Le scadenze nel processo penale: il sabato non è giorno festivo
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su una questione sempre oggetto di dibattiti e incertezze, vale a dire il computo dei termini nel processo penale. Invero, uno dei principali adempimenti che l’avvocato deve assolvere è quello di rispettare le scadenze processuali e compiere le attività nei termini previsti dalla legge o ordinati dal giudice con provvedimento. In particolare, con la sentenza n. 9171 del 28 febbraio scorso, la Suprema Corte ha chiarito la valenza dei sabati e delle domeniche nel conteggio delle tempistiche processuali, evidenziando che le due giornate non sono trattate in egual modo ai fini del computo dei termini.
Più precisamente, i giudici di legittimità hanno affermato, richiamando in verità un consolidato orientamento, che il sabato non è giorno festivo, non rientrando tipicamente in setta categoria; parallelamente, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 155 c.p.c. trova applicazione esclusivamente in relazione al processo civile e, dunque, le previsioni in esso contenute, non possono essere estese al processo penale.
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Il rispetto dei termini nel processo penale
La mancata estensione dell’art. 155 c.p.c. al rito penale deriva dalla differenza di impostazione e di ratio sottese ai due procedimenti. Precisamente, le differenze risiedono, da un lato, nella tipologia di beni che viene tutelata e che vuole essere garantita con l’uno e con l’altro processo; dall’altro lato, anche il regime di esecutività delle sentenze è diverso. Mentre nel processo civile, la sentenza ha una propria esecutività immediata, ancorché provvisoria, nel processo penale la sentenza diviene esecutiva nel momento in cui diviene altresì irrevocabile. Inoltre, nell’ambito del processo civile, venendo in gioco interessi privati, una seppur minima dilazione temporale delle scadenze non ha alcuna incidenza significativa, ma comporta di fatto solo una facilitazione dell’espletamento dell’attività professionale. Peraltro, nonostante la norma richiamata preveda lo spostamento del termine che scadrebbe al sabato, al primo giorno lavorativo successivo, non esclude lo svolgimento di altre attività lavorative, non trattandosi di giornata festiva.
L’art. 172 c.p.p. non contiene alcuna previsione speculare a quella contenuta nell’art. 155 c.p.c. e ciò non determina alcun vuoto normativo, ma è segno della legittima volontà del Legislatore di prevedere disciplina diverse nell’ambito dei due procedimenti, per le ragioni anzidette.
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