Processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato: nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica – chiarimenti della circolare dell’agenzia delle entrate n. 9 del 13 aprile 2020 a seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n.23.  

 

Processo Tributario, COVID-19, Decreto Liquidità (circolare in allegato)

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (c.d. “decreto liquidità”, di seguito Decreto) sono state introdotte misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID- 19.

Tra le varie misure previste dal decreto liquidità ce ne sono alcune inerenti disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori (art. 29 del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23: Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e  i  soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio  con  modalità  analogiche,  sono tenute a notificare e  depositare  gli  atti  successivi,  nonché i provvedimenti  giurisdizionali,  esclusivamente  con   le   modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. All’articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis  e’  aggiunto  il  seguente: “1-ter. La  sanzione  irrogata,  anche  attraverso  la  comunicazione contenuta nell’invito  al  pagamento  di  cui  all’articolo  248,  e’ notificata a cura dell’ufficio  e  anche  tramite  posta  elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, e’ depositata presso l’ufficio”. In deroga al termine fissato  dall’articolo  67,  comma  1,  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga  del  termine  di  cui all’articolo 73,  comma  1,  si  applica  anche  alle  attività  del contenzioso degli enti impositori”).

In primo piano: EMERGENZA CORONAVIRUS

L’art. 29 del Decreto Liquidità 8 aprile 2020, n. 23, stabilisce che nell’ambito del processo tributario, nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica.

Con la norma in esame, al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari, è previsto l’obbligo, per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche. L’obbligo di utilizzare le modalità telematiche, già previsto per i giudizi tributari instaurati in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, è stato ora esteso a tutte le controversie tributarie, anche se gestite da una o più parti con le tradizionali modalità analogiche.  Restano esclusi dalla previsione i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui «I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni». È inoltre introdotto il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Detto comma consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.  La suddetta notifica PEC è consentita anche qualora l’irrogazione della sanzione sia contenuta nell’invito al pagamento di cui all’articolo 248 del D.P.R. n. 115/2002. La nuova procedura telematica permette, pertanto, di completare il flusso informatico delle spese di giustizia collegate ai processi giurisdizionali digitali già obbligatori, oltre che generare un risparmio di spese postali nel bilancio dello Stato.

Rispetto a tale argomento, un dubbio poteva essere sollevato in riferimento ai depositi o alle notifiche in modalità analogica.

Nelle controversie tributarie di valore fino a tremila euro, alle parti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, sono consentiti depositi o notifiche in modalità analogica?

A tale dubbio/quesito, l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 9 del 13 Aprile 2020, risponde chiarendo che in questi casi sono certamente consentiti depositi o notifiche in modalità analogica. L’articolo 29 del DL 23 del 2020 introduce, infatti, l’obbligo di notifica e deposito con le modalità telematiche esclusivamente per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche.

La norma non si riferisce invece ai soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, per i quali vale quanto previsto dall’articolo 16-bis comma 3-bis del medesimo decreto, secondo cui l’utilizzo delle modalità telematiche per le notifiche e i depositi nel processo tributario costituisce una facoltà, e non un obbligo.

Si ricorda, infine, che la norma appena descritta non va ad incidere, ovviamente, ciò che è stato emanato con il Decreto 18 del 17.3.2020, cd. Cura Italia, relativamente alla sospensione del Processo Tributario; vale a dire:

  • sono sospesi tutti i termini per l’introduzione dei giudizi di primo grado (CTP);
  • sono sospesi i termini per la Mediazione ai sensi dell’art. 17 bis Dlgs.546/92;
  • è sospeso il termine utile per la presentazione del ricorso di primo grado che, se preceduto dall’istanza di adesione, scadrebbe entro l’arco temporale di 150 giorni (60+90) dalla data della notifica dell’atto impositivo;
  • sono sospesi i termini per la cd. Adesione, non solo in virtù dell’art. 67 del Decreto Cura Italia che ha sospeso l’attività degli Uffici finanziari ma anche a seguito delle Circolari Ministeriali in materia;
  • è sospeso altresì il termine previsto a ritroso per il deposito delle costituzioni in primo grado pari a 20 giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio tributario, secondo le medesime modalità di calcolo previste per il processo civile (e già richiamate nel presente vademecum); per effetto di ciò, il ricorrente potrà richiedere il differimento dell’udienza di trattazione se non ancora fissata e/o se non già rinviata d’ufficio nelle more da parte della commissione tributaria provinciale.

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Giovanni Pasquariello

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