Procreazione assistita: la Corte di Strasburgo respinge il ricorso dell’Italia

Redazione 13/02/13
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Anna Costagliola

La Corte di Strasburgo ha respinto il ricorso presentato dal Governo italiano per chiedere il riesame della sentenza della stessa Corte del 28 agosto scorso sulla L. 40/2004 in materia di fecondazione assistita, in particolare laddove non consente l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e alla diagnosi pre-impianto sugli embrioni alle coppie non sterili portatrici di malattie genetiche.

Il caso trae origine dall’iniziativa di due coniugi, entrambi portatori sani di una grave malattia ereditaria, la fibrosi cistica, che, intenzionati a ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e di diagnosi genetica pre-impianto, si sono ritrovati nella impossibilità di accedervi a causa delle restrizioni imposte dalla legge italiana n. 40 del 2004. Il desiderio era quello di mettere al mondo un bambino sano, non affetto dalla detta patologia, in quanto già la figlia primogenita della coppia era nata malata, mentre una seconda gravidanza era stata interrotta a causa delle infauste risultanze di una diagnosi pre-natale.

Tuttavia, la legge italiana non contempla i portatori di malattie ereditarie tra le persone cui è consentito accedere a procreazione assistita e a diagnosi pre-impianto. Tale possibilità è consentita solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, essendo l’accesso a tale tecnica comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegabili documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

Per una coppia con patologie genetiche l’utilità di ricorrere a tali tecniche di fecondazione risiede nel fatto di poter individuare in anticipo mediante la diagnosi pre-impianto gli embrioni malati e dunque «scartarli», impiantando nell’utero materno solo quelli sani. La ratio delle proibizioni della L. 40/2004 risiederebbe proprio nell’esigenza di tutelare giuridicamente l’esistenza dell’embrione, che la medesima legge definisce come soggetto titolare di diritti (art. 1), e di garantire anche agli embrioni malati una sorta di diritto alla vita.

Di fronte alle difficoltà incontrate, i coniugi, senza neppure esaurire l’iter innanzi al Tribunale italiano, si sono rivolti alla Corte di Strasburgo per sentire affermare il loro diritto alla procreazione assistita, lamentando essenzialmente la lesione del principio affermato dall’art. 8 (rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E’ proprio sotto il profilo della violazione dell’art. 8 che la Corte ha dato ragione ai ricorrenti, riconoscendo il loro diritto di vedere rispettata la decisione di diventare genitori. Nella sentenza la Corte sottolineava come il citato art. 8 della Carta europea dei diritti umani riguardi  le scelte familiari, ma anche il diritto all’autodeterminazione nelle scelte terapeutiche. Pertanto, negando alle coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche di poter accedere alla diagnosi genetica pre-impianto la L. 40/2004 si intromette nel privato della coppia.  Ma non solo. La Corte di Strasburgo ha anche rilevato che la legge sulla procreazione assistita finisce per confondere «feto» e «bambino», andando contro la gerarchia di diritti stabilita nella L. 194/1978, che consente l’aborto  e riconosce che il diritto alla salute della donna è prioritario  rispetto a quello dell’embrione, che non è persona.

Secondo i giudici europei l’incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi pre-impianto è determinata dal fatto che da un lato si vieta, attraverso la L. 40/2004, l’impianto dei soli embrioni non affetti dalla patologia genetica, costringendo i futuri genitori al concepimento naturale per verificare solo in un momento successivo la salute del feto, mentre dall’altro, con la legge sull’interruzione di gravidanza (L. 194/1978), si autorizzano i genitori ad abortire un feto affetto dalla stessa patologia.

Avverso la sentenza della Corte europea il Governo italiano ha presentato ricorso alla Grande Camera per chiederne il riesame. Detto ricorso è stato però respinto, così divenendo definitiva la sentenza che la stessa Corte ha emesso lo scorso 28 agosto, che condannava l’Italia per aver violato il diritto al rispetto della vita familiare e privata dei coniugi affetti da fibrosi cistica, a causa dell’«incoerenza del sistema legislativo in materia di diagnosi pre-impianto».

Il rigetto della tesi difensiva del Governo della L. 40/2004 conferma l’orientamento delle Corti internazionali che avevano già condannato l’Italia con decisione all’unanimità e della Corte inter-americana dei diritti dell’uomo, che lo scorso dicembre ha stabilito che l’accesso alla fecondazione assistita rientra tra i diritti umani meritevoli di tutela, non potendosi tollerare dolorose discriminazioni nell’accesso alle cure.

Sino ad oggi solo le coppie infertili hanno avuto accesso ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita, potendo richiedere lo stato di salute dell’embrione. Con la bocciatura del ricorso del Governo da parte della Cedu, la L. 40/2004 dovrà essere adeguata alla Carta europea dei diritti dell’Uomo, come previsto dalla sentenza della stessa Corte lo scorso 28 agosto, prevedendo l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita anche per le coppie fertili portatrici di patologie trasmissibili ai figli.

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