Profili gestionali degli NPLs bancari tra evoluzione normativa ed opportunità dei mercati

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La crescita dei non performing loans e i riflessi sugli equilibri tecnici aziendali

Nell’ambito dell’attività bancaria[1], normativamente qualificata come esercizio congiunto di acquisizione di fondi tra il pubblico – con obbligo di rimborso – ed erogazione del credito [artt. 10 e segg. D.Lgs. 1°.9.1993, n. 385 – TUB], l’assunzione del rischio è fisiologica, come per tutte le attività dell’uomo. Tra i profili di vulnerabilità connessi all’intermediazione creditizia, la quale ha natura d’impresa [art. 2195, n. 4) cod. civ.] ed è riservata [artt. 41 e 47 Cost.; art. 10, co. 2 e 3 TUB], assume rilievo il rischio che la controparte non sia in grado di adempiere correttamente [artt. 1173 e 1175 cod. civ.] alle obbligazioni pecuniarie [art. 1277 e segg. cod. civ.], assunte a titolo di capitale e interessi, né alla scadenza né successivamente (c.d. rischio di credito[2]). Le banche [art. 1, co. 1, lett. b), e co. 2, lett. a), b), c) TUB] nell’esercizio della funzione erogativa individuano le opportunità di impiego delle risorse finanziarie acquisite sul mercato e selezionano le iniziative da sostenere; devono quindi, da un lato, valutare la capacità di rimborso del debitore; dall’altro, individuare lo strumento negoziale più appropriato al finanziamento, tenendo conto della miglior relazione rischio/rendimento.

La diligenza del bonus argentarius può attenuare il rischio del peggioramento del merito creditizio (downgrading) del debitore, favorendo la profittabilità della gestione, ma non è in grado di eliminare l’eventuale insolvenza della controparte obbligata. Nella situazione determinata dalle difficoltà della finanza internazionale che negli anni recenti hanno inciso sull’economia dei paesi occidentali, i processi di innovazione finanziaria[3] e la crescente integrazione dei mercati hanno indotto le imprese bancarie a ricercare margini di profitto mediante l’offerta di nuovi prodotti. Non di rado, tali politiche sono state perseguite in assenza di adeguati processi per l’individuazione e il governo del rischio di credito, fondamentale presidio a salvaguardia della sana e prudente gestione aziendale [art. 5 TUB; art. 5, TUF][4].

Negli ultimi anni, si è assistito ad un imponente sviluppo dei prestiti connotati da difficile o incerto grado di recuperabilità, indistintamente definiti non performing loans (NPLs). Il fenomeno ha interessato pressoché tutti gli enti bancari italiani con un modello di business tradizionale: tra il 2007 e il 2016 il tasso di incremento delle sofferenze registrato dagli intermediari rilevanti (Significant Institutions)[5] è stato, in media, superiore al 500 per cento[6]. All’espansione dei crediti “problematici” hanno concorso diversi fattori, legati soprattutto alla recessione innescata dal collasso dei finanziamenti immobiliari americani (c.d. mutui sub-prime[7]) e dalla successiva crisi internazionale dei prodotti di finanza strutturata[8]. La recessione ha avuto pesanti riflessi sull’economia italiana: dal 2008 al 2013 il PIL è diminuito di quasi 10 punti percentuali (nell’area euro di circa 2); la produzione industriale si è ridotta di circa un quarto[9]; elevati sono stati i picchi raggiunti dall’incidenza del debito pubblico sul prodotto interno e dai fallimenti [R.D. 16.3.1942, n. 267]. In un Paese come il nostro, in cui i finanziamenti all’impresa [art. 2082 e segg. cod. civ.] sono alimentati prevalentemente dagli enti creditizi, le difficoltà economiche dei prenditori di fondi non potevano non influire sull’attività bancaria, comportando un significativo innalzamento del rischio di credito.

Hanno concorso ad alimentare la crescita dei prestiti under performing altri fattori country-specific. Rileva, in tal senso, la marcata riduzione dei prezzi degli immobili ipotecati a garanzia dei finanziamenti [artt. 1232, 2784 e 2808, 2825, 2825 bis e 2852 cod. civ.] la quale, depauperando il valore dei collateral, condiziona l’efficacia delle azioni di recupero e rallenta la “fuoriuscita” dei crediti di qualità non elevata dai portafogli bancari. Va, al riguardo, considerato che le valutazioni delle garanzie reali, da condurre sulla base di periodiche stime indipendenti e rigorose [artt. 208 e 229 Reg. (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013[10]], influiscono anche ai fini del calcolo delle ponderazioni del rischio di credito e degli accantonamenti prudenziali a fronte delle perdite attese sulle posizioni affidate.

La recrudescenza qualitativa dei prestiti bancari risente anche di politiche inadeguate nell’attività allocativa, sovente focalizzate sull’ampliamento delle quote di mercato, a prescindere dalla solvibilità delle controparti[11], nonché  dei comportamenti degli organi di governo, non sempre ispirati ai canoni di sana e prudente gestione. Al deterioramento hanno pure contribuito gli atteggiamenti di tolleranza spesso eccessivi nei confronti dei debitori inadempienti e la durata (nel nostro Paese, finora particolarmente lunga) delle procedure di recupero del credito[12]. Per effetto di quest’ultima situazione le esposizioni non performing rimangono nei bilanci delle banche italiane più a lungo rispetto ad altri paesi[13]. La permanenza dei crediti di dubbia qualità negli attivi bancari, aumentando il gap pricing tra il valore netto di bilancio di tali prestiti (net book value) e i prezzi offerti dagli investitori, costituisce un rilevante disincentivo per gli enti che intendono cedere e/o cartolarizzare i propri crediti. Tra gli ulteriori motivi che indeboliscono l’efficacia delle misure di sell off, sono parimenti da rimarcare le regole previste (fino al 2015) per la tassazione delle perdite sui crediti[14], nonché le difficoltà [art. 107, paragrafo 1, TFUE; cfr. pure Comunicazione Commissione Europea, 2014/C 249/01, in GUCE, 31.7.2014], di istituire società per la gestione degli NPLs con il sostegno pubblico[15]. È diffusa la consapevolezza che i prestiti deteriorati possono indurre le banche ad adottare atteggiamenti più avversi al rischio, con conseguenti situazioni di credit crunch[16]. Per tali motivi, gli elevati livelli di crediti non performing assumono un ruolo cruciale ai fini della sana e prudente gestione e costituiscono un fattore di attenzione per la Vigilanza[17]. Il permanere di esposizioni di dubbia qualità nel bilancio dell’impresa bancaria comporta in primis un immobilizzo di disponibilità finanziarie che potrebbero, viceversa, essere impiegate nella concessione di nuovi prestiti; contribuisce altresì ad indebolire i flussi di reddito e la dinamica dei mezzi patrimoniali delle banche.

