I depositi telematici
Da inizio del mese l’obbligatorietà del deposito telematico riguarderà i soli ricorsi e gli appelli notificati dal primo luglio.
è altresì facoltativa il deposito cartaceo per i contribuenti che decideranno di stare in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore ove il valore della lite non superi i 3.000 euro.
Si precisa, come previsto dall’articolo 16 comma 4 del DL 119/18, che in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche
La sottoscrizione digitale
Attualmente l’unica modalità utilizzabile risulta essere quella nel formato CADES BES, ossia quella che, una volta sottoscritto digitalmente il file, aggiunge all’estensione .pdf quella .p7m. Il file, dopo la sottoscrizione digitale, avrà quindi questa duplice estensione: .pdf.p7m
Potrebbe essere ammesso anche l’utilizzo della sottoscrizione digitale in formato PADES.
La possibilità dell’utilizzo della firma PADES consentirebbe poi al processo tributario telematico di allineare la normativa a quella europea dettata dal regolamento europeo eIDAS 910/2014 il quale, all’articolo 46 prevede e dispone che “a un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e la ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica”.
Il difensore deve attestare la conformità del documento?
La giustizia tributaria, quanto al potere di conformità, si adegua a quella civile e amministrativa e, al comma 1 capo B) dell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, introducendo l’art. 25 bis al decreto legislativo n. 546/92, consente al difensore, al dipendente di cui si avvale l’ente impositore, all’agente della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine del deposito e/o della notifica con modalità telematiche della copia informatica (scansione), anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico (cartaceo) e detenuto in originale o in copia conforme all’originale, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l’estrazione di copia analogica (cartacea), degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria precisando da una parte che gli atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi dell’attestazione di conformità all’originale da parte dell’ufficio di segreteria e, dall’altra che le copie informatiche (scansioni) o cartacee munite dell’attestazione di conformità del difensore e degli altri soggetti come sopra meglio indicati, equivalgono agli originali o alla copie conformi degli atti o dei provvedimenti detenuti ovvero presenti nel fascicolo informatico.
Nell’eseguire l’attestazione di conformità, che avviene secondo le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), i difensori assumono la veste di pubblici ufficiali. Così come già previsto nel processo civile e in quello amministrativo, l’estrazione di copie autentiche esonera i difensori dal pagamento dei diritti di copia.
Deposito telematico: quando si perfeziona?
Il deposito telematico si considera perfezionato con il ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna.
E’ possibile pagare telematicamente il contributo unificato?
Dal 24 giugno 2019 si potrà effettuare telematicamente il pagamento del contributo unificato utilizzando il servizio “pagoPA”, fino a tale data consentito solo nella regione Toscana e nella regione Lazio.
Sarà comunque possibile utilizzare anche modalità analogiche, ma una volta acquistato il relativo contrassegno il professionista dovrà scansionarlo, sottoscrivere digitalmente la scansione ottenuta e allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati e, successivamente bisognerà depositare, presso la segreteria della commissione tributaria, l’originale del contrassegno.
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