Professioni non regolamentate: pubblicata la legge che le riconosce

Redazione 28/01/13

Anna Costagliola

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 22 la L. 14 gennaio 2013, n. 4 che disciplina le professioni non regolamentate. Il nuovo articolato normativo reca una disciplina uniforme delle «professioni non organizzate in ordini o collegi», qualificandole come quelle attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, al quale si consente di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione, riconoscendosi espressamente l’esercizio di questa in forma individuale, associata, societaria, ovvero nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni al medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle stesse, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle associazioni medesime.

Sotto il profilo della pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative, si prevede che esse pubblichino sul proprio sito web gli elementi informativi, di cui si dà contezza nello stesso provvedimento, che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

Infine, allo scopo di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, si introduce la possibilità per le associazioni professionali di rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa ecc.), previe le necessarie verifiche.

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