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Quanto al processo reddituale, va considerato che gli intermediari pongono a carico del bilancio di esercizio [Banca d’Italia, Circ. n. 262 del 22.12.2005 Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione] le perdite verificatesi nell’anno (incurred losses), intese come differenza tra il valore di recupero dei prestiti e il relativo costo ammortizzato. Gli impieghi a clientela sono quindi registrati in bilancio per l’importo di presumibile realizzo, previa rilevazione di rettifiche (impairment) derivanti dal prudente apprezzamento circa il grado di difficoltà del debitore[18] [International Accounting Standards Board – IASB, principio contabile IFRS 9, omologato con il Reg. (UE) 2016/2067 del 22.11.2016]. Le svalutazioni sono iscritte a conto economico ed accantonate in appositi fondi, a diretta diminuzione degli impieghi[19]. Al riguardo, va tenuto presente che, conformemente al citato Reg. (UE) 2016/2067, le banche – a partire dal 1°.1.2018 – sono tenute ad utilizzare il principio IFRS 9[20] basato sulla rilevazione delle perdite attese (expected losses). L’applicazione del nuovo principio può causare un aumento significativo delle rettifiche su crediti ed una diminuzione repentina dei fondi propri degli intermediari. Per mitigare gli effetti negativi sui ratio patrimoniali, il Reg. (UE) 2017/2395 del 12.12.2017 ha previsto un regime transitorio che permette di “spalmare” in 5 anni gli impatti derivanti dall’applicazione delle nuove regole di provisioning (c.d. first time adoption – FTA). Anche per effetto delle citate misure di impairment, i  prestiti caratterizzati da difficoltà di recupero incidono sulla determinazione dei coefficienti prudenziali (solvency[21]).

In linea con gli indirizzi di soft regulation del Basel Committee on Banking Supervision [cfr. BCBS, The New Basel Capital Accord, 2001], le banche mantengono costantemente un ammontare minimo del proprio patrimonio di vigilanza (PdV)[22] in rapporto al complesso delle attività ponderate sulla base del rischio. I requisiti, calcolati in base ad appositi fattori[23], risultano più elevati nella determinazione del solvency relativo al credito deteriorato [Dir. 2013/36/UE, Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circ. n. 263 del 27.12.2006, Sez. da III a VII][24].

I criteri classificatori degli NPLs

Nell’ambito degli attivi bancari, va operata una distinzione tra crediti in bonis, per i quali non vi sono dubbi sul corretto adempimento da parte del debitore, e prestiti deteriorati, per i quali la riscossione, con riferimento al rispetto dei termini fissati contrattualmente [artt. 1184, 1219, 1347, 1186, 1771, 1457, 1563 cod. civ.] e al quantum dell’esposizione, risulta incerta o difficile, a causa di persistenti squilibri nella complessiva situazione patrimoniale e finanziaria della controparte. Gli NPLs ricomprendono un’ampia classe di finanziamenti con diverso livello di degrado, a seconda della scadenza del rapporto, della difficoltà del debitore e dell’ammontare dell’esposizione[25]. La nozione di credito deteriorato è stata per lungo tempo eterogenea all’interno dell’Unione, con inevitabili problemi applicativi da parte della Banca Centrale Europea e delle Autorità nazionali partecipanti al Single Supervisory Mechanism (SSM).

A queste incertezze si è posto rimedio con l’emanazione di specifici standard tecnici da parte dell’European Banking Authority[26] [EBA Final Draft Implementing Technical Standards, 24.7.2014] contenenti definizioni armonizzate di forbearance e non performing exposeres, poi adottate dall’Unione [Reg. (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 178; Reg. di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16.4.2014[27]]. Con i citati criteri, recepiti in Italia il 20.1.2015 [Banca d’Italia, Circ. 272, del 30.7.2008, Matrice dei Conti, 7° aggiorn.] sono state infatti definite le attività deteriorate ed uniformate le classificazioni dei crediti anomali, alla luce dei criteri del Single Supervisory Mechanism. In base ai richiamati indirizzi di soft regulation si definiscono “attività finanziarie deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e fuori bilancio (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “non-performing” [Banca d’Italia, Circ. 272, 9° aggiorn., cit., p. B.6].

In aggiunta ai prestiti in bonis, possono quindi individuarsi tre classi di attività finanziarie non performing: i) sofferenze (bad loans), ii) inadempienze probabili (unlikely to pay), esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Le sofferenze sono costituite da crediti verso controparti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni ad esso equiparabili. La categoria de qua include anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario per la quota assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza; c) i prestiti nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di Non performing exposures with forbearance measures [cfr. ITS, Alleg. V, Parte 2, par. 180]. È estraneo alla nozione di “sofferenza” l’inadempimento correlato ad una situazione di illiquidità contingente e non strutturale; non accompagnato, cioè, da un oggettivo stato di difficoltà del debitore.

L’appostazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito, e dunque ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, margini di rientro. Ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza[28].  La nozione di sofferenza delineata dalla Banca d’Italia, da considerarsi autonoma rispetto a quella della legge fallimentare [art. 5, R.D. 16.3.1942, n. 267], non è riconducibile a parametri economici predefiniti, univocamente valevoli per ogni fattispecie; è dunque inevitabile che, in subiecta materia, sia riconosciuto agli intermediari un margine di discrezionalità, comunque fondata su dati oggettivi circa la concreta sussistenza del rischio segnalato. Ai fini della segnalazione a sofferenza è quindi richiesta un giudizio negativo della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito[29].

La categoria delle inadempienze probabili è costituita da attività finanziarie caratterizzate dall’improbabilità che il debitore riesca ad adempiere senza ricorrere alle garanzie da lui presentate [Banca d’Italia, Circ. n. 139/1991, Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi, aggiorn. giugno 2017; Banca d’Italia, Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 – 9° aggiorn., cit.]. La classificazione nella categoria unlikely to pay è il risultato del giudizio della banca circa la (im)probabilità che, senza il ricorso all’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) agli impegni pecuniari assunti per contratto [art. 1321 e segg. cod. civ.]. La valutazione va operata nel rispetto dei doveri di diligenza e buona fede [art. 1175 cod. civ.] ed in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia, ove sussistano elementi implicanti una situazione del rischio di inadempimento. I crediti verso controparti  che hanno proposto il ricorso per concordato preventivo c.d. “in bianco” [art. 161 legge fall.] vanno segnalati nella categoria unlikely to pay dalla data di presentazione della domanda sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono costituite da crediti per cassa, diversi da quelli classificati tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che risultino scaduti o sconfinanti ad una certa data. Dette classificazioni possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al debitore o alla singola transazione. In particolare: i) alla controparte: nel caso di debitore a cui facciano capo più esposizioni scadute/sconfinanti da più di 90 giorni o rate non pagate; ii) alla transazione: viene considerata la transazione scaduta/sconfinante da più di 90 giorni al momento della segnalazione. Tra i prestiti in parola va incluso il complesso delle esposizioni (la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di non-performing exposures with forbearance measures [Alleg. V, Parte 2, par. 180 degli ITS].

Si definiscono esposizioni oggetto di concessioni i finanziamenti che ricadono nelle categorie delle non-performing exposures with forbearance measures e delle forborne performing exposures [EBA Final Draft Implementing Technical Standards – ITS]. Si tratta (non di una categoria distinta, ma) di uno status a cui possono far capo tutte i crediti della banca, compresi quellii in bonis. Sono classificate come forborne exposures le esposizioni per le quali: i) sia stata concessa una modifica delle precedenti condizioni negoziali o un rifinanziamento, atta a rendere il contratto più favorevole al cliente rispetto a quanto inizialmente concordato, ovvero applicato a clienti con simile profilo di rischio [Final Draft, cit. art. 165]; ii) la parte debitrice versi in stato di difficoltà finanziaria o possa trovarvisi in caso di mancata concessione [Final Draft cit., art. 172]. Rientrano tra le non performing exposures with forbearance measures le esposizioni che erano già non performanti prima della concessione o che siano state riclassificate dalla categoria performing [cfr. Alleg. V, Parte 2, paragr. 180 degli ITS].  Tali crediti rimangono in osservazione per un anno per poter essere riclassificati come forborne performing, nel caso in cui i pagamenti siano regolari e le previsioni future siano prive di dubbi circa il rimborso dell’esposizione [Final Draft cit., art. 180]. L’esposizione forbearance implica la sussistenza di un accordo per la variazione delle iniziali condizioni contrattuali (ad es., piano di rientro della debitoria) [30]; sembra quindi configurabile, in presenza dei presupposti costitutivi (animus novandi, aliquid novi, obligatio novanda) della relativa fattispecie, una ipotesi di novazione contrattuale [art. 1230 cod. civ.], con la conseguente estinzione dell’obbligazione pregressa e la sua sostituzione con il nuovo accordo[31].

