Procura speciale alle liti: ancora contrasti nella giurisprudenza

Redazione 17/03/04
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inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004
di Alessandro Villa
a.villa@pintucci.it
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Giudice di Pace di Milano, Dott. Montalbano, ord., 20 gennaio 2004

Il GdP
letti gli atti e ritenuto che il procuratore di parte attrice, in allegato alla memoria autorizzata depositata in cancelleria, aveva prodotto la procura ad litem regolarizzata con l’indicazione del legale rappresentante della società attrice;
vista la sentenza n. 5820/99, cui questo Giudice intende adeguarsi,
rigetta
l’eccezione di parte convenuta in ordine alla nullità dell’atto di citazione e rimette la causa in istruttoria.

(Nel caso in specie la procura speciale della società attrice era sottoscritta mediante crocesegno e non era indicato, né nella stessa né agli atti, l’organo avente la rappresentanza processuale o la persona fisica titolare di tale organo. Il Giudice ha ritenuto sanata l’eccepita nullità a seguito di rilascio e deposito di un nuovo mandato completo)

Prendo spunto da questa ordinanza del Giudice di pace milanese “per fare il punto” sul vivace dibattito giurisprudenziale in merito alla sanabilità, o meno, della procura speciale ad litem sottoscritta in modo illeggibile e senza indicazione dell’organo avente la rappresentanza processuale o la persona fisica titolare di tale organo.

La vexata quaestio è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[1] dopo che il contrasto si era acutizzato con due decisioni[2] diametralmente opposte emanate a distanza di pochi giorni, aventi come ricorrente la medesima parte: la prima statuizione ha ritenuto di dover seguire un indirizzo formalista[3], per il quale l’autentica del difensore non è idonea a rendere certo il necessario collegamento che deve sussistere tra la persona fisica che rilascia il mandato ad litem e quella titolare del potere di rappresentanza dell’ente che agisce in giudizio; la seconda, che si colloca nel prevalente filone giurisprudenziale più liberale in materia[4], ha invece stabilito che detta certificazione implica naturalmente il riscontro della coincidenza del sottoscrittore con la persona fisica che è parte in causa in qualità di legale rappresentante dell’ente.

La Suprema Corte si è allineata all’orientamento più rigoroso affermando che l’incertezza sulla persona del conferente rende invalida la procura, a nulla rilevando che il difensore abbia certificato l’autografia della sottoscrizione illeggibile.

Ciò in quanto non si tratta di una vera e propria autenticazione in senso tecnico ma di una mera certificazione[5] caratterizzata da effetti più limitati o, per alcuni[6], di una autenticazione minore la cui efficacia probatoria non si estende all’accertamento della legittimazione[7], dei poteri ed della capacità del soggetto che rilascia la procura, ma si arresta solamente all’identità del conferente.

Inoltre osservo che l’art. 163, 3° comma n. 2, del codice di rito, disciplinando il contenuto dell’atto di citazione, dispone che questo debba necessariamente contenere il nome e cognome delle parti e delle persone che la rappresentano e se una delle parti processuali è una persona giuridica, una associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere il nome della ditta con l’indicazione dell’organo che ne possiede la rappresentanza in giudizio mentre se trattasi di società di capitali deve, altresì, essere indicato il nome della persona fisica titolare di tale organo.

Pertanto, l’illeggibilità dell’autografia assume particolare rilievo quando il nome della persona fisica che ha sottoscritto la procura non emerge né dagli atti né dai documenti prodotti in causa, poiché una sottoscrizione leggibile è di ausilio affinché le indicazioni necessarie ai sensi del citato articolo del codice di rito non restino totalmente incerte ancorché incomplete[8].

Orbene, dopo aver esaminato le motivazioni che hanno spinto, e spingono tutt’ora, la Suprema Corte verso una totale intransigenza nell’escludere soluzioni volte ad evitare le dichiarazioni di nullità , è opportuno verificare se tale vizio possa essere sanato o meno nel corso del giudizio.

In proposito, evidenzio in primis che la Cassazione non ritiene applicabile l’art. 182 c.p.c.[9] né, a mio avviso, tale vizio può essere sanato mediante produzione di nuova procura[10], poiché, così facendo, si violerebbe l’art. 125, 2° comma, c.p.c. il quale impone al difensore di farsi rilasciare il mandato anteriormente alla costituzione in giudizio.

