Processo tributario .Condono : Termini per proporre appello ;Istanza di trattazione.

sentenza 07/09/06
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MASSIME
1.     Ai fini della tempestività del’ atto di appello occorre tener conto che i termini per impugnare le sentenze delle Commissione Tributarie, sono stati sospesi per effetto dell’ art. 15 comma 7 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modifiche , sino al 1° giugno 2004 Tale sospensione a seguito delle modifiche apportate dall’art.23 decies, comma 3, D.L.24.12.2003 n. 355 si applica a tutte le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del predetto art. 16 indipendentemente se il contribuente si sia avvalso o meno del condono ..
2.     La L.24.12.2003. n.350, prevede la sospensione delle liti fiscali, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.
La mancanza di una domanda di condono ,implicitamente si traduce in una dichiarazione di non volersi avvalere di tali benefici, per cui non è necessaria alcuna altra dichiarazione ,per altro sottoscritta.
Fatto
Ø     L’Agenzia delle Entrate di B. notificava il 20/12/2002 alla società …………….. avviso di rettifica IVA per l’anno 1997 sulla base di quanto rilevato dallo stesso ufficio in P.V.C del 18.2.1998 ove era stata riscontrata una omessa contabilizzazione di ricavi per £. 85.677.000 e la contabilizzazione di costi indeducibili per £.9.601.000 con corrispondente indebita detrazione dell’IVA per £.1.920.000.
 
Ø     La società in questione il 1/7/2003 ricorreva sostenendo illegittimità dell’avviso in quanto faceva riferimento esclusivamente ad un P.V.C. redatto dalla stessa Amministrazione per cui trattavasi di fattispecie estranea a quelle del 5° comma art. 54 DPR 633/72, e che lo stesso era inficiato da errori in relazione sia alla ricostruzione del volume d’affari che alla indeducibilità dell’ IVA di alcuni costi per i quali sosteneva che l’IVA non era stata detratta.
Affermava che il ricarico, quantificato nella misura del 65%, era assolutamente errato nella sua determinazione, ed allegava la relativa documentazione.
 
Ø     Il 16.9.2003 l’Agenzia delle Entrate controdeduceva e sostenendo che la richiesta dell’Ufficio era validamente e motivatamente sopportata da elementi che trovavano riscontro nella normativa, chiedeva il rigetto del ricorso.
 
Ø     In sede di udienza la società  dichiarava di non volersi avvalere del condono e precisava che tale volontà era stata già espressa con la presentazione del ricorso nel periodo di sospensione.
 
Ø      La C.T.P. il 27.2.2004 dopo aver rilevato che la volontà di non volersi avvalere della sospensione era stata manifestata dal contribuente con la proposizione del ricorso durante il periodo del condono ed era stata ribadita dal difensore in sede di udienza , disponeva la trattazione dello stesso e lo accoglieva ; compensava comunque le spese di giudizio .
In motivazione evidenziava che l’esame del P.V.C. metteva in rilievo che:
ü     la quantificazione dei ricavi non contabilizzati nell’anno 1997, costituenti base imponibile per il calcolo dell’imposta *** di cui alla rettifica, era conseguente all’applicazione di una percentuale di ricarico ( media ponderata ) al costo delle merci vendute nell’anno;
ü     detta percentuale risultava determinata raffrontando in modo indistinto il costo delle merci, rilevato dalle fatture di acquisto relative agli 1996 e 1997, con i prezzi di vendita delle stesse merci;
ü      il risultato del calcolo esprimeva un ricarico medio dell’ 81,71% che era stato rideterminato, successivamente, in modo approssimato ed arbitrario , senza precise e puntuali specificazioni, nella misura del 65% ed era stato applicato dai verificatori sia per l’anno 1996 che per il 1997;
ü      per quantificare l’importo dei ricavi omessi era stato detratto dall’ammontare dei ricavi esposti nel conto economico (al netto dell’iva), il totale degli incassi comprensivi dell’iva  conseguiti nei periodi delle vendite a saldo;
ü      detta quantificazione era errata in quanto ottenuta per differenza tra importi rappresentanti valori non omogenei riferibili a fattispecie diverse ( ricavi al netto dell’IVA e corrispettivi incassi comprensivi dell’IVA );
ü      era stata utilizzata in modo illegittimo la percentuale media ponderata del 65% di ricarico per la determinazione dei ricavi omessi nell’anno 1997 in quanto detta percentuale era frutto di un calcolo in cui erano stati commisti gli importi delle fatture di acquisto delle merci dell’anno 1996 con quelli degli acquisti del 1997, atteso che il calcolo doveva invece essere operato separatamente per anno di imposta e , nel caso in specie dovevano essere prese in considerazione unicamente le fatture di acquisto di merci dell’anno 1997;
 