La Gestione degli NPLs: schemi di riferimento della Vigilanza e accantonamenti prudenziali

In considerazione dei maggiori vincoli di bilancio, di redditività e di capitale cui sono assoggettati gli enti creditizi che detengono elevati stock di NPLs, la corretta (rectius: proficua) attività gestoria di tali “crediti” assume notevole rilevanza ai fini della sana e prudente gestione. Il miglioramento della qualità degli attivi contribuisce infatti a rafforzare gli equilibri tecnici degli imprenditori bancari, apportando benefici effetti all’economia reale; per tali motivi, l’adozione di iniziative utili a favorire la fuoriuscita dei crediti anomali dai bilanci bancari costituisce “una della massime priorità” tanto per il Single Supervisory Mechanism (SSM) [Reg. (UE) n. 1024/2013 del Consiglio] quanto per le autorità nazionali di vigilanza.  L’importanza di un’attenta gestione dei prestiti under performing ha portato la European Central Bank (dopo una fase di consultazione pubblica) a pubblicare, in data 20 marzo 2017[32], il testo definitivo delle Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL) con il quale le imprese bancarie sono sollecitate a conferire maggior impulso a più attive modalità gestorie delle non performing exposures[33]. Il documento della BCE riguarda tutti gli enti bancari (come definiti dal Capital Requirements Regulation – CRR[34]) Significant, specie se connotati da significativi livelli di crediti deteriorati[35].

La Guidance fornisce uno schema di riferimento minimale per l’individuazione, la misurazione, la gestione e la cancellazione delle non performing exposures, fermo restando il rispetto dei regolamenti, delle direttive e degli orientamenti normativi in vigore. Il documento definisce le aspettative della Vigilanza riguardo alle strategie di gestione degli NPL (cfr. cap. 2), cui si ricollegano direttamente gli assetti di governance delle banche e i processi operativi attivati a presidio dell’attività gestoria (cap. 3); sono illustrati gli aspetti rilevanti per le misure di concessione (cap. 4) e rilevazione dei prestiti non performing (cap. 5); si indicano infine i criteri per gli accantonamenti afferenti agli NPL (cap. 6) e per le valutazione delle garanzie (cap. 7). In applicazione dei principi di proporzionalità e rilevanza, alcune parti del documento (indirizzi strategici, processi di governo e assetti organizzativi) sono indirizzate principalmente verso gli enti connotati da elevati stock di crediti anomali.

In linea con gli schemi della BCE e del Financial Stability Board[36], la Banca d’Italia, all’esito di una consultazione pubblica, ha emanato a gennaio 2018 proprie Linee Guida per la gestione delle esposizioni non performing espressamente rivolte alla Less Significant Institution (LSI)[37]. Con tale documento gli enti creditizi sono sollecitati a considerare la riduzione dei prestiti deteriorati come una priorità da affrontare in maniera[38]; sicché, le banche vigilate sono richiamate a “valutare la sostanziale rispondenza del proprio assetto rispetto alle indicazioni fornite e, ove necessario, ad adottare le opportune misure”, tenendo conto del principio di proporzionalità e, più in generale, della sana e prudente gestione aziendale. Le indicazioni della Vigilanza non hanno carattere vincolante: costituiscono invero una chiara espressione di soft law,, la cui valenza pare tuttavia “rafforzata” in relazione al periodico processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP[39]) dell’MVU, nell’ambito del quale si tiene comunque conto degli indirizzi formulati con le stesse guidelinees. A conferma, rileva che le banche possano essere chiamate a motivare gli eventuali scostamenti rispetto al contenuto della Guidance e, ove ne sussistano i presupposti, essere sottoposte a supervisory measures  [art. 104 Dir. 2013/36/UE che attribuisce alle autorità competenti alcuni poteri per l’applicazione del Reg. (UE) n.575/2013].

Il 4 ottobre 2017 la Banca Centrale Europea ha sottoposto a consultazione pubblica un progetto di addendum[40] (alle precedenti Linee guida) contenente l’indicazione di parametri quantitativi per gli accantonamenti prudenziali a fronte delle posizioni deteriorate. Nell’addendum draft si sottolinea l’esigenza di effettuare accantonamenti e cancellazioni per i crediti non performing in termini tempestivi, al fine di consolidare i bilanci e consentire agli intermediari di “concentrarsi (nuovamente) sulla loro attività principale, costituita in particolare dal finanziamento dell’economia” [addendum, cap. 1]. Il nuovo documento prevede parametri tassativi per la “copertura” dei prestiti anomali; a motivo del suo contenuto, applicabile in via preventiva e generale, l’addendum sembra assumere valenza di atto normativo e, come tale, appare suscettibile di travalicare gli specifici ambiti di competenza della BCE[41].

La disciplina in materia di supervisione bancaria attribuisce alla Vigilanza europea poteri di adozione di specifici provvedimenti in presenza di situazioni di criticità degli enti creditizi, che vanno riscontrate nell’ambito del ciclo di valutazione prudenziale (SREP).  È da richiamare, al riguardo, il Reg. UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15.10.2013, il cui art. l’art. 16 prevede che la BCE possa adottare necessarie misure in caso di mancato rispetto dei requisiti prudenziali e di situazioni tecnico-gestionali che non consentano una gestione solida e un’adeguata copertura dei rischi; rileva altresì l’art. 27 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2014 (c.d. Banking Recovery Resolution Directive – BRRD) che prevede che le autorità di vigilanza possono adottare “misure di intervento precoce” ove l’ente vigilato violi o rischi di violare i requisiti prudenziali stabiliti dalla normativa. L’addendum draft prescrive in termini (eccessivamente) stringenti e generali che le banche debbano procedere ad una integrale copertura delle esposizioni deteriorate: viene introdotto un calendar provisioning in base al quale si prevedono accantonamenti da effettuare nell’arco di i) due anni per i crediti privi di garanzia (unsecured) e ii) sette anni per quelli assistiti da garanzie (secured) [artt. 3, 158 e 159 CRR]. In presenza di eventuali scostamenti dagli indirizzi della Vigilanza le banche devono dimostrare che gli accantonamenti fissati dal SSM non appaiono ragionevoli alla luce di altre circostanze conosciute dalle stesse banche [cfr. addendum, par. 2.1].

