a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
In ogni caso, a garanzia del diritto di difesa, qualora l’avvocato risulti comunque iscritto, nonostante una situazione di incompatibilità, tale situazione non inficia la validità degli atti da lui compiuti, fino a quando permanga la sua iscrizione.
Esistono peraltro ipotesi specifiche in cui il rapporto di lavoro subordinato non è di per sé ostativo all’iscrizione. Ciò vale per i “docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno”, dei quali è prevista l’iscrizione in un apposito elenco speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d).
Sempre in un elenco speciale, ai sensi del sopracitato art. 15, comma 1, lett. b), sono iscritti anche gli “avvocati dipendenti da enti pubblici”, per i quali pure il rapporto di lavoro subordinato non è ostativo all’iscrizione, purché però sussistano i requisiti previsti dall’art. 23 l. 247/2012, riferiti, in particolare, alla circostanza che sia assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell’ente agli uffici legali in cui l’avvocato è incardinato ed allo stesso avvocato, nel suo giudizio intellettuale e tecnico.
La normativa sulla incompatibilità si applica a tutti gli avvocati, compresi gli avvocati stabiliti iscritti nel relativo elenco speciale ed anche nell’ipotesi in cui gli stessi presentino successivamente domanda di esercitare la professione con il titolo di avvocato ed essere quindi iscritti nell’Albo ordinario.
I presenti contributi sono tratti da
Gli adempimenti fiscali dell’Avvocato
L’opera, aggiornata alla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n° 205), è uno strumento indispensabile sia per chi si avvicina alla professione e sia per chi, nonostante l’esperienza, ha l’arduo compito di districarsi tra i vari adempimenti di natura fiscale che questa attività richiede.Il volume affronta, nell’ordine:› gli adempimenti preventivi;› gli adempimenti fiscali ai fini IVA;› gli adempimenti ai fini delle imposte dirette;› gli adempimenti ai fini IRAP;› le sostituzioni di imposta.L’opera si arricchisce di formule all’interno del testo, per meglio supportare il professionista nell’espletamento delle attività fiscali cui è tenuto.Ilaria Mariani, Dottore Commercialista e Revisore dei conti in Milano (www.emariani.it). Si occupa di consulenza societaria, contabile, fiscale e contributiva rivolta a professionisti, imprenditori individuali e società. Autrice di testi specialistici, collabora con diverse riviste giuridiche e fiscali. Relatrice di convegni e seminari di approfondimento.
Mariani | 2018 Maggioli Editore
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