Professione avvocato, incompatibilità

Redazione 25/06/18
In base a quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012, l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con diverse altre attività. In particolare:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.

In ogni caso, a garanzia del diritto di difesa, qualora l’avvocato risulti comunque iscritto, nonostante una situazione di incompatibilità, tale situazione non inficia la validità degli atti da lui compiuti, fino a quando permanga la sua iscrizione.

Esistono peraltro ipotesi specifiche in cui il rapporto di lavoro subordinato non è di per sé ostativo all’iscrizione. Ciò vale per i “docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno”, dei quali è prevista l’iscrizione in un apposito elenco speciale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d).

Sempre in un elenco speciale, ai sensi del sopracitato art. 15, comma 1, lett. b), sono iscritti anche gli “avvocati dipendenti da enti pubblici”, per i quali pure il rapporto di lavoro subordinato non è ostativo all’iscrizione, purché però sussistano i requisiti previsti dall’art. 23 l. 247/2012, riferiti, in particolare, alla circostanza che sia assicurata piena indipendenza ed autonomia nella trattazione degli affari legali dell’ente agli uffici legali in cui l’avvocato è incardinato ed allo stesso avvocato, nel suo giudizio intellettuale e tecnico.

La normativa sulla incompatibilità si applica a tutti gli avvocati, compresi gli avvocati stabiliti iscritti nel relativo elenco speciale ed anche nell’ipotesi in cui gli stessi presentino successivamente domanda di esercitare la professione con il titolo di avvocato ed essere quindi iscritti nell’Albo ordinario.

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