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La nuova Guidance, i cui tempi e modalità di entrata in vigore sono in via di definizione, introduce un meccanismo generalizzato di riserve automatiche, sicuramente prudenziale, ma che, allo stato, non pare esente da critiche: nei fatti le svalutazioni, previste ex ante ed in termini “poco selettivi” dalla BCE, assottigliano notevolmente l’autonomia dell’imprenditore bancario, contribuendo – viceversa – ad ampliare l’ingerenza della BCE nella complessa e multiforme “amministrazione” dei prestiti anomali. Va infine considerato che le rettifiche prescritte dall’addendum, se confermate nei contenuti attuali, appaiono suscettibili di indebolire considerevolmente il circuito reddituale delle banche, già inciso dalle stringenti regole del nuovo principio contabile IFRS 9, concorrendo ad aumentare il pricing gap dei crediti ed ostacolando di fatto i processi di cessione e/o cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate, in antitesi con le stesse indicazioni della BCE, che necessitano – ai fini della loro applicazione – di atti di recepimento da parte degli intermediari creditizi.

ome ribadito dalle autorità di supervisione, per migliorare la qualità dell’attivo creditizio non esiste solo lo strumento della cessione dei crediti [art. 1260 cod. civ.]: possono assumere rilievo anche le modalità gestorie che si avvalgono delle strutture interne alla banca. La vendita [artt. 1470 e segg. cod. civ.] generalizzata e simultanea delle non performing exposures appare economicamente poco conveniente in quanto, riducendo i prezzi di mercato, può comportare costi più elevati per gli enti cedenti. In tale ottica le attività di amministrazione e controllo degli NPLs vanno considerate come una priorità che le banche devono affrontare in maniera organica, definendo strategie, frutto dell’efficace combinazione tra le diverse azioni possibili a disposizione: (i) gestione in house delle posizioni anomale (ii) affidamento a intermediari specializzati nel recupero; (iii) ristrutturazioni o misure di concessione (forbearance); (iv) avvio di procedure legali o definizione di altre misure stragiudiziali; (v) acquisizione di garanzie; (vi) cessioni (anche tramite cartolarizzazioni), con derecognition (contabile e prudenziale) delle attività cedute. In ogni caso, (v. infra, cap. III, par. 3) gli enti creditizi sono chiamati dalla Vigilanza a superare eventuali approcci ispirati a logiche di “wait-and-see[42] e a tener conto delle proprie capacità gestionali e della peculiare composizione del portafoglio. L’efficiente processo di individuazione, misurazione e cancellazione dei crediti deteriorati può rappresentare un importante centro di profitto per gli intermediari; giova appena richiamare le minori rettifiche a conto economico e le (possibili) riprese di valore sui crediti già svalutati.

Un principio importante evidenziato dalle Linee Guida concerne l’esigenza di integrare le misure di gestione dei prestiti under performing nel contesto delle linee strategiche aziendali. In tale ottica, gli intermediari interessati devono tener conto delle previsioni formulate nel piano industriale, nel piano di risanamento (EBA/RTS/2014/12 EBA Final draft regulatory technical standards  on the assessment of recovery plans under article 6(8) of  BRRD) nonché degli indirizzi definiti in materia di politiche di remunerazione e incentivazione. Siffatta raccomandazione rappresenta un chiaro riconoscimento che la gestione appropriata delle non performing exposures costituisce un elemento cruciale per il rafforzamento qualitativo dell’attivo creditizio. Poiché i crediti anomali incidono negativamente sugli assetti tecnici-gestionali dell’impresa bancaria, gli stessi devono essere presidiati in piena coerenza con gli orizzonti previsivi definiti dall’intermediario: l’organo di supervisione strategica è pertanto tenuto, nell’ambito della complessiva riqualificazione del portafoglio deteriorato, ad adottare una serie di misure gestorie. Rilevano, in particolare: (i) la predisposizione di appositi piani in cui siano definiti gli obiettivi di chiusura delle posizioni (compreso il ritorno tra i crediti in bonis) e le azioni da intraprendere; (ii) la periodica valutazione del rispetto delle misure programmate; (iii) l’individuazione dei criteri di classificazione, valutazione e gestione delle non performing exposures; (iv) l’approvazione – sulla base di oggettivi sistemi di selezione – delle controparti a cui affidare in outsourcing taluni servizi e/o funzioni aziendali. A comprova della portata strategica della tematica de qua, le linee guida ribadiscono la necessità che i piani di gestione dei non performing loans siano approvati e monitorati dall’organo di amministrazione o di supervisione strategica in maniera tale da assicurarne la coerenza con i principi della vigilanza prudenziale[43].

Con riferimento alle tematiche concernenti i conflitti di interesse e l’adeguatezza dei presidi organizzativi, le banche sono tenute ad affidare le complessive incombenze per la classificazione, valutazione e amministrazione degli NPLs ad opportuni centri di responsabilità, con chiara assegnazione delle attribuzione e degli obiettivi; in ossequio al principio di proporzionalità ciascuna banca può procedere ad un adattamento dei propri assetti organizzativi, individuando soluzioni consentano di conservare il valore degli attivi aziendali.

Linee evolutive del quadro normativo

In una logica chiaramente ispirata da esigenze macroeconomiche, negli ultimi anni sono stati introdotti (con reiterato ricorso allo strumento decretale[44]) diversi strumenti giuridici finalizzati a ridurre durata e costi delle procedure esecutive e concorsuali nonché a rendere più agevole il recupero dei crediti, spesso a detrimento dei basilari diritti della controparte debitrice[45]. Sono da richiamare, in proposito, gli istituti di natura sostanziale e processuale previsti sia con il d.l. 27.6.2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito in l. 6.8.2015, n. 132, sia con il d.l. 3.5.2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito in l. 30.6.2016, n. 119. Vanno, inoltre, menzionate le modifiche apportate con il d.lgs. 21.4.2016, n. 72  (Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e con il d.l. 24.4.2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in l. 21.6.2017, n. 96.  Tali nuovi istituti offrono alle banche ulteriori basi giuridiche per rafforzare le possibilità di recupero.

Costituiscono passaggi critici dei cambiamenti degli assetti ordinamentali la riforma delle banche popolari [d.l. 24.1.2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito in l. 24.3.2015, n. 33] e quella del credito cooperativo [d.l. 14.2.2016, n. 18, Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio]. In particolare, la riorganizzazione delle “popolari”, per la quale appaiono non manifestamente infondati diversi dubbi di costituzionalità[46], modifica in più punti il testo unico bancario. Tra gli aspetti di maggior rilievo, si richiamano in estrema sintesi: a) l’obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro; b) la nuova disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) al fine di sottrare agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende; c) la possibilità di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto; d) l’allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l’attribuzione di maggiori poteri all’assemblea dei soci; e) l’introduzione di limiti al voto capitario. Le linee di indirizzo della riforma del credito cooperativo riguardano soprattutto a) il ruolo delle BCC; b) la governance e l’organizzazione interna; c) l’allocazione delle risorse all’interno della struttura cooperativa; d) le modalità di reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali; e) l’unità del sistema[47].

Siffatti interventi, connotati da profili di rinnovato dirigismo, sono finalizzati ad “orientare” gli operatori di mercato verso assetti strutturali ed organizzativi ritenuti (ex ante) maggiormente consoni e funzionali alle esigenze dell’autorità di vigilanza[48], la quale sembra aver assunto – soprattutto con riguardo alla costituzione dei grandi gruppi delle BCC – un atteggiamento “dimissionario”[49] rispetto al proprio ruolo costituzionalmente rilevante. Anche in considerazione del quadro normativo vigente, gli enti creditizi sono quindi chiamati ad adottare ogni intervento utile a migliorare la qualità dei propri prestiti, nonché ad esaminare tutte le opzioni disponibili: possono: a) decidere di mantenere le posizioni non performing in bilancio, b) adottare misure di forbearance, c) ridurre i portafogli deteriorati tramite operazioni di cessioni o cartolarizzazioni, d) avvalersi delle garanzie reali, e) perseguire/definire accordi extragiudiziali.

