Nota a T.A.R. per l’Emilia – Romagna, 31 dicembre 2020, n°503
Con il Decreto in commento, il T.A.R. ha affermato che l’assenza di una specifica istanza di misure cautelari monocratiche (art. 56 c.p.a.) nel corpo del ricorso non è di ostacolo alla concessione della misura stessa, se la parte ricorrente ha flaggato la corrispondente casella del “modulo deposito ricorso”.
La vicenda
Il caso si inscrive nell’ambito della fase di un deposito telematico di un ricorso.
Sebbene il ricorrente avesse “flaggato” la casella relativa alle misure cautelari monocratiche nel modulo PDF di deposito ricorso, la stessa parte non aveva formulato espressamente una specifica corrispondente richiesta nel corpo del ricorso depositato, limitandosi a proporre una generica istanza cautelare di tutela immediata.
Si poneva, quindi, il problema di stabilire se dal solo “flag” sulla casella del modulo di deposito ricorso si potesse evincere la volontà del ricorrente di richiedere misure cautelari monocratiche.
La decisione
Il T.A.R. ha risolto la questione facendo applicazione del principio di effettività giurisdizionale richiamato nell’art. 1 del c.p.a., inteso come capacità del processo amministrativo di conseguire risultati sostanziali nella sfera giuridica delle persone. In particolare, il T.A.R. ha ricordato che «la normativa dettata col codice del processo amministrativo in tema cautelare e precautelare va letta in conformità alle fonti normative comunitarie che contengono in nuce la regola volta ad approntare anche senza contraddittorio uno strumento di tutela cautelare d’urgenza a tutti i diritti o agli interessi oppositivi, pretensivi o procedimentali».
Alla luce di questo principio, il T.A.R. ha concluso che la “flaggatura” della casella nel “modulo deposito ricorso” manifesta la chiara volontà del ricorrente di richiedere l’intervento del giudice nella forma della misura cautelare monocratica, il quale, quindi, si deve pronunciare.
Il “flag”, in conclusione, equivale ad una istanza ai sensi dell’art. 56 c.p.a. ancorché la parte ricorrente non l’abbia espressamente formulata nel corpo del ricorso depositato.
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