Il reato di procurato allarme presso l’autorità è configurabile anche qualora l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato”
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 658)
1. La questione
Il Tribunale di Perugia, a seguito di opposizione a decreto penale, dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 658 cod. pen. e lo condannava alla pena di euro 300 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione l’imputato, per mezzo di un legale, che agiva in qualità di sostituto processuale del suo difensore d’ufficio, il quale, tra i motivi addotti, deduceva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie criminosa prevista e punita dalla contravvenzione di cui all’art. 658 cod. pen., per avere ritenuto sussistente la contravvenzione contestata pur in assenza dei presupposti oggettivi della condotta richiesti per il suo perfezionamento.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Fermo restando che la Suprema Corte osservava che il ricorso per Cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, pure da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n. 40517 del 28/4/2016), il motivo summenzionato era ritenuto infondato.
In particolare, in punto di diritto, gli Ermellini, a sostegno della reiezione della doglianza in questione, richiamavano quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di procurato allarme presso l’Autorità di cui all’art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato“, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, ma ad un privato, purché, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l’intervento anche d’ufficio, come avvenuto nel caso di specie, posto che la ratio della norma incriminatrice va ravvisata nell’interesse dello Stato all’ordine pubblico, che si vuole garantire contro tutti i falsi allarmi, che distolgono l’autorità costituita dalle ordinarie incombenze, evidenziandosi, a tal fine, che, se il “disastro” è costituito da qualsivoglia evento dannoso di non comune gravità incidente su una pluralità di soggetti e tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, l’“infortunio” è integrato dall’evento dannoso concernente una o più persone che, senza avere i caratteri di gravità e diffusibilità propri del disastro, determini tuttavia un intervento delle autorità di polizia giudiziaria.
Tenuto conto dell’interesse protetto dall’art. 658 cod. pen., costituito dalla tutela dell’ordine pubblico contro i falsi allarmi, il reato in esame è quindi configurabile anche allorché l’infortunio annunziato sia stato artificiosamente costruito, stante l’equivalenza tra infortunio “falso” e infortunio “inesistente” (Sez. 2, n. 23440 del 23/04/2007).
Era quindi ribadito, pure in questa occasione, che ricorre ugualmente il reato in esame qualora l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato“, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, bensì a un privato e, tuttavia, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme, nelle autorità e determinare l’intervento d’ufficio delle medesime. (Sez. 1, Sentenza n. 26897 del 09/02/2018).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, oltre per essere ivi affermato che il ricorso per Cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato che invece non sia cassazionista, anche nella parte in cui viene chiarito che il reato di procurato allarme presso l’autorità è configurabile anche qualora l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato“.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che il reato di cui all’art. 658 cod. pen. – che, come è noto, stabilisce che chiunque, “annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 10 a euro 516” – è sussistente anche qualora l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato“, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, bensì a un privato e, tuttavia, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme, nelle autorità e determinare l’intervento d’ufficio delle medesime.
È dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di tale illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
Per approfondire
Compendio di Diritto Penale – Parte speciale
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione). Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.
Fabio Piccioni | Maggioli Editore 2021
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