Di interesse per l’efficace gestione dei crediti anomali è la possibilità [art. 48 bis TUB, introdotto con L. 30.6.2016, n. 119] di erogare finanziamenti garantiti da un negozio di trasferimento (sospensivamente condizionato) del diritto di proprietà relativamente ad un compendio immobiliare (c.d. pegno non possessorio). In tal modo, la banca si accorda con il debitore/imprenditore per acquisire in garanzia una vasta gamma di beni (anche futuri o ancora non individualmente determinati); in virtù di tale convenzione la controparte non è costretta a privarsi della disponibilità del cespite al momento della costituzione del vincolo pignoratizio, diversamente da quanto previsto nella tradizionale figura del pegno [art. 2784 e segg. cod. civ.][50]. La garanzia “non possessoria” consente all’intermediario maggiori possibilità di escussione, favorendo la fuoriuscita dei crediti non performanti dall’attivo patrimoniale. L’impresa bancaria può altresì procedere alla riscossione dei propri crediti e, se previsto nella relativa convenzione, può concedere in locazione [art. 1571 e segg. cod. civ.] o in affitto [art. 1615 cod. civ.] il bene, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio diritto di credito; ancora, può appropriarsi del cespite oggetto di vincolo pignoratizio fino a concorrenza della somma garantita. Va precisato che sono stati disciplinati il procedimento per l’opposizione alla riscossione, quello per l’escussione del pegno, nonché l’eventuale concorso della procedura di escussione del credito con altra procedura esecutiva. In base alla nuova disciplina [art. 48-bis e art. 120-quinquiesdecies TUB, inserito con il D.Lgs. 21.4.2016, n. 72] alle banche è data la possibilità di inserire nei contratti di finanziamento una specifica clausola, in base alla quale – in caso di grave inadempimento della parte debitrice – l’intermediario può acquisire (in via stragiudiziale) la proprietà dell’immobile costituito in garanzia (cd. patto marciano[51]), purché non si tratti di abitazione principale del debitore inadempiente, di suoi congiunti o del terzo garante. In presenza della convenzione “marciana”, è possibile procedere più celermente al trasferimento della proprietà dell’immobile acquisito a garanzia. L’esito è diverso da quello della procedura esecutiva che consente di introitare il credito solo a seguito della vendita dei beni pignorati; il trasferimento può avere ad oggetto altri diritti immobiliari, diversi dalla proprietà[52]. L’accordo marciano può essere concluso al momento della conclusione del contratto di finanziamento o perfezionato in una successiva fase di rinegoziazione delle condizioni contrattuali (forbearance measures). In ipotesi di inadempimento del debitore, la convenzione può essere adoperata anche qualora il bene a garanzia sia sottoposto ad esecuzione forzata; l’accertamento dell’inadempimento è compiuto dal giudice dell’esecuzione e il valore di stima è determinato da un esperto.

Per favorire la dismissione degli NPLs sono state apportate [D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito in L. 21.6.2017, n. 96] variazioni alla disciplina sulle cartolarizzazioni [L. 30.4.1999, n. 130]. La normativa recente semplifica le procedure per la cessione dei crediti agli SPV (Special Purpose Vehicle), derogando agli obblighi di notifica al debitore ceduto [art. 1264 cod. civ.]. In forza del negozio di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco [stipulato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4, L. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB], la parte cessionaria acquista dalla banca cedente la titolarità di tutti i crediti (capitale, interessi, mora, accessori, spese) derivanti dal finanziamento ceduto. Il quadro normativo favorisce le prospettive di recovery per le banche, considerato che le società veicolo possono (a) prendere parte alle aste fallimentari, rilevando gli immobili posti a garanzia del finanziamento prima che perdano valore, nonché (b) amministrare i cespiti immobiliari, utilizzando i proventi della gestione per soddisfare i diritti di chi investe nei titoli emessi dalle stesse società[53]. Per evitare fenomeni di shadow banking, la gestione  dei  nuovi  finanziamenti     è riservata   ad enti dotati di adeguata professionalità [Banca d’Italia Circ. n. 285/2013, e Circ. n. 288/2016]. Tra gli strumenti utili a rafforzare le azioni di recupero dei crediti, merita attenzione il nuovo istituto di cui all’art. 2929 bis cod. civ.[54] rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito  (sic!), previsto dall’art. 12, del citato D.L. n. 83/2015. Nell’introdurre tale norma – ispirata da un indubbio favor per il ceto creditorio – il legislatore ha considerato ante omnia l’ingente numero di procedimenti per revocatoria promossi contro atti di alienazione o di “segregazione”, suscettibili di finalità elusiva della garanzia patrimoniale del credito, nonché i tempi dell’azione revocatoria [art. 2901 cod. civ.]. Il citato art. 2929 bis delinea un meccanismo “rafforzato” a favore del creditore che si incentra su tre elementi: i) ampliamento dell’efficacia soggettiva del titolo esecutivo, atteso che la parte creditrice può pignorare beni che non sono di (piena) proprietà del debitore, ma sono di un terzo o formano un patrimonio separato; ii)  netta inversione del rapporto tra processo di cognizione e di esecuzione, che può essere immediatamente avviato (senza previo esperimento della revocatoria; iii) imposizione, a carico degli opponenti, dell’onere di provare l’assenza dei presupposti applicativi del nuovo istituto. Gli intermediari possono, in linea con la voluntas del normatore (non del tutto giustificabile, alla luce degli istituti generali dell’esecuzione forzata), accelerare il soddisfacimento del diritto di credito, riducendo i tempi del contenzioso. L’espropriazione ex art. 2929 bis è possibile ove ricorrano i seguenti presupposti: a) non onerosità dell’atto pregiudizievole, che deve avere ad oggetto beni mobili registrati o beni immobili e deve consistere nella costituzione di un vincolo o di una alienazione; b) anteriorità del credito rispetto all’atto pregiudizievole; c) esistenza di un titolo esecutivo e trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole; d) consapevolezza del debitore del pregiudizio al creditore.

Nel quadro ordinamentale sinteticamente delineato, scarso rilievo assume la “Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze” (GACS), che il Governo mette a disposizione per favorire lo “smaltimento”[55] delle sofferenze. Nell’intendimento del legislatore il meccanismo introdotto con l. 8.4.2016, n. 49 (di conversione del d.l. 14.2.2016, n. 18) avrebbe dovuto consentire di sbloccare il mercato dei crediti anomali. Il Tesoro è autorizzato a concedere agli intermediari che ne facciano richiesta una garanzia sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione [art. 1, della l. aprile 1999, n. 130]. L’intervento riguarda le tranche senior degli Asset Based Securities (ABS) emessi dalla società veicolo per la cartolarizzazione (SPV); la copertura è ammissibile solo in presenza di titoli muniti di un rating investment grade assegnato da almeno una Agenzia esterna [d.lgs. 5.10.2010, n. 176, Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito].