La stessa giurisprudenza di legittimità ritiene che la nullità sia ovviabile solamente mediante la produzione di atti o documenti, già esistenti ed aventi data certa anteriore al conferimento del mandato stesso, che consentano di riferire l’indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica[11].

Ciò in quanto deve essere dimostrato che il sottoscrittore, al momento del conferimento del mandato, avesse i poteri necessari per farlo.

L’indicata soluzione è conforme al disposto di cui all’art. 125 del codice di rito, per il quale si rimanda a quanto già argomentato.

Il Giudice di Pace milanese, per converso, ha disatteso tutta la giurisprudenza di legittimità affermando che l’incertezza sulla persona del conferente possa essere sanata mediante il deposito di una nuova procura successivamente alla costituzione in giudizio, in violazione del più volte menzionato art. 125 c.p.c..

Inoltre, corollario di questa decisione è il riconoscimento di un effetto retroattivo del nuovo mandato, diversamente non potrebbe giustificarsi come il difensore possa aver presenziato, nell’interesse della parte, alle udienze precedenti alla produzione della procura efficace.

Anche la sentenza citata[12], alla quale il Giudicante dice di aderire, in realtà non prevede la soluzione adottata nell’ordinanza sopra riportata, anzi la stessa, a conforto del più ampio indirizzo giurisprudenziale[13], afferma che “…La procura a margine dell’appello, è stata infatti rilasciata, nel nome e per conto della S***, da due soggetti che hanno sottoscritto l’atto con sigle illeggibili: vizio, questo, che, in difetto di ogni ulteriore specificazione (agli atti e non produzione di una nuova procura ndr.) importa la nullità della procura stessa…” tanto che viene espressamente richiamata proprio la sentenza delle Sezioni Unite[14].

A mio avviso il Giudice di Pace ha errato sia nel richiamare la sentenza della Cassazione, sia nel ritenere sanabile il vizio de quo mediante la produzione di un nuovo mandato conferendo allo stesso effetto retroattivo.

Ritengo, infine, che la giurisprudenza di merito dovrebbe conformarsi alle decisioni della Corte di legittimità onde evitare di disattendere il principio di certezza del diritto[15] ed evitare di far dipendere l’accoglimento, o meno, di queste eccezioni solamente dal semplice parere del Giudice come, invece, nella prassi spesso accade.

Dott. Alessandro Villa
a.villa@pintucci.it
Note:
[1] Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1994, n. 1167, in Giust. Civ., 1994, p. 1511.
[2] Cass., 25 agosto 1992, n. 9842, in Giur. It., 1993, I, 1, p. 964; Cass., 7 luglio 1992, n. 8271, Giur. It., 1993, I, 1, p. 798.
[3] Cass. Civ., 5 dicembre 1987, n. 9079; Cass. Civ., 4 giugno 1987, n. 4880; Cass. Civ., 3 marzo 1980, n. 1969.
[4] Cass. Civ., 5 dicembre 1991, n. 13007; Cass. Civ., 23 agosto 1991, n. 9047; Cass. Civ., 24 ottobre 1986, n. 6241.
[5] S. Satta, Avvocato, in Enc. Diritto, IV, Milano, 1959, p. 651.
[6] Boero, Autenticazione, in Digesto disc. Priv., I, Torino, 1987, p. 512.
[7] Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2001, n. 6815.
[8] Cass. Civ., Sez. III, 7 agosto 2000, n. 10360, in Foro It., I, p. 136.
[9] Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2001, n. 6815. In senso contrario si è espresso solo il Tribunale di Roma con sentenza del 4 febbraio 2000, in Foro It., 2000, I, p. 2042.
[10] Come invece ha, invece, Giudice di Pace di Milano.
[11] Cass. Civ., Sez. III, 18 maggio 2001, n. 6815; Cass. Civ., 14 febbraio 2000, n. 1597; Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2001, n. 4139; Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2004, n. 5963.
[12] Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 1999, n. 5820.
[13] Si veda la nota n. 11.
[14] Cass., Sez. Un., 5 febbraio 1994, n. 1167, in Giust. Civ., 1994, p. 1511, già oggetto di commento nel presente articolo.
[15] In merito a questo pericolo segnalo: Moneta, I mutamenti nella giurisprudenza della Cassazione Civile, Padova, 1993, ove viene denunciata la puntuale e metodica violazione degli art. 374, comma 2, c.p.c. e 65, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

 

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