Come cambia il diritto di famiglia dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Come cambia il Diritto di Famiglia dopo la Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia ha inciso in modo profondo sul diritto di famiglia, avendo come obiettivo l’accelerazione dei tempi della giustizia. Il presente volume, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Milleproroghe, ha la finalità di analizzare tutti i punti toccati dalla riforma, per offrire al professionista uno strumento pratico per orientarsi tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni:il Rito unico per le persone, i minorenni e le famiglie, il ruolo rafforzato del Curatore speciale, la necessità di riordino delle competenze e l’organizzazione del nuovo Tribunale, i nuovi procedimenti in tema di responsabilità genitoriale, tutti interventi che hanno “ridisegnato” il processo delle relazioni familiari.Il volume è corredato da Schemi sulle principali novità e Tavole di raffronto della normativa ante e post riforma.Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”; “La Riforma Cartabia della giustizia civile”.Lorenzo CristilliPsicologo, criminologo, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Potenza, è autore di diverse pubblicazioni, ha dedicato nel corso di questi anni attenzione e studio anche alle tematiche relative alla Legge n. 38 del 2010 sia attraverso produzioni monografiche che in progetti della Fondazione Isal.

Francesca Sassano, Lorenzo Cristilli | Maggioli Editore 2023

3. Requisiti per l’Adozione


1. Requisiti degli Adottanti:
   – Stato civile: Possono adottare solo coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o coppie conviventi da almeno tre anni.
   – Età: La differenza di età tra adottanti e adottato deve essere di almeno 18 anni e non superiore a 45 anni. Tuttavia, la differenza può essere ridotta a 10 anni in casi particolari.
   – Idoneità: Valutazione della capacità affettiva e pedagogica della coppia.
   – Stabilità economica: Verifica della capacità di mantenimento del minore.
  
2. Requisiti del Minore:
   – Stato di adottabilità: Dichiarazione di adottabilità del minore, che deve essere privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti entro il quarto grado.
   – Consenso: Se il minore ha compiuto 12 anni, è necessario il suo consenso all’adozione. Per i minori di età inferiore, è comunque importante tener conto del loro parere.

4. Procedura di Adozione Nazionale


1. Presentazione della Domanda:
   – Gli aspiranti adottanti presentano domanda al Tribunale per i Minorenni competente per territorio.
2. Indagini e Valutazioni:
   – Servizi sociali e psicologici conducono indagini sulla coppia, valutando la loro idoneità.
3. Dichiarazione di Adottabilità:
   – Il Tribunale per i Minorenni dichiara l’adottabilità del minore.
4. Affidamento Pre-Adottivo:
   – Il minore viene affidato agli aspiranti adottanti per un periodo di prova di almeno un anno.
5. Adozione Definitiva:
   – Alla fine del periodo di affidamento pre-adottivo, se l’esito è positivo, il Tribunale per i Minorenni emette il decreto di adozione definitiva.

5. Procedura di Adozione Internazionale


1. Domanda di Idoneità:
   – Gli aspiranti adottanti presentano domanda di idoneità al Tribunale per i Minorenni.
2. Certificato di Idoneità:
   – Il Tribunale emette un certificato di idoneità dopo le necessarie indagini.
3. Ente Autorizzato:
   – Gli aspiranti adottanti si rivolgono a un ente autorizzato per le pratiche di adozione internazionale.
4. Procedura nel Paese d’Origine:
   – L’ente autorizzato gestisce le pratiche nel paese d’origine del minore, secondo le leggi locali e la Convenzione de L’Aja.
5. Incontro e Abbinamento:
   – Gli aspiranti adottanti incontrano il minore e confermano l’intenzione di adottare.
6. Rientro in Italia:
   – Il minore rientra in Italia con i nuovi genitori adottivi, e il Tribunale per i Minorenni emette il decreto di adozione.

6. Effetti dell’Adozione


– Nuovo Status di Filiazione: L’adottato acquisisce lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
– Cognome: L’adottato assume il cognome degli adottanti.
– Diritti e Doveri: L’adottato ha gli stessi diritti e doveri dei figli biologici, inclusi i diritti ereditari.

7. Revoca dell’adozione


L’adozione può essere revocata solo in casi eccezionali, come grave inadempimento dei doveri da parte degli adottanti o comportamento dannoso dell’adottato verso gli adottanti.

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