 La gestione in house dei crediti deteriorati coinvolge differenti aree aziendali (legale, commerciale, controlli) e necessita di conoscenze specialistiche, supporto tecnologico e disponibilità di strumenti di misurazione che non tutti gli intermediari sono in grado esprimere; anche la fuoriuscita (sostenibile e a prezzi remunerativi) dei prestiti deteriorati dagli attivi aziendali richiede tempo e risorse funzionali al rispetto di tutti gli adempimenti. In tale contesto, uno strumento utile a favorire il processo di write-off dei prestiti anomali dai bilanci è rappresentato dal “trasferimento” dei prestiti de quibus a fondi comuni che investono in crediti (credit funds) [art. 4, co. 1, lett. e), D.M. 5.3.2015]; importanza rivestono, al riguardo, i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) costituiti (di norma) in forma chiusa e riservata, il cui oggetto è tipicamente rappresentato dall’investimento e gestione dei non performing loans [art., 1 lett. p), Decr. MEF del 5.3.2015, n. 30 [56]; Dir. n. 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers Directive) – AIFMD.

L’attività degli organismi alternativi[57]è sottoposta a stretta disciplina: ai sensi dell’AIFMD, un gestore di FIA deve ottenere l’autorizzazione (valida in tutta l’Unione) dall’Autorità di vigilanza del paese in cui ha sede [artt. 44, co. 5, e 32 quater, TUF], che è subordinata alla verifica del possesso di requisiti sostanzialmente simili a quelli richiesti ai gestori di fondi regolamentati o regolati (UCITS). Ai sensi della Dir. 2011/61, il provvedimento autorizzatorio può essere richiesto dal FIA stesso, oppure da un gestore di FIA (GEFIA) esterno. Il regime di vigilanza prescrive il rispetto, da parte dei gestori, di requisiti di capitale e organizzativi, di regole di condotta e di estesi obblighi informativi nei confronti delle autorità di supervisione; per assicurare l’informativa sulle attività del Fondo la Dir. AIFMD impone ai GEFIA obblighi di trasparenza anche a favore degli investitori. In virtù delle loro modalità operative (sottratta ai vincoli del Comitato di Basilea) i fondi comuni di investimento hanno progressivamente assunto una funzione alternativa al ruolo monopolistico delle banche[58].

Con tale scelta, l’ente creditore affida la gestione dei prestiti anomali ad un FIA (normalmente amministrato da una SGR), tenuto al rispetto (oltre che delle leggi e delle norme di vigilanza) del proprio Regolamento, il quale si configura come strumento a duplice valenza: da un lato, delimita le politiche del Fondo e delinea gli spazi operativi del gestore 33; dall’altro, definisce la disciplina contrattuale dei rapporti tra partecipante e controparti. In base ai modelli che si vanno consolidando nelle prassi sul mercato, funzionali alle esigenze dell’attività gestoria, il “trasferimento” dei crediti si configura, nella sua fase genetica, con il conferimento (o cessione) pro soluto in blocco dei prestiti underperforming ad un “fondo comune di investimento”.

La conclusione del contratto è anticipata da una due diligence condotta da esperti indipendenti, i quali predispongono un apposito Business Plan che definisce il valore finale di recupero dei prestiti conferiti; ovviamente, i prezzi tengono conto della classificazione (secured o unsecured) dei rapporti ceduti. L’operazione è talvolta accompagnata dalla sottoscrizione da parte del cedente di una quota partecipativa al capitale del FIA, con versamento in denaro e conferimenti di beni o crediti. In tal modo si viene a formare l’originario nucleo del valore complessivo delle attività del Fondo (Gross Asset Value[59]), costituente oggetto di gestione. La cessione pro soluto comporta benefici di natura fiscale [D.L. 27.6.2015, n. 83, convertito in L. 6.8.2015, n. 132] e consente alla banca di migliorare i risultati economici, grazie alla cancellazione delle posizioni cedute ed oggetto di precedenti svalutazioni (derecognition); permette altresì di ridurre gli adempienti connessi alle attività di sell off e di migliorare le prospettive di recovery. Con la soluzione de qua l’impresa conferente può infine contare sui maggiori ricavi derivanti dalle disponibilità rivenienti dalle attività di riscossione del FIA e dall’utilizzo delle risorse liquide in operazioni finanziarie condotte a valere sul patrimonio del Fondo.

[1] Cfr. soprattutto CAPRIGLIONE (a cura di), Profili regolamentari dell’attività bancaria, Padova, 2010; CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema italiano, Torino, 2017; CENDERELLI-BRUNO, Profili regolamentari dell’attività bancaria, Torino, 2014; BRESCIA MORRA, Il diritto delle banche, Bologna, II ediz., 2016; ANTONUCCI, Diritto delle banche, Roma, V ediz., 2012. Con riferimento al tema dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 3.12..2014, n. 25576.

[2] Banca d’Italia, Circ. 269 del 07.05.08, Guida per l’attività di vigilanza, Parte I, Sez. III, Cap. IV.

[3] Sul tema: DE CARLI, Capitalismo avanzato e innovazione finanziaria, Roma, 2012.

[4] Nell’esercizio del credito la banca deve ispirarsi a principi di sana e prudente gestione (art. 5 TUB), valutando il merito di credito in base a informazioni adeguate: cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2017, n. 9983.

[5] Una banca è significant se soddisfa uno dei seguenti requisiti: i) il totale delle attività è superiore a € i 30 mld o almeno il 20% del PIL nazionale; ii) è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro; iii) riceve assistenza dal meccanismo europeo di stabilità; iiii) il valore totale delle attività supera € 5 mld e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%. La BCE esercita la vigilanza diretta su 120 banche significant. Le less significant institutions (LSI) sono sottoposte alla supervisione delle singole autorità di vigilanza nazionali.

[6] Cfr. BARBAGALLO, I crediti deteriorati delle banche italiane: problematiche e tendenze recenti, intervento al I congresso nazionale FIRST CISL, Roma, 6 giugno 2017.

[7] Finanziamenti (garantiti da immobili) erogati a controparti con scarsa capacità di rimborso. Con i mutui sub-prime, favoriti dal basso costo del denaro fissato dalla Federal Reserve, la banca si assume il rischio di un debitore poco solvibile, confidando nel rialzo dei valori immobiliari. Il debitore o la stessa banca (se acquista la proprietà dell’immobile a seguito di procedura esecutiva) può rivendere il bene a un prezzo più alto del mutuo concesso.

[8] Un’operazione di finanza strutturata comporta la condivisone in pool di attività patrimoniali e la susseguente vendita di titoli di credito suddivisi in tranche emessi a fronte dei flussi monetari generati dalle attività stesse. Analogamente ad altre forme di trasferimento del rischio creditizio (come i credit default swap e i titoli pass-through) gli strumenti strutturati possono essere impiegati per ripartire il rischio. Con il frazionamento, si opera una trasformazione del rischio, generando esposizioni verso segmenti diversi della distribuzione delle perdite nel sottostante pool di attività. Per i profili di maggior respiro inerenti ai riflessi della finanziarizzazione dei mercati sui rapporti contrattuali è significativa la lettura di JANNARELLI, Il contraente risparmiatore, in CAPRIGLIONE (a cura di), I contratti dei risparmiatori, Milano, 2013, p. 35 ss; FENDER-MITCHELL, Finanza strutturata: complessità, rischio e impiego dei rating, Bank for International Settlements, giugno 2005, pag. 73, ss., bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0506ita_f.pdf.

[9] Camera dei Deputati, VI Commissione permanente (Finanze), Seminario istituzionale sulle tematiche ai non performing loans, intervento del Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, PANETTA, Roma, 15.5.2017.

[10] In GUCE 27.6.2013, L. 176/1. Le Linee Guida per Less Significant Institutions (gennaio 2018) invitano le banche a: i) avvalersi di periti indipendenti e che abbiano le necessarie qualifiche e competenze; ii) controllare l’operato dei periti; iii) verificare con cadenza almeno annuale il valore degli immobili posti a garanzia degli NPLs.

[11] MARIANI, Impresa, banche e rischio di credito. Tecniche innovative nella  gestione  dei non performing, Milano, 2006, pp. 19-20.

[12] In argomento: cfr. CIAVOLIELLO, CIOCCHETTA, CONTI, GUIDA, RENDINA, SANTINI, Quanto valgono i crediti deteriorati? in Note di Stabilità finanziaria e Vigilanza, Banca d’Italia, n. 3, aprile 2016.

[13] EUROPEAN BANKING AUTORITY, Eba report on the dynamics and drivers of non-performing exposures in the UE banking sector, 22 luglio 2016,  p. 8.

[14] Fino al D.L. 83/2015 era deducibile solo il 20 per cento delle svalutazioni effettuate nell’esercizio di rilevazione; la quota restante comportava un aumento temporaneo del reddito imponibile, dando luogo all’iscrizione di imposte anticipate.

[15] Sul tema, cfr. ROSSANO, Gli aiuti di Stato alle banche e le ritrattazioni della Commissione: tra distorsioni della concorrenza e (in)stabilità finanziaria (State aid to banks and retractions of the Commission: between distortion of competition and financial (in)stability), nota a Tribunale UE, 12.11.2015, causa T. 499/12, in Riv. Trim. Dir. Econ., 2016,1, parte II, 23. Per riferimenti sui criteri interpretativi delle norme europee in materia, cfr. CAPRIGLIONE, Nuova finanza e sistema italiano, Torino, 2017, pag. 82 e segg.

[16] INTERNATIONAL MONETARY FOUND, Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans, IMF Staff Discussion Notes n. 15/19, in https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1519.pdf

[17] Intervento del Governatore della Banca d’Italia, VISCO all’Assemblea dell’ABI, Roma, 8 luglio 2016.

[18] Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività finanziarie di dubbia qualità sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; cfr. Banca d’Italia, Circ. 272, 8º aggiorn. 15.3.2016.

[19] L’ammontare dei prestiti è espresso nell’attivo di stato patrimoniale al netto delle svalutazioni. Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i  motivi che ne hanno determinato la rettifica. La ripresa di valore è iscritta nel conto economico.

[20] Dal 2018 il nuovo principio contabile IFRS 9 sostituisce lo standard IAS 39 “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, i cui criteri per il calcolo delle rettifiche sui crediti si sono rivelati fragili di fronte alla crisi finanziaria. L’idea che i margini di guadagno futuri fossero sufficienti a coprire la rischiosità delle esposizioni creditizie “sane” ha condotto a movimenti fortemente prociclici, non adeguatamente anticipati in termini di accantonamenti a copertura del crescente rischio sotteso, con significativa lievitazione degli NPL. I principali aspetti di novità introdotti dall’IFRS 9 riguardano: i) l’introduzione di nuovi criteri per la misurazione delle attività finanziarie; ii) l’introduzione di un nuovo modello per il calcolo delle rettifiche di valore su crediti (impairment) basato sulla rilevazione delle perdite attese (expected losses); iii) la revisione della disciplina delle coperture contabili (hedge accounting), che prevede un maggiore allineamento con le logiche di risk management.

[21] Il solvency ratio misura il livello di patrimonializzazione di un intermediario bancario o finanziario; è calcolato come rapporto tra patrimonio di vigilanza e totale delle attività ponderate iscritte nel bilancio dell’intermediario stesso. Dal punto di vista regolamentare, è l’indicatore di riferimento per le direttive Solvency I e II.

[22] Il patrimonio di vigilanza, diverso dalla nozione corrente in economia aziendale, è costituito dalla somma di elementi positivi e negativi che, in relazione alla loro qualità, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

[23] La ponderazione si applica indipendentemente dalla effettiva recuperabilità del credito (principio di neutralità delle previsioni di perdita e principio del presidio cauzionale di cui sopra).

[24] Le esposizioni ponderate sono determinate dal valore di bilancio di ciascuna attività, tenendo conto dei filtri prudenziali, nonché dell’esistenza di forme di protezione del credito. Per il rischio di credito sono previste due metodologie di calcolo del requisito: il metodo standard (Standardised approach), evoluzione del sistema derivante dall’Accordo sul Capitale del 1988, e il metodo dei rating interni (Internal Rating Based, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base (foundation approach) e un IRB avanzato (advanced approach). La sensibilità del metodo standard è accresciuta attraverso una maggiore segmentazione dei portafogli di esposizioni e l’utilizzo dei rating espressi da Export Credit Agency (ECA) o External Credit Assessment Institution (ECAI) riconosciute dalle Autorità di vigilanza.

[25] L’aggregato degli NPLS comprendeva: i) partite incagliate (prestiti verso controparti in temporanea difficoltà, presumono recuperabili in un congruo periodo di tempo); ii) esposizioni ristrutturate (crediti che hanno subito un cambiamento delle condizioni contrattuali a causa di un peggioramento della situazione finanziaria del debitore); iii) esposizioni scadute e/o sconfinanti (crediti non appartenenti alle categorie precedenti e non onorati da oltre 180 giorni); iiii) sofferenze (crediti la cui riscossione non è certa a causa dello stato d’insolvenza); cfr. Banca d’Italia, Circ. n. 272 del 30 luglio 2008.

[26] L’EBA, Autorità indipendente dell’Unione, opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza bancaria uniforme; fa parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), nel quale rientrano anche l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Il sistema comprende inoltre il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

[27] Il Regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[28] In tal senso, Cass., Sez. I civ., 29.1.2015, n. 1725.

[29] Cass. 12.10.2007, n. 21428; Cass. Sez. I civ., 1°.4.2009, n. 7958; Cass. Sez. I civ. ordin. 26.10.2017 n. 25512;  Trib. Mantova, 27.5.2008 (in il caso.it, documento 1266/2008); Trib. Pescara 21.12.2006; Trib. Roma, 25.11.2004 n. 31484; Trib. Milano, 17.3.2004; App. Milano, 4.11.2003; Trib. Bari, 22.12.2000.

[30] Fonte: EBA report on the dynamics and drivers of non- performing exposures in the EU banking sector, 2016, p. 15.

[31] Sui limiti alla configurabilità di ipotesi novatorie, cfr. ABF Milano, 28.1.2016, n. 784; ABF Milano, 4.4. 2015, n. 2836; ABF Milano, 12.5.2014, n. 2914.

[32] In https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.it.pdf.

[33] Come definite ai sensi dell’art. 178 del Reg. (UE) n. 575/2013.

[34]  Reg. (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n.648/2012.

[35]  Da intendersi come gli enti creditizi che presentano livelli di crediti deteriorati notevolmente superiori alla media UE, in http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/risk-dashboard.

[36] Resolution of non performing loans – Policy options, BAUDINO – YUN, Bank International Settlements, 10/2017.

[37] Disponibile su: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/linee-guida-less-significant /Documento_di_consultazione.pdf..

[38] PANETTA, Italian Banks: where they stand and the challenges ahead, Bank of America Merrill Lynch – Italy Day Conference, London 19 febbraio 2018, in http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-2018/panetta-20180219.pdf.

[39] Cfr. Banca d’Italia, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 Parte Prima.III.1.2.

[40] https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl2/ssm.npl_addendum_draft_201710.it.pdf

[41] Il servizio giuridico del Parlamento europeo, incaricato di pronunciarsi sulla competenza della BCE, ha ritenuto che la BCE non ha “nessuna competenza” per adottare il piano nella forma attuale; ciò perché l’addendum impone “regole vincolanti di portata generale applicabili a tutte le banche”. Si tratta dunque di un atto che, prefigurando un “vincolo generalizzato”, sembrerebbe invadere il campo del legislatore ed eccedere il mandato della BCE.

[42] BECCALLI, Linee guida europee sui crediti deteriorati, in http://www.dirittobancario.it/editoriali/elena-beccalli/linee-guida-europee-sui-crediti-deteriorati, pdf. pag. 3

[43] Banca d’Italia, Circ. n. 285 del 17 dicembre 2013 e Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006.

[44] Rilevano in proposito le considerazioni espresse dal Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 6 luglio 2015, in merito alla prassi di procedere con decreto nelle modifiche dell’esecuzione forzata.

[45] Cfr. MURITANO, Il nuovo articolo 2929 bis c.c.: quale futuro per la protezione del patrimonio familiare?, in Riv. dir. Banc., estratto dal n. 11/2015, pag. 26 secondo cui “l’impressione, insomma, è che la giustificazione della norma sia legata a “interessi finanziari” e che manchi del tutto il bilanciamento/contrappeso valoriale. Per dirla tutta, una norma fondata sugli interessi invece che (anche) sulle regole e i diritti”; SCARSELLI, Le ultime riforme al processo di esecuzione forzata di cui al d.l. 59/2016. Ovvero le banche dettano e il legislatore scrive, Relazione al Convegno dell’Ordine degli avvocati di La Spezia, a Portovenere, 14.10.2016, (in http://questionegiustizia.it/articolo/le-ultime-riforme-al-processo-di-esecuzione-forzata_03-11-2016.php; MONDINI, L’art. 2929 bis, c.c., (“espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”): spunti di carattere processuale, in http://www.judicium.it/lart-2929-bis-c-c-espropriazione-beni-oggetto-vincoli-indisponibilita-alienazioni-titolo-gratuito-spunti-carattere-processuale/.

[46] Cons. St., Sez. VI, ord., 15.12.2016, n. 5277, che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, d.l. 24.1.2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito in l.  24.3.2015, n. 33 – ovvero direttamente di quest’ultima, per i seguenti profili: a) per contrasto con l’art. 77, co. 2, Cost., in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d’urgenza (ove non ritenuta sanata, seppure soltanto ex nunc, dalla legge di conversione); b) per contrasto con gli articoli 41, 42 e 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Prot. Addizionale n. 1 alla CEDU, nella parte in cui prevede che, disposta dall’assemblea della banca popolare la trasformazione in società per azioni secondo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 29, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilità, quindi, di escluderlo tout court), e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse corrispettivo; c) per contrasto con gli articoli 1, 3, 95, 97, 23 e 42 Cost., nella parte in cui, comunque, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le modalità di tale esclusione, nella misura in cui detto potere viene attribuito “anche in deroga a norme di legge”, con conseguente attribuzione all’Istituto di vigilanza di un potere di delegificazione in bianco, senza la previa e puntuale indicazione, da parte del legislatore, delle norme legislative che possano essere derogate e, altresì, in ambiti coperti da riserva di legge. Con sentenza del 21.3.2018, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalità.

[47] Sul tema, v. SABATELLI, La riforma delle banche di credito cooperativo, Cacucci, Bari, 2017; LAMANDINI, Nuove riflessioni sul gruppo cooperativo bancario regionale, in Giur. comm., 2015, I, p. 63; SEPE, Il gruppo bancario cooperativo: tra autoriforma e neodirigismo, una nuova dimensione del credito cooperativo? (Italian coooperative banking group: a new character between self-reformism and government control?), Riv. Trim. Dir. Econ., 4, 2015, suppl. pag. 81.

[48] La riforma del credito cooperativo è ampiamente avviata, attraverso il passaggio da una rete di banche locali a 3 grandi gruppi, di cui 2 “significant” sottoposte a vigilanza diretta della BCE; in tale contesto appare non rinviabile una concreta definizione delle attività che la Banca d’Italia può svolgere avvalendosi delle proprie strutture territoriali in ragione della maggiore efficacia dell’azione di vigilanza assicurata dalla “prossimità” agli intermediari.

[49] CAPRIGLIONE, L’Europa e le banche. Le ‘incertezze’ del sistema italiano, in Apertacontrada, 6 marzo 2017, pag. 9, disponibile sul sito: https://www.apertacontrada.it/2017/03/06/f-capriglione-leuropa-e-le-banche-le-incertezze-del-sistema-italiano/2/

[50] La nuova disciplina allinea il nostro ordinamento alle norme vigenti nelle principali economie avanzate: cfr. Banca Mondiale, Doing Business 2016, consultabile su http://www.doingbusiness.org.

[51] Sul tema cfr., ex multis, Cass., Civ. Sez., II, 09.05.2013, n. 10986, che espressamente esclude l’illiceità della causa con riferimento all’accordo de quo Cfr. pure Cass. Civ., Sez. I, 28.1.2015, n.1625.

[52] Il percorso si articola nelle seguenti fasi: comunicazione al debitore (o al terzo datore di garanzia) della volontà di acquisire la proprietà dell’immobile e indicazione del credito; richiesta al Presidente del Tribunale di nominare un perito per stimare il valore dell’immobile; versamento al debitore dell’eventuale differenza, ove la stima sia superiore al debito inadempiuto.

[53] L’amministrazione degli immobili deve essere delegata al servicer della cartolarizzazione, o a un gestore, al fine di assicurare una  gestione professionale nell’interesse degli investitori.

[54] La norma, che costituisce uno “strappo” rispetto al sistema dell’espropriazione immobiliare finora vigente, prevede che “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa”. Il co. 2 individua nell’espropriazione presso il terzo proprietario la forma in cui può essere eseguito il titolo esecutivo. mentre il co. 3 prevede il diritto del debitore, del terzo assoggettato ad espropriazione e di ogni altro interessato al mantenimento del vincolo di proporre opposizione ex artt. 615 e segg. c.p.c.

[55] Cfr. comunicati stampa del MEF n. 20 del 27.1.2016 “Definito lo strumento per facilitare lo smaltimento delle sofferenze bancarie” e n. 21 del 28.1.2016 “GACS: come sarà calcolato il prezzo della garanzia”

[56] Regolamento attuativo dell’art. 39 tuf concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani.

[57] Per approfondimenti v. BASILE, La soggettività dei fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia del Tribunale di Milano, in Riv. Dir. Banc., n. 1/2017.

[58] Cfr. CAPRIGLIONE, Globalizzazione, crisi finanziaria e mercati: una realtà su cui riflettere, in COLOMBINI-PASSALACQUA (a cura di), Mercato e banche nella crisi: regole di concorrenza e aiuti di stato, Napoli, 2012, 14 ss. Si richiama la modifica dell’art 1, co. 1, lett. k del tuf “Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, per favorire il credito alle imprese”, introdotta dall’art. 17, l. n. 49/2016.

[59] Il “Gross Asset Value o valore complessivo delle attività del fondo” è dato dall’insieme di tutte le poste attive che compongono la voce “totale attività”.

Dott. Denovellis Carlo

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