Lilla Laperuta
L’affermazione proviene dalla sesta sezione del Consiglio di Stato ed è riportata nella sentenza n. 2338 deposita il 29 aprile. Dopo aver ribadito l’eccezionalità del rimedio i giudici di palazzo Spada ricordano, aderendo in tal senso ad un orientamento costante, che per aversi errore di fatto revocatorio devono sussistere, contestualmente, tre distinti requisiti:
a) l’attinenza dell’errore ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
b) la “pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale” di atti ritualmente prodotti nel giudizio, “la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato”;
c) la valenza decisiva dell’errore sulla decisione essendo necessario che vi sia “un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa”.
Devono, invece, ritenersi “vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti” e, in più in generale, delle risultanze processuali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento