Produzione di nuovi documenti e limiti temporali in udienza preliminare

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Nel corso dell’udienza preliminare la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. 127 cod. proc. pen.

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

La Corte di Appello di Torino, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con cui l’imputata era stata condannata a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale, quale titolare di una ditta dichiarata fallita in data 08/07/2008, rideterminava la durata delle pene accessorie fallimentari.

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata che, tra i motivi addotti, si doleva del fatto di come le nuove contestazioni fossero basate su una documentazione trasmessa dal curatore fallimentare il cui deposito era avvenuto immediatamente prima della discussione e, pertanto, alla luce di ciò, per il ricorrente, era stata preclusa alla difesa di poterla visionare non essendo stato possibile, nel corso dell’udienza preliminare, chiedere un termine a difesa, essendo stata la documentazione prodotta dal pubblico ministero a sorpresa.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte respingeva la doglianza summenzionato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel corso dell’udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all’art. 127 cod. proc. pen. – individuato in cinque giorni prima dell’udienza -, essendo la produzione ammissibile fino all’inizio della discussione, ai sensi dell’art. 421, comma 3, cod. proc. pen., e ciò non implica alcuna limitazione o lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un’attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, in base ad un precedente filone interpretativo, che la produzione documentale, nel corso dell’udienza preliminare, non è soggetto al termine di cinque giorni invece previsto dall’art. 127 cod. proc. pen. per i procedimenti in camera di consiglio e ciò in ragione del fatto che siffatta produzione è consentita sino all’inizio della discussione visto quanto preveduto dall’art. 421, co. 3, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce che il “pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione”.

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno in relazione a tale approdo ermeneutico, contestare il fatto che i documenti, in sede di udienza preliminare, siano stati prodotti prima dei cinque giorni previsti dall’art. 127 cod. proc. pen. per analogo incombente richiesto di norma nei procedimenti camerali.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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