Il ricorso telematico
Il Collegio trae le fila dal recente principio di cui alle Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 22438/2018, secondo cui il ricorso per Cassazione, predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, non può considerarsi improcedibile, qualora venga depositato in cancelleria, entro 20 giorni dall’ultima notifica, copia analogica del ricorso senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa.
Tale circostanza risulta ammissibile solo qualora il controricorrente depositi la relativa copia analogica del ricorso ritualmente autenticata, o all’opposto non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Qualora il destinatario della notificazione a mezzo PEC risulti solo intimato o disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata; per evitare che venga dichiarata l’improcedibilità il ricorrente dovrà depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
Termini per il deposito
Nell’ordinanza è stato richiesto che venga fatta chiarezza sul caso in cui in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza, da parte del ricorrente o dello stesso controricorrente, nel termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il deposito in cancelleria di copia analogica della sentenza notificata telematicamente, senza attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, comporti l’improcedibilità del ricorso.
Ci si è chiesti cosa accade se il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato o intervenga l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.
A questo riguardo risulta opportuna un chiarimento in ordine all’improcedibilità laddove, invece, entro il suddetto termine sia stata depositata in cancelleria copia analogica della relazione di notifica telematica della sentenza, sempre senza attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa e sempre qualora il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale della relazione di notificazione o sia intervenuta l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica.
In conclusione, relativamente all’assolvimento dell’onere di deposito della copia autentica della decisione notificata telematicamente nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, si è domandato che le Sezioni Unite chiariscano il punto.
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