La vicenda
Nel caso de quo, la notifica dell’impugnazione era avvenuta oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile.
Per i giudici, la notifica può ritenersi comunque tempestiva in quanto avvenuta prima delle ore 24; la spedizione dopo le ore 21 ha determinato solo il perfezionamento della notifica, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ciò a dire che l’unica conseguenza di una notifica avvenuta in ritardo rispetto al limite delle 21 è che il decorso del termine a difesa per il destinatario ha origine solo il giorno successivo.
La pronuncia della Corte d’Appello di Bari
La Corte d’appello di Bari con la sentenza numero 1264/2018 ha affrontato la questione, stabilendo che: “fare operare la fictio del perfezionamento della notifica – per il destinatario – al giorno seguente e non certamente per sancire il limite orario di validità della notifica da parte del mittente“. Secondo la Corte parrebbe irragionevole limitare nel tempo, sino alle nove di sera, gli effetti giuridici dell’attività di chi compie una notifica telematica solo per tutelare il diritto al riposo del destinatario e, quindi, una difesa oggettiva.
Sul punto, infatti, il codice di rito chiarifica che “contempera gli interessi di notificante e destinatario semplicemente scindendo gli effetti dell’attività di chi spedisce e di chi riceve”.
Secondo la Corte d’appello, solo così, è possibile dare una lettura adeguata della normativa, equilibrando la potenzialità della tecnologia e, al tempo stesso, rispettosa del diritto di difesa e della coerenza giuridica.
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