Processo penale: procura alle liti delle parti civili

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Nel processo penale i soggetti portatori di interessi civilistici devono conferire procura alle liti al difensore.
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Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 51270 del 18-10-2023

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Indice

1. La questione: necessità procura alle liti


Il Tribunale di Reggio Calabria respingeva un appello proposto avverso un’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, sezione dibattimentale, aveva, a sua volta, respinto una richiesta di dissequestro di un conto corrente bancario di una impresa individuale e del relativo conto aziendale, nonché il dissequestro di un immobile sito a Roma, già sottoposti a misura cautelare reale.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa dell’appellante proponeva ricorso per Cassazione.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il ricorso proposto era reputato inammissibile perché proposto da soggetto (reputato) non legittimato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da sempre ribadito che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all’interno di un procedimento penale, qual è il terzo interessato, vale la regola -espressamente menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria- per cui costoro “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ..
Di conseguenza, a differenza della parte assoggettata all’azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, che in motivazione richiama, tra gli arresti conformi, quello reso da questa sezione della Cassazione distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; n. 21314 del 2010, n. 8942 del 2011 Rv. 252438, n. 25849 del 2012, n. 10972 del 2013).
Tal che se ne faceva discendere che, in assenza di procura speciale, il ricorso proposto dal difensore, nella veste di terza interessata dal sequestro, fosse inammissibile.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, nel processo penale, i soggetti portatori di interessi civilistici devono conferire procura alle liti al difensore.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore.
È dunque consigliabile, per questa parte processuale, procedere a siffatto conferimento, per evitare di essere ritenuti privi di difetto di legittimazione attiva (come avvenuto nel caso di specie).
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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