Biancamaria Consales
Così si sono pronunciate le sezioni Unite civili della Suprema Corte di cassazione, nella sentenza n. 585 del 14 gennaio 2014, in accoglimento del ricorso di un cittadino che chiedeva il riconoscimento dell’indennizzo anche per il periodo in cui era stato contumace, in un contenzioso durato circa trent’anni.
Questi i fatti. La Corte di appello di Perugia adita aveva parzialmente accolto la domanda proposta da un cittadino avverso il Ministero di giustizia, intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di una causa civile di divisione ereditaria. Nella fattispecie l’indennizzo era stato commisurato esclusivamente al periodo successivo alla costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta tardivamente.
In particolare, il ricorrente lamentava che erroneamente e ingiustificatamente, l’indennizzo spettante veniva limitato al periodo successivo alla sua costituzione in giudizio, mentre si sarebbe dovuto tener conto anche del tempo in cui era stato contumace, poiché né l’articolo 2 della L. 89/2001, né l’art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, subordinano il diritto all’equa riparazione alla condizione dell’attiva partecipazione al processo che abbia avuto una durata non ragionevole.
Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, sia nelle disposizioni nazionali che in quelle internazionali che disciplinano la materia, non vi sono espresse limitazioni, per il contumace, del diritto di ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio. Infatti, l’art. 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali attribuisce tale diritto ad ogni persona, relativamente alla sua causa; l’art. 2 della L. 89/2001 assicura, invece, un’equa riparazione a chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione di quel principio.
“La tutela – si legge nella sentenza – è apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non può non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione è comunque destinata ad esplicare i suoi effetti. Risulta, pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di ragionevole durata che l’art. 11 della Costituzione inserisce tra quelle del giusto processo e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parità tra le parti, della terzietà e imparzialità del giudice, che certamente competono anche a chi non sia costituito in giudizio.
nella tradizione italiana, del resto, la contumacia è sempre stata configurata come un atteggiamento pienamente legittimo, non preclusivo dell’assunzione della qualità di parte, ma ragione anzi di talune specifiche tutele. La contumacia consiste pure essa in un “comportamento” della parte, valutabile ai fini dell’accertamento della violazione del principio di ragionevole durata”.
Non sussiste, poi, secondo i giudici di Piazza Cavour, incompatibilità tra contumacia ed equa riparazione: non vi è ragione per negare che anche il contumace possa subire quel disagio psicologico che normalmente risentono le parti a causa del ritardo eccessivo con cui viene definito il processo che le riguarda.
In conclusione, la mancata costituzione in giudizio può eventualmente influire sull’an o sul quantum dell’equa riparazione, ma non costituisce di per sé motivo per escludere il relativo diritto.
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