Cerchi un avvocato? Confronta subito i preventivi dei nostri migliori esperti. È gratis!
Processo Amministrativo Telematico. In vigore in fino al 31 dicembre 2017 il c.d. doppio binario, tra cartaceo e digitale, per tutti i giudizi pendenti alla fine dell’anno 2016. Per il resto, tutti gli atti nuovi dovranno venire ad esistenza esclusivamente con modalità digitali, nonché depositati telematicamente.
Tuttavia i professionisti si chiedono con quali modalità debbano essere presentati i c.d. motivi aggiunti: cartacea o telematica? A destare questo dubbio sarebbe stata una FAQ ambigua presente all’interno del sito della Giustizia amministrativa (la n. 2), apparentemente in contrasto con l’art. 6 Allegato A D.P.C.M. 40/2016.
Vuoi essere informato su tutte le novità che riguardano PA Digitale? Scopri qui il canale dedicato.
PAT e doppio binario: quale procedura deve seguire l’avvocato?
In particolare, è necessario eleggere a criterio risolutivo l’art.13 bis, comma 3 dell’allegato n. 2 del c.p.a., il quale sancisce l’ambito applicativo della procedura digitale rispetto ai già citati motivi aggiunti. In particolare, rileva a questi fini la data cui risale il processo pendente, se anteriore o posteriore al 31 dicembre 2016. A seconda di ciò, dunque, i motivi aggiunti seguiranno il regime processuale vigente ante-PAT o successivo alla sua entrata in vigore.
Infatti, osterebbe al cambio di modalità di compimenti degli atti processuali la mancanza di un fascicolo corrispondente: se il giudizio è iniziato sotto il binario del cartaceo, dunque, manca nel sistema informatico un corrispondente fascicolo digitale in cui depositare i motivi aggiunti. Viceversa, se il processo è già telematico, presso le cancellerie è assente ogni tipo di riferimento cartaceo.
Processo Amministrativo Telematico: motivi aggiunti o ricorso autonomo?
Un ulteriore ostacolo potrebbe sopravvenire, però, con riguardo alla proposizione di un ricorso autonomo da parte dell’avvocato, alternativo al deposito di motivi aggiunti nell’ambito del ricorso principale. In questa situazione, infatti, è il giudice che, ex art. 43 co. 3 c.p.a., eventualmente, dispone la riunione dei ricorsi ai sensi del’art. 70 c.p.a. La differenza che si riflette direttamente sull’iter processuale consiste nella creazione di un nuovo fascicolo ad hoc per il nuovo ricorso depositato, iscritto autonomamente a ruolo. Il Legislatore, tuttavia, ha sapientemente contemplato questa esigenza, predisponendo il c.d. Modulo Deposito Ricorso, disciplinato all’art. 6 Allegato A D.P.C.M. 40/2016.
Solo in questi casi, quindi, si ammette, necessariamente, la scissione del medesimo giudizio in due fascicoli distinti, difficilmente riunibili da un punto di vista tecnico. A questo punto, si avrà, da un lato, il fascicolo informatico del nuovo giudizio e, dall’altro, il fascicolo cartaceo del giudizio pendente.
Inutile precisare, infatti, che le FAQ, nonostante siano presenti all’interno del sito istituzionale di Giustizia amministrativa, sono sprovviste di qualsiasi valore normativo, indi per cui è da ritenersi applicabile, senza l’emergere di alcuna antinomia, la disciplina istitutiva del Processo Amministrativo Telematico.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento