Professione avvocato e l’incompatibilità dell’esercizio

Redazione 05/02/21
L’esercizio della professione di avvocato risulta incompatibile con ulteriori attività, elencate dalla legge o precisate, in riscontro a vari interpelli formulati nel corso degli anni dagli iscritti, dai COA e dal CNF.

In base a quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012, l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con diverse altre attività. In particolare:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

contratto part-time.

Quando non sussiste incompatibilità?

Lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, letterario, artistico o culturale anche se in maniera continuativa ed organizzata, l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei giornalisti pubblicisti e consulenti del lavoro. Inoltre, l’avvocato può assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure di fallimento o liquidazione ed in tutte le procedure di gestione della crisi d’impresa, ed essere socio/amministratore/consigliere/presidente del consiglio di amministrazione di enti e consorzi pubblici o società con capitale di provenienza esclusivamente pubblica. L’avvocato può essere socio o amministratore di società qualora l’attività della stessa sia limitata all’amministrazione di beni, personali o familiari.

Inoltre, non sussiste incompatibilità con la professione di amministratore di condominio, posto che la relativa nomina non instaura un rapporto di subordinazione con l’ente condominiale.

Lo stesso organo, nel 2016, ha puntualizzato che non è possibile la contemporanea iscrizione all’albo dei Geometri.

Sanzioni

Una procedura disciplinare e l’indebito svolgimento.

Redazione

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