Indice
1. La questione
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo disponeva, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo di una autovettura rinvenuta nella disponibilità di persona estranea ai reati contestati.
Avverso siffatto provvedimento questa persona terza, per il tramite del suo legale, avanzava una richiesta di riesame lamentando l’illegittimità del sequestro conseguente alla buona fede dell’acquirente.
Dal canto suo, il Tribunale del riesame palermitano rigettava la suddetta istanza rimarcando la sussistenza degli elementi costitutivi dell’impugnato sequestro preventivo.
A fronte di ciò, sempre la difesa del terzo interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, come unico motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e degli artt. 111 e 125 Cost. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione del sequestro preventivo.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto inammissibile posto che, a suo avviso, il difensore del terzo interessato al sequestro non era munito di procura speciale così come previsto dall’art. 100 cod. proc. pen. mentre, come postulato sempre in sede nomofilattica, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di rigetto della richiesta di riesame (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Sez. 2, Sentenza n. 6611 del 03/12/2013), fermo restando che tale orientamento trova fondamento nell’affermazione, condivisa nel caso di specie, che, per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come era il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall’art. 100 cod. proc. pen. secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6, n. 13798 del 20/1/2011; sez. 2, n. 27037 del 27/3/2012; sez. 1, n. 10398 del 29/2/2012).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di rigetto della richiesta di riesame.
E’ dunque consigliabile per la difesa, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, farsi rilasciare apposita procura speciale da parte del proprio cliente, prima di ricorrere per Cassazione in tali casi.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, quindi, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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