Procedure esecutive e misure di prevenzione da Covid-19

Manuel Deamici 29/05/20

Premessa.

Con l’avvento della pandemia da Coronavirus i provvedimenti amministrativi adottati dal Governo hanno da subito sospeso l’attività processuale prevedendo un primo periodo di totale inattività con sospensione dei termini processuali, protratto, in forza dei successivi provvedimenti, fino all’11 maggio, e, successivamente, un secondo periodo nel quale l’organizzazione della normale attività veniva affidata agli organi apicali degli uffici giudiziari, con facoltà di rinvio di tutte le udienze fissate antecedentemente al 30 giugno.

A lato della disciplina generale hanno però trovato spazio specifiche disposizioni regolanti particolari situazioni. Uno spunto in tale senso è fiorito con la conversione del decreto “Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27) allorquando è stata introdotta la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sull’abitazione principale del debitore.

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Le misure di contenimento per arginare la diffusione della pandemia in corso hanno coinvolto anche il settore degli sfratti.L’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18/2020 dispone la sospensione dell’esecuzione per rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020.Con questa disposizione, si desume che il legislatore abbia inteso bloccare temporaneamente l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, per evidenti ragioni strettamente riconducibili alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso.Tuttavia, va chiarito che la norma non preclude l’inizio dell’esecuzione nel senso che non impedisce la notifica dell’atto iniziale.Per questo, il presente lavoro, oltre a fornire il quandro ordinario di riferimento della disciplina, si pone quale strumento utile al Professionista che debba trattare questa tipologia di procedimenti nel corso della decretazione d’urgenza.

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La sospensione delle esecuzioni sulla prima casa.

L’art. 54ter della citata legge ha infatti previsto che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fossero sospese, su tutto il territorio nazionale e per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, tutte le procedure esecutive di pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Com’era prevedibile, la totale assenza di qualunque indicazione sui lavori parlamentari, unitamente all’astrattezza del principio dettato dalla predetta norma, ha immediatamente sollevato dei dubbi sull’effettiva applicazione della disposizione.

Il bandolo della matassa è stato però, quantomeno in parte, sbrogliato, grazie all’intervento delle indicazioni e dalle linee guida circolarizzate dai giudici dei singoli Tribunali.

Le linee guida del Tribunale di Bologna

Primo tra tutti, con un documento del 2 maggio u.s., il Tribunale di Bologna, in persona del giudice dell’esecuzione dott. Maurizio Aztori, ha individuato quelli che potrebbero essere i binari entro i quali muoversi nell’applicazione del citato art. 54ter.

In primo luogo, il Tribunale emiliano ha chiarito come la sospensione prevista dalla citata norma si applichi esclusivamente alla procedura esecutiva e non anche ai giudizi alla stessa prodromici, come sono, ad esempio, i giudizi di divisione, i quali hanno vita autonoma.

La sospensione risulterebbe poi ammissibile, secondo il Tribunale emiliano, anche solo per alcuni lotti della procedura, in quanto l’art. 54ter risulta applicabile solo laddove si sia in presenza di un immobile che costituisce abitazione principale del debitore, escludendo dunque, dalla tutela prevista, quei lotti che non vantano le medesime caratteristiche.

Tenendo poi a mente che la ratio della norma si riscontra, per un verso, nella tutela delle esigenze sociali legate all’emergenza pandemica e, per altro verso, in ragioni di sostegno economico del debitore esecutato, non si potrà che concordare sul fatto che: “a) l’interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 3 Cost. dell’art. 54ter legittima l’estensione della portata applicativa della norma in esame anche a tutti i beni occupati da soggetti diversi dal debitore e quindi all’occupante senza titolo opponibili e al terzo proprietario dell’immobile che lo occupi a titolo di abitazione principale, benché soggetto diverso dal debitore. Non vi è alcuna ragione infatti di differenziare le posizioni di questi ultimi rispetto a quella del debitore; b) per abitazione principale è da intendersi la dimora abituale del debitore”.

Va poi rilevato che, trattandosi di sospensione disposta ex lege, essa non richiede il deposito di alcuna istanza, ma è rilevabile d’ufficio qualora sussistano i presupposti di cui all’art. 54ter. Accertata l’esistenza dei menzionati presupposti, il G.E. provvederà ad emettere un provvedimento di sospensione della procedura, con indicazione della data per la prosecuzione, nel rispetto dei principi generali che regolano l’istituto della sospensione.

Allo stesso modo, con riferimento a tutti i lotti già aggiudicati che abbiano ad oggetto un bene occupato, secondo i criteri suesposti, a prescindere dall’avvenuto versamento del prezzo, non potranno essere emessi i decreti di trasferimento. Faranno tuttavia eccezione i casi in cui l’aggiudicatario, pur avvertito dal custode della impossibilità di liberazione dell’immobile per almeno 6 mesi dall’entrata in vigore della norma, richieda espressamente l’emissione del decreto di trasferimento con esonero della procedura dall’attività di liberazione o, in alternativa, con richiesta di procedere alla liberazione scaduti i termini di sospensione, in virtù del generale principio di intangibilità dei diritti dell’aggiudicatario contenuti nell’art. 187bis disp.att. c.p.c.

Al contrario, in tutte le ipotesi in cui non sia stato ancora effettuato il saldo prezzo, l’aggiudicatario non sarà obbligato al rispetto dei termini che saranno rideterminati in misura corrispondente al periodo di sospensione e delle eventuali proroghe.

Da ultimo, appare altrettanto evidente come non sarà oggetto di sospensione la fase di distribuzione, se non nelle ipotesi in cui non si possa procedere alla liberazione dell’immobile, in quanto rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 54ter. La distribuzione del ricavato dalla vendita del bene già trasferito, infatti, in nessun modo impatta i diritti del debitore sia sotto l’aspetto economico sia sotto l’aspetto della preservazione della salute del cittadino, coerentemente con il principio enunciato nell’art. 32 della Costituzione.

Le sospensioni introdotte con il Decreto Rilancio

Un ulteriore passo è stato poi affrontato con l’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il quale ha introdotto nuove limitazioni con riferimento ad alcune particolari tipologie di procedure esecutive.

In particolare, ai sensi dell’art. 152 del citato provvedimento, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 agosto 2020, tutti gli obblighi di accantonamento che derivano da pignoramenti presso terzi effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto, ad opera dell’agente della riscossione o dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (vale a dire i soggetti autorizzati alla riscossione delle entrate degli enti locali), che hanno ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (ivi comprese quelle dovute a causa di licenziamento), nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Ai sensi della predetta norma, dunque, gli importi che avrebbero dovuto essere accantonati nel periodo individuato (19 maggio – 31 agosto) non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità ed il terzo pignorato “le rende fruibili al debitore esecutato”. Tale disposizione opera anche qualora sia intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Con riferimento, poi, agli accantonamenti eseguiti e alle somme accreditate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, gli stessi restano cristallizzati e gli importi rimangono dunque definitivamente acquisiti.

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