Per quanto atteneva la rettifica riguardante l’Iva indeducibile afferente i costi indeducibili, sottolineava che la parte ricorrente aveva ampiamente dimostrato che l’importo dell’ IVA relativa a tali costi era stata registrata come imposta indeducibile e che detta imposta non era è stata dedotta né nelle liquidazioni periodiche, né nella dichiarazione annuale IVA 
 
Ø     l’Agenzia delle Entrate il 28.6.2005 propone va APPELLO
In primis eccepiva la violazione dell’art. 2, co. 49, legge Finanziaria 24 dicembre 2003. n.350, nonché della lett. b) del co. 12 del predetto art. 2, laddove era espressamente prevista la sospensione delle liti fiscali8 comma 6 dell’ art.16) , salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione.
Criticava che la Commissione, in assenza di  manifestazione di volontà del ricorrente di non avvalersi della sospensione, non aveva sospeso il giudizio in attesa dell’eventuale proposizione di detta istanza e , tanto,a suo dire ,rappresentava una violazione della ratio legis in quanto,  l’emissione, in periodo di sospensione, di sentenze, creava oltre che una disparità di trattamento tra il contribuente che aderiva al condono partendo dalla base imponibile dell’atto di rettifica e colui che aspettava l’ esito di una sentenza per decidere se aderire o meno , anche un intasamento degli Uffici finanziari, costretti ad una defatigante attività processuale in pieno periodo di condono.
 
Nel merito, precisava che i verificatori il 3.2.98, avevano proceduto al riscontro del costo merce come da fattura, nonché del prezzo di vendita della stessa così come esposto in vetrina e che da tale raffronto era emersa una percentuale di ricarico dell’ 81,761%, che, al netto della percentuale di sconto che veniva praticato nel periodo di saldi  e tenuto conto altresì della merce venduta a prezzo fisso, anche se in misura marginale rispetto all’ammontare globale, era stata equamente rideterminata nella misura del 65%, sul costo della merce destinata alla vendita, pari a £. 666.913.000.
Contestava che il calcolo fosse falsato e/o errato, sottolineando che né la ricorrente, né la Commissione avevano dimostrato tali errori ..
Spiegava che nell’ attività di verifica, i verificatori , con usato il metodo del campione rappresentativo della merce maggiormente contabilizzata, rilevata al momento dell’accesso, avevano comparato i prezzi di acquisto della merce desunti dalle relative fatture, con i corrispondenti prezzi di vendita, sempre al netto dell’I.V.A. incorporata( vedi p. 3 del p.v.c.) e , poiché la società aveva dichiarato percentuali di ricarico per gli anni 1996 e 1997, pressoché identiche, l’ accertamento aveva riguardato entrambi gli anni senza alcuna presunta commistione.
Sottolineava che sia il processo verbale che l’atto di rettifica spiegavano in maniera chiara l’iter ed il metodo di calcolo adottato per determinare la giusta percentuale di ricarico .
Rammentava che l’Ufficio, il  7.1.2002 aveva proceduto ad ulteriore verifica contabile e aveva accertato il versamento nelle casse della società negli anni dal 1997 al 2000 di ben £. 1.485.000.000 da parte dell’amministratore e più specificatamente per l’anno in questione di £. 660.000.000.
Tale versamento, in considerazione che la società aveva dichiarato per il 1996 una perdita di £. 34.000.000, per il 1997 un reddito di £.11.000.000 e che i due soci …….ed il coniuge ……….avevano costantemente dichiarato dall’anno 1993 in poi redditi complessivi annuali, variabili da £. 10.000.000 a £. 15.000.000, peraltro quasi totalmente riferiti ad immobili di cui gli stessi risultavano proprietari, confermavano che la società non contabilizzava tutte le vendite .
Chiedeva , pertanto in riforma della sentenza impugnata:
1)    preliminarmente la dichiarazione di nullità della stessa per essere stata fissata l’udienza di trattazione del merito in vigenza del periodo di sospensione del condono ope legis e senza che il contribuente avesse proposto l’istanza prevista dall’art.2 comma 49 della legge finanziaria n.350/03 e per l’effetto la remissione della la controversia ad altra sezione della C.T.P. di Bari ;
2)    nel merito, via gradata la conferma in toto dell’avviso di rettifica.
Chiedeva anche il riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
 
