Il testo della sentenza in commento della Corte di Cassazione SS.UU. penali del 30 gennaio 2007 n. 6816 si trova sul sito www.anvag.it/biblioteca/giurisprudenza/Cassazione
*** * ***
La sezione IV^ della Cassazione con due separate ordinanze rimetteva, in data 25 ottobre 2006, alle Sezioni Unite due distinte questioni di particolare interesse.
La prima questione concerneva la possibilità o meno del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione degli onorari e spese in suo favore, e, in caso di risposta affermativa, se questi doveva essere iscritto all’albo speciale della corte di cassazione.
Le ordinanze sottolineavano anche la diversa questione relativa alla competenza del giudice in composizione monocratica nel caso in cui non fosse normativamente prevista una competenza in composizione monocratica degli organi collegiali (es. Corte di Appello e/o Trib. di Sorveglianza).
Per quanto riguarda la prima problematica, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità, ha da sempre sostenuto che il procedimento incidentale di liquidazione dei compensi professionali, in virtù del suo carattere accessorio rispetto al processo penale principale, deve essere trattato e deciso secondo le regole procedurali del rito penale ( Cass. SS.UU., 24.11.99 n.25 Di ****).
Con riguardo, invece alla legittimazione ad impugnare del difensore, due erano stati principalmente gli orientamenti della Suprema Corte. Il primo ( cfr. ********* I^, 23 novembre 2004, n.48721; 8 agosto 2004 n.37170) che negava al difensore, anche se iscritto all’apposito albo speciale, la legittimazione a ricorrere in proprio, non potendosi riconoscere allo stesso la qualità di parte. Il secondo che, invece, riteneva ammissibile l’impugnazione dello stesso difensore a patto che, naturalmente fosse iscritto nell’apposito albo speciale ( Cass. Sez. IV^, 21.10.2003 n.642 *********; 12.01.2006 n. 11978).
Sull’ulteriore questione, circa la composizione monocratica o collegiale dell’ufficio del giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione al decreto di liquidazione, la Corte Costituzionale con ordinanza n.289/05, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 t.u. spese di giustizia, sollevata a proposito della previsione del giudice in composizione monocratica quale giudice dell’impugnazione avverso un provvedimento emesso dal giudice in composizione collegiale, avente ad oggetto il decreto di pagamento dei compensi professionali del difensore, lasciava sostanzialmente impregiudicata il problema di quegli uffici giudiziari, come la Corte di Appello e il Tribunale di Sorveglianza, che non prevedono la possibilità che la relativa funzione giurisdizionale sia esercitata anche in composizione monocratica.
Le SS.UU. prendendo atto che l’art. 613 co.1 c.p.p. consente, in deroga ai principi generali sul patrocinio, direttamente alla “parte” di sottoscrivere, ove trattasi di imputato, personalmente il ricorso per cassazione, hanno sottolineato la portata normativa del citato art. 170 t.u. spese di giustizia che opera esplicitamente un rinvio formale alla procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato.
Conseguentemente, afferma la Corte, la procedura di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello stato è di tipo misto, seguendo le regole del rito civile per quanto riguarda i termini di opposizione, la legittimazione processuale, l’onere della prova e il carico delle spese processuali, ed accedendo al rito penale per quanto riguarda la competenza.
Da tale natura mista, quale effetto immediato, discende la conseguenza che la legittimazione all’impugnazione del difensore è disciplinata, anche per quanto riguarda le forme, dagli artt. 82, 86 e 365 c.p.c.: per questi motivi, afferma autorevolmente la Suprema Corte, il difensore (purchè iscritto nell’apposito albo speciale ) è legittimato a presentare personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali, anche se il relativo procedimento incidentale è accessorio ad un processo penale principale.
La conclusione, quindi, è quella dell’applicazione del principio generale processualcivilistico della difesa personale della parte abilitata alla professione forense ex art. 86 c.p.c., in deroga pertanto al principio processualpenalistico della rappresentanza tecnica delle parti.
Sulla seconda questione rimessa all’attenzione delle SS.UU. circa l’interpretazione dell’art.170 t.u. spese di giustizia, in ordine alla composizione monocratica del giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione in materia di reclamo sui provvedimenti di liquidazione emessi da organi giurisdizionali collegiali come la Corte di Appello ed il Tribunale di Sorveglianza, afferma i seguenti principi:
1) l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione sugli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello stato non è un’impugnazione, essendo piuttosto un rimedio giuridico straordinario che si propone funzionalmente al presidente dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, e non già ad un organo giudiziario sovraordinato.
2) sotto questo profilo, indi, essendo le ***** di Appello ed i Tribunali di Sorveglianza, chiamati a provvedere ex art. 170 T.u. spese di giustizia, equiparabili ad organi giudiziari di primo grado (perché esercitano le funzioni di giudice di prima istanza), sia pure in sede di opposizione, ne deriva che per essi valga sempre la regola generale del giudice in composizione monocratica (rectius il Presidente dell’ufficio giudiziario o giudice delegato).
(Avv. *********************** presidente Comitato per il patrocinio penale dell’**********)-05/07
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento