Processo penale telematico: la forma degli atti

Redazione 22/05/24
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1. La norma di riferimento


Art. 110 c.p.p.
Forma degli atti.
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. La forma degli atti nel processo penale telematico


Il novellato art. 110 c.p.p. ha individuato, quale modalità generale di formazione di ogni atto del procedimento penale, quella digitale: il legislatore ha inteso, in aderenza alle previsioni della delega, consacrare un nuovo modello di atto processuale, i cui presupposti di legittimazione nel processo penale sono legati ad alcuni requisiti imprescindibili, ovvero quelli idonei ad assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Vale, in questa ottica, una condizionata libertà di forme: ogni soluzione digitale percorribile è accettata, purché assicuri i requisiti prescritti dalla disposizione. Si prevede, infatti, il rispetto della normativa, in primo luogo sovranazionale (in particolare adottata a livello UE, quale il regolamento eIDAS 2014/910/UE), nonché nazionale, anche di rango regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. È stato inoltre previsto esplicitamente anche l’ulteriore requisito, strettamente legato alle dinamiche del processo penale, della idoneità dell’atto redatto come documento informatico a garantire la segretezza, per tutti i casi in cui questa sia prevista dalla legge.
Quanto al termine “possono” utilizzato dal legislatore delegante nell’incipit della nuova disposizione (“quando è richiesta la forma scritta gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico”) si deve ritenere, coerentemente, che lo stesso debba essere semanticamente inteso a positivizzare tale legittimazione nel processo penale e che non equivalga, piuttosto, ad introdurre una mera facoltatività del ricorso alla modalità digitale per la redazione degli atti processuali, alla luce dello stretto collegamento esistente tra tale indicazione e quella, contenuta nel medesimo criterio di delega, inerente l’obbligatorietà del deposito telematico, che trova attuazione nel nuovo e successivo art. 111-bis c.p.p. (cfr. infra).
Opportunamente, il legislatore ha in ogni caso previsto, al comma 3, una deroga alla regola generale dettata al comma 1, per tutti “gli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico”, formula volutamente ampia che vale a consentire il ricorso alle modalità tradizionali anche nelle ipotesi – diverse dai casi di malfunzionamento disciplinati dall’art. 175-bis c.p.p. – in cui contingenti e specifiche esigenze o caratteristiche proprie dell’atto non permettano la formazione dell’atto nativo digitale (si pensi, ad esempio, ad una memoria redatta dall’imputato in stato di detenzione o di situazioni contingenti anche di impedimenti tecnici che non hanno le caratteristiche di un malfunzionamento nel senso dell’art. 175-bis c.p.p.).
È stato, comunque, previsto, al comma 4, che tutti gli atti redatti in forma di documento analogico siano convertiti, senza ritardo, in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, sempre nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici, così da assicurare in ogni caso la completezza del fascicolo informatico. Anche in tal caso, opportunamente il legislatore non ha inteso indicare un termine rigido di conversione in copia informatica dell’originale analogico, che in ogni caso sarebbe stato comunque di natura meramente ordinatoria. In questo senso, il riferimento alla locuzione “senza ritardo”, ben nota nella terminologia del codice, è parsa offrire quelle caratteristiche di coerenza e di sufficiente chiarezza, alla luce della elaborazione giurisprudenziale, tali da assicurare effettività in concreto alla previsione. Si tratta di disposizione generale applicabile, dunque, a tutti gli atti del procedimento penale, ivi compresi, ovviamente, i provvedimenti del giudice disciplinati all’art. 125 c.p.p. che, pur nella specifica regolamentazione delle forme, costituiscono una sottocategoria di atti, come risulta evidente dalla collocazione sistematica nel codice processuale (la relativa disciplina è inserita nel titolo II del libro secondo del codice di procedura penale, “Atti”).
Un cenno va fatto, infine, alla scelta della terminologia utilizzata, e segnatamente alle locuzioni di “documento informatico” e di “documento analogico”. Il binomio “documento informatico/documento analogico” è patrimonio oramai acquisito del lessico corrente, oltre che normativo. Riguardo a quest’ultimo ambito, va richiamato innanzitutto l’art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”), che detta le specifiche tecniche, comuni al processo civile e penale, e che utilizza la seguente espressione: “L’atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti (…)”.
La definizione di documento informatico e di documento analogico, inoltre, si rinviene nel CAD (d.lgs. n. 82/2005) nei seguenti termini

  • “documento informatico” è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
  • “documento analogico” è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Le lettere i-bis) e ss. dell’art. 1, comma 1, del CAD definiscono, poi, il passaggio dall’uno all’altro, delineando i concetti di copia e di duplicato, precisando che:

  • la copia informatica di documento analogico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto (lett. i-bis);
  • la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto (lett. i-ter);
  • la copia informatica di documento informatico è il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari (lett. i-quater);
  • il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (lett. i-quinquies).

Volume fonte dell’estratto


Il volume è stato concepito con lo scopo di fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione, dal taglio pratico ed operativo, nel quale, partendo dalle norme del codice di procedura penale, sono stati analizzati i più comuni atti difensivi, con la normativa di riferimento e le più rilevanti linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di legittimità. La trattazione si caratterizza per la semplicità della impostazione così da agevolare anche i (molti) avvocati civilisti che, sempre più spesso, patrocinano le parti civili nel processo penale.

FORMATO CARTACEO

Formulario annotato della costituzione di parte civile e delle altre parti private

Il presente formulario, aggiornato alle ultime disposizioni normative entrate in vigore in materia processualpenalistica, ma anche agli ultimi e rilevanti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, esamina in maniera approfondita gli aspetti legati all’intervento nel procedimento penale della «parte civile» (e in generale di tutte le altre parti private: responsabile civile, civilmente obbligato, persone giuridiche ed enti esponenziali).Il volume è stato concepito con lo scopo di fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione, dal taglio pratico ed operativo, nel quale, partendo dalle norme del codice di procedura penale, sono stati analizzati i più comuni atti difensivi, con la normativa di riferimento e le più rilevanti linee interpretative seguite dalla giurisprudenza di legittimità. La trattazione si caratterizza per la semplicità della impostazione così da agevolare anche i (molti) avvocati civilisti che, sempre più spesso, pa trocinano le parti civili nel processo penale.La selezione delle formule, tutte accompagnate anche da opportuni suggerimenti per una completa redazione di un atto, è stata effettuata tenendo conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre, sia di quelli che necessariamente vanno proposti in forma scritta, che di quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono comunque di più frequente utilizzo. Il testo è corredato da un’utilissima appendice contenente riferimenti normativi di immediato interesse per il professionista e da una sezione online in cui sono disponibili le formule in formato stampabile ed editabile.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

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