Ø     La società il 24.8.2005 controdeduceva
Preliminarmente  eccepiva la tardività dell’appello poiché lo stesso era stato notificato il 22.06.2005 e quindi oltre i termini previsti dalla legislazione vigente (un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza avvenuto il 16.4.2004).
Al riguardo rammentava che nel caso di specie, non poteva trovare applicazione la proroga prevista dalla legge sul "condono" poiché il processo di primo grado si era celebrato normalmente ad istanza della ricorrente per cui non potevano  restare fermi tutti i termini ordinari compresi quelli relativi alla presentazione dell’appello.
Contestava la richiesta di nullità della sentenza per violazione dell’art.2 c. 49 Legge finanziaria 24.12.2003 n.350 in quanto l’istanza di trattazione era nei fatti sia perché la contribuente aveva presentato ricorso (con istanza di trattazione in pubblica udienza) durante il periodo di sospensione dei termini e sia perché in sede di udienza,aveva  ribadito e confermato la richiesta di trattazione e sia, infine, perché la legge non prevedeva una specifica apposita richiesta scritta.
Al riguardo rammentava che non solo era stata avanzata richiesta di trattazione (in ricorso ed in udienza) ma addirittura, in presenza di fissazione di udienza, non era stata richiesta la sospensione della causa .( comma 6 dell’ art.16 della L.27.12.2002 n.289 come modificato dal comma 49 art.2 L.350/2003)
Nel merito contestava che il ricarico applicato (65%) in sede di rettifica fosse giusto in quanto fissato sul costo del venduto in una percentuale arbitraria e avulsa da qualsiasi contesto concreto con conseguente adozione di un accertamento fondato su presunzioni prive dei necessari requisiti di validità, inficiati fra l’altro da  errori di concetto e di calcolo come aveva sentenziato la C.T.P.
Sottolineava che verificatori prima e l’Ufficio poi, dopo aver calcolato il ricarico lordo dell’81(dai cartellini dei prezzi) senza alcun calcolo o razionale ragionamento (tranne il generico riferimento all’equità),e senza tenere in debito conto i saldi di fine stagione (con sconti fino al 50% del prezzo di cartellino compreso IVA), delle vendite a stock (vendite a prezzo unico) effettuate per tutta la merce del punto vendita di Via ………degli usuali sconti praticati alla normale clientela, avevano indicato nella percentuale del 65% il ricarico "equo".
Rammentava che partendo dai dati riscontrati dai verificatori, aveva dimostrato che i ricavi dichiarati erano quelli massimi conseguibili.
Contestava il riferimento dell’Ufficio alla posizione reddituale dei soci della società ed ai versamenti effettuati dall’amministratore, in quanto non pertinente all’ oggetto della controversia
Al riguardo ricordava che era stato instaurato il contraddittorio solo con il ……..nella sua veste di Amministratore Unico della società e non come persona fisica e nessun contradditorio con la di lui moglie, pur essendo essa socia . .
Sottolineava la legittimità dei versamenti del socio amministratore anche sotto l’aspetto contabile e la loro attinenza alla sua sfera privata e che gli stessi , senza sentire la parte in merito , non potevano essere ritenuti ricavi non contabilizzati.
Rammentava che , per costante giurisprudenza e dottrina i versamenti del socio amministratore nelle casse della società costituivano o possono costituire – una manifestazione di capacità reddituale o patrimoniale a carico dello stesso in quanto persona fisica, giammai ricavi non contabilizzati da parte della società, salvo prova contraria che deve essere fornita dall’amministrazione finanziaria.
         Infine evidenziava che nell’atto di appello l’Ufficio, pur non contestando la decisione dei giudici circa la presunta deduzione di IVA non detraibile, con la richiesta della conferma "in toto" dell’atto di rettifica, insisteva anche su tale illegittima pretesa malgrado la resistente avesse  dato ampia e documentata dimostrazione in ricorso di non aver detratto gli importi contestati.
Chiedeva quindi
ü     in via pregiudiziale che fosse dichiarato tardivo l’appello dell’Ufficio;
ü     in via gradata il rigetto della richiesta di nullità dell’impugnata sentenza;
ü     in via ulteriormente gradata il rigetto delle lagnanze dell’Ufficio ;
ü     in ultima istanza la conferma della sentenza della C.P.T.
Chiedeva anche il rimborso delle spese del doppio grado di giudizio.
 
Motivazioni
La C.T.R. respinge l’invocata inammissibilità dell’appello per tardività della notifica atteso che, ai fini della tempestività del’ atto di impugnazione occorre tener conto che i termini per impugnare le sentenze delle Commissione Tributarie, sono stati sospesi per effetto dell’ art. 15 comma 7 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modifiche , sino al 1° giugno 2004 ( C.T.R. Lazio sez. XIV del 19.7.2005 n. 101) (
Tale sospensione a seguito delle modifiche apportate dall’art.23 decies, comma 3, D.L.24.12.2003 n. 355 si applica a tutte le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del predetto art. 16 indipendentemente se il contribuente si sia avvalso o meno del condono ..
Nel caso il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile nella specie, attesa la mancata notificazione della sentenza di 1°grado , è rimasto sospeso oltre per il periodo feriale , anche ai sensi dell’art. 16 , comma 6 della L.289/2002. (Cass. 9.11.2005 n. 21779 che in sentenza fa alcuni esempi di calcolo per ex numeratione dierum ), per cui la sentenza depositata il 16.4.2004 e non notificata , per le predette disposizioni poteva essere appellata entro il 15.7.2005; poiché è stata appellata il 28.6.2005 l’appello risulta tempestivo e le lagnanze di parte infondate .
 
Così come sono infondate le lagnanze dell’Ufficio in merito ad una presunta violazione dell’art. 2, co. 49, della legge 24.12.2003. n.350, nonché della lett. b) del co. 12 del predetto art. 2, laddove era espressamente prevista la sospensione delle liti fiscali( comma 6 dell’ art.16), salvo che il contribuente non avesse presentata istanza di trattazione.
Così come ha evidenziato l’ appellata il comma .6 art.16 della L.27.12.2002 n.289 come modificato dal comma 49 art.2 L.350/2003, dopo la prima preposizione, statuiva che "qualora fosse stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo il giudizio veniva sospeso a richiesta del contribuente che dichiarasse di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo", orbene, nel caso in questione non solo il ricorso è stato presentato “in zona condono” e quindi il contribuente di fatto aveva rinunciato ai benefici del condono ,ma in udienza aveva precisato tale volontà ed e quindi aveva confermato la richiesta di trattazione della causa.
Ad abundatiam precisa che la mancanza di una domanda di condono ,implicitamente si traduce in una dichiarazione di non volersi avvalere di tali benefici , per cui non è necessaria alcuna altra dichiarazione ,per altro sottoscritta.
Nel caso in questione vi era in più la dichiarazione di non volersi avvalere fatta dal difensore del contribuente e tanto questa Commissione, così come hanno deciso i primi giudici, che certamente conoscevano le disposizioni di cui alla risoluzione n. 4/ 2003 del 18.2.2003 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria , ritiene che potesse bastare. 
 
Nel merito poi l’appello è fondato.
Dall’esame della documentazione esibita da entrambe le parti questa Commissione rileva che l’addebito di cui alla rettifica 1997 è scaturito da un P.V.C. del 18.2.1998
Da quest’ultimo documento rileva che la società, esercente vendita di prodotti di abbigliamento di alta moda ,sita in Barletta con tre negozi nel periodo dal 3.2.1998 al 18.2.1998 è stato oggetto di una verifica da parte di due verificatori dell’ A.F., i quali in particolare hanno proceduto :
¨     all’acquisizione della documentazione contabile e rilevazione della merce esposta in vetrina nei tre negozi ;
¨     al riordino della documentazione acquisita ed inizio rilevazione della merce con i relativi prezzi di vendita esposti in vetrina;
¨      all’inventario della merce più rappresentativa con la rilevazione dei prezzi di vendita ;
¨     all’esame della situazione patrimoniale 1996 ed esame di alcuni   conti economici 1996 ;
¨     all’esame dei conti economici positivi 1996 e situazione patrimoniale 1997;
¨     all’ esame dei componenti negativi economici anno 1997;
¨     alla redazione e notifica del verbale. 
 
Dal raffronto fra i prezzi di vendita , al netto dell&rsquo***a incorporata di capi presi a campione ( esposti in vetrina e sui capi esistenti ) per un totale di £. 345.226.000 ed i rispettivi prezzi di acquisto rilevate dalle singole fatture pari a £.189.933.600, gli stessi rilevarono un ricarico di £. 155.292.400 pari alla media ponderata del ’81,761% ( e non 81,701% come è detto in sentenza o 81% come è detto nelle controdeduzioni dell’appellata )
Detta quantificazione, a parere di questa Commissione non é errata in quanto non ottenuta per differenza tra importi rappresentanti valori non omogenei riferibili a fattispecie diverse ( ricavi al netto dell’IVA e corrispettivi incassi comprensivi dell’IVA ), ma mediante la comparazione dei prezzi di acquisto della merce ( desunta dalle relative fatture ) con i corrispondenti prezzi di vendita , al netto dell’*** incorporata
Inoltre è quasi uguale a quello che si ottiene con la media aritmetica , che è del 81,70%
Infatti :
Prezzi di vendita … £.345.226.000
Prezzo di acquisto.. £.189.933.000
Ricarico ………… £ 155.292.400 pari all’81,70% su £.189.933.000
 
Ma i rilevatori verbalizzanti non si sono fermati a tale ricarico ma hanno considerato anche lo sconto che viene praticato nel periodo di saldi , cioè il 30% , 40% e 50 % , per cui considerando che la società nel 1996 aveva conseguito ricavi per £. 686.615.000 e di tali ricavi £. 181.044.000 erano stati realizzati nelle stagioni dei saldi hanno ridotto per le vendite nelle stagioni dei saldi il ricarico del 81,76% dello sconto medio del 40% ed hanno ottenuto,(almeno tanto è intuibile dall’ esame del verbale) per tali vendite un ricarico pari al 32,71%. e solo sulle rimanenze dei corrispettivi.( £.505.571.000) hanno o calcolato l’81,76 %
Dalla media ponderata dei due ricarichi hanno ottenuto il ricarico medio del 69,08 % .
 In particolare:
£. 181.044.000 X 32,71% = £. 240.263 000
£. 505.571.000 X 81,76% = £. 918.925.000
£. 686.615.000 ……………£.1.159.180.000
Con la seguente proporzione
£.1.159.180.000 : £.686.615.000 = 100 : x
x = 69,08% ,hanno ottenuto il ricarico medio ponderato.  
Uguale calcolo è stato fatto per il 1997 ove la società ha conseguito ricavi per £.1.014.729.117 e di tali ricavi £. 238.710.000 sono stai realizzati nelle stagioni dei saldi e £.776.010.000 nei rimanenti periodo
La media ponderata dei due ricarichi in tale anno ha dato un ricarico medio del 71,10 % .
In particolare:
£.    238.710.000 X 32,71% = £.   316.792.000 
£.    776.019.000 X 81,76% = £.1.410.192.000
£. 1.014.729.117 ……………£.1.727.284.000
Con la seguente proporzione
£.1.727.284.000 : £.1.014.729.000= 100 : x
x = 71,10 % è stato ottenuto il ricarico medio ponderato, quasi uguale a quello del 1996. .
Quest’ultimi ricarichi ,( 69,08 % per il 1996 e 71,03 per il 199 ) sono stati ulteriormente ridotti al 65% in considerazione degli ulteriori usuali sconti che la società usava praticare e delle vendite a prezzo unico : Ricarico quest’ ultimo considerato equo e non determinato in modo approssimativo o arbitrario. .
Nessuna commistione i predetti verificatori hanno fatto tra fatture di acquisto delle merci dell’anno 1996 con quelle del 1997, in quanto il calcolo è stato eseguito separatamente per anno di imposta e la contestazione ha riguardato solo il 1997
Per tale anno il costo della merce venduta di £.666.913.000 , ( così ottenuto
 £.    648.787.888 rimanenze iniziali
più       £. 1.394.338.000 di acquisti
uguale £. 2.043.125.000 totale merci in negozi
meno £. 1.376.212.000 di rimanenze finali 
uguale £.     666.923.000 costo del venduto )
è stato caricati del 65 % ed è stato ottenuto un ricavo di £.1.100.406.000 contro £. 1.014.729.000 dichiarato, con un omissione di £. 85.677.000 di ricavi non contabilizzati .
Conferma tale omissione la circostanza che in  ulteriore verifica contabile avvenuta il 7.1.2002, anche se non pertinente alla controversia ,altri verificatori hanno accertato delle discrasie dal raffronto tra la situazione finanziaria e quella economica quali: Il versamento nelle casse della società di  £. 660.000.000. da parte dell’amministratore sig. …….
Tale versamento , in considerazione che la società aveva dichiarato per il 1996 una perdita di £. 34.000.000, per il 1997 un reddito di £.11.000.000,e che i due soci ….ed il coniuge …..avevano costantemente dichiarato dall’anno 1993 in poi redditi complessivi annuali, variabili da £. 10.000.000 a £.15.000.000, peraltro quasi totalmente riferiti ad immobili di cui gli stessi risultavano proprietari, avalla la presunzione che la società usava non contabilizzare tutti i ricavi e né la parte ha saputo in merito giustificazioni plausibili ( la dichiarazione che tali versamenti rinvenivano da smobilizzi patrimoniale non ha trovato riscontro ).
 
Ritiene infine che per quanto riguarda la contabilizzazione di costi indeducibili per £.9.601.000 con corrispondente indebita detrazione dell’IVA per £.1.920.000,,la sentenza dei primi giudici appaia apodittica e priva di riferimenti e riscontri certi.
Infatti, la resistente non ha controdedotto per tutti i costi ritenuti non deducibili ( vedi spese di viaggio e spese di vitto ed alloggio ) e né ha giustificato la loro registrazione in contabilità generale, limitandosi a dimostrare che tale registrazione è avvenuta con la causale “ *******. art. 19” :
Inoltre , contrariamente a quanto viene affermato in sentenza, la ricorrente non ha dimostrato di non aver dedotta tale imposta nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale IVA, in quanto questi documenti non risultano esibiti.
 
La complessità della questione comporta la compensazione delle spese
P.Q.M.
La C.T.R Puglia XIV sezione nella p.u del 26.05.2006 accoglie l’ appello e per effetto riforma la sentenza della C.T.P. di Bari n. 84/06/2004. Spese compensate.
Bari 26.05.2006
Il Relatore                                                         Il presedente
( dr *************** )                             ( dr ****************** )
 

sentenza

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