SOMMARIO: 1) Definizione e modifiche della disciplina codicistica; 2) La fattispecie incriminatrice; 3) Un caso problematico di individuazione della condotta di riciclaggio; 4) Concorso apparente di norme: trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento reale, ricettazione, associazione per delinquere di stampo mafioso; 5) Clausola di riserva: postfactum non punibile, concorso di reati e concorso di persone; 6) Rapporto con l?art. 648-ter c.p.
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1. Definizione e modifiche della disciplina codicistica.
????? Il termine ?riciclaggio? indica letteralmente, nel lessico italiano, l?attivit? di recupero di scarti o rifiuti.
????? Tale denominazione ? stata utilizzata dal legislatore, nel codice penale, per trasporre in termini normativi la condotta materiale attraverso la quale <<si nasconde l’origine illegale di un introito, mascherandola in modo da farla apparire legittima>> (1). Maggiormente incisiva ? la definizione con la quale la relativa attivit? ? descritta nella legislazione statunitense, che la conosce come ?money laundering?, espressione con la quale si designa letteralmente il <<lavaggio di denaro>>, ossia la condotta di materiale sostituzione del denaro ?sporco?, di origine illecita cio?, attraverso la sua immissione in circuiti finanziari, con altro ?pulito? da reimmettere nel mercato.
????? Il legislatore italiano, nel 1978, invero, fu tra i primi a ritenere insufficiente la normativa repressiva penale volta a contrastare il fenomeno criminale che consista nell?utilizzo e nell?impiego dei proventi dell?attivit? illecita, che non potesse sussumersi nelle fattispecie della ricettazione o del favoreggiamento reale.
????? La normativa italiana antiriciclaggio, ad una prima analisi, appare (2), oggi, essere contrassegnata da una sorta di stratificazione alluvionale di disposizioni, senza possibilit? di individuazione di una precisa logica interna ai singoli interventi legislativi.
???? Per vero, a disposizioni strutturate in forma di reati accessori di reati cd. presupposti, sono state affiancate, nel tempo, disposizioni contenenti specifici obblighi di segnalazione, identificazione di operazioni economico-finanziarie sospette, la cui violazione s?inserisce in un sistema punitivo nel quale non ? sempre agevole individuarne la coerenza nella scelta tra l?impiego di sanzioni penali o di sanzioni amministrative.
???? L?art. 648-bis c.p. – secondo l?originaria previsione dettata dalla legge 18 maggio 1978 n. 191 (facente parte dei numerosi provvedimenti di quella che fu nota come ?legislazione dell?emergenza?) – cos? rubricato: <<Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione>>, puniva, <<Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque [avesse compiuto] fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a s? o ad altri un profitto per aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, [?]>>.
????? ?Secondo un primo orientamento dottrinale e giurisprudenziale (3), l?autorit? legislativa del 1978, per un verso, aveva voluto sanzionare fatti che, sebbene antecedenti alla ricettazione stessa, erano dotati di un disvalore sociale tale da non far apparire congrua la pena prevista per il tentativo del delitto di cui all’art. 648 c.p., configurando, pertanto, il delitto di cui all?art. 648-bis c.p., in linea con tale interpretazione, una vera e propria forma di reato a consumazione anticipata, non essendo richiesto che l?agente avesse conseguito la disponibilit? del denaro o dei valori da sostituire, perfezionandosi il reato con il solo compimento di fatti o atti diretti a sostituire; sicch?, intento del? legislatore, mediante tale disposto normativo, appariva essere pertanto quello di rendere nulla la convenienza economica delle attivit? illecite di cui agli artt. 628, 629, 630 c.p., attraverso il contrasto dell?attivit? strumentale al raggiungimento del lucro delittuoso; per altro verso, si era voluto, nondimeno, perseguire lo scopo di colmare un effettivo vuoto di tutela, dal momento che risultavano incriminate anche condotte non sussumibili nell?ambito d?applicazione proprio dell’art. 648 c.p., neanche sotto l?aspetto della ricettazione per intromissione o della ricettazione tentata.
????? A tale modello ricostruttivo se ne contrappose, in dottrina (4), un altro in base al quale, pi? che colmare vuoti di tutela, il legislatore avesse inteso, con tale disposto normativo, inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti di attivit? illecite che, pur potendo essere sussunte nella figura della ricettazione per intromissione (5) o nelle ipotesi di tentativo di ricettazione, erano capaci di suscitare un grave allarme sociale, in quanto facenti parte di una vera e propria <<industria dei rapimenti e dei ricatti>>.
?????? Seguendo tale direttrice interpretativa – volta a ravvisare, nel delitto di sostituzione di denaro o valori (6), un?ipotesi, pi? gravemente punita, di ricettazione per intromissione, posta in essere, non solo per fini patrimoniali, ma anche allo scopo di eludere le investigazioni dell?autorit? giudiziaria – l?autonomo carattere sanzionatorio del riciclaggio avrebbe dovuto trovare giustificazione nella volont? del legislatore di fornire l?ordinamento penale di ulteriori strumenti di contrasto rispetto a delitti giudicati gravemente offensivi di fondamentali interessi della persona.
????? Tuttavia, quest?ultimo indirizzo ricostruttivo non si ? manifestato del tutto convincente, tenuto conto della maggior ampiezza dei tratti tipici della condotta rispetto a quella descritta nell?art. 648 c.p. La condotta di riciclaggio, infatti, ha espresso, nell?originaria formulazione del 1978, un nuovo significato offensivo, perch? fondata, non semplicemente sulla sottrazione alla circolazione del denaro e delle cose mobili profitto di precedenti reati, ma proprio sull?immissione nel mercato di capitali illeciti. Da una tutela della propriet?, ai sensi dell?art. 648, di carattere statico si era passati ad una prospettiva dinamica di tutela delle moderne forme di investimento del risparmio (7).
??????? In seguito, l?art. 23 della legge 19 marzo 1990 n. 55, recante <<Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione della pericolosit?>>, sostituiva – anche con la nuova indicazione in rubrica: <<Riciclaggio>> – l?originario testo dell?art. 648-bis con il seguente: <<Fuori dai casi di concorso di reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilit? provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione e dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilit? ovvero ostacola l?identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, ? punito [?]>>. ?
??????? La fattispecie criminosa, ridisegnata dal legislatore del 1990, con l?abbandono della formulazione originaria in termini di delitto cd., in letteratura giuridica, a consumazione anticipata, prescriveva la sanzione, direttamente, per la condotta di chi ?sostituisce?, e aggiungeva, ulteriormente, l?incriminazione di chiunque avesse ostacolato l?identificazione della provenienza del denaro e dei beni dai delitti-presupposto indicati dalla norma. Ed ancora, tra i delitti presupposti venivano, poi, inseriti i reati riguardanti la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformit? a quanto indicato nel documento internazionale adottato dalla Conferenza di Vienna (8). L?allargamento del novero delle fattispecie di reati presupposti al traffico degli stupefacenti si fondava, invero, sulla consapevolezza che l?ingente quantit? dei flussi finanziari oggetto di riciclaggio e le loro modalit? di impiego potevano rappresentare strumento di sovvertimento del corretto funzionamento dei mercati finanziari interno ed internazionali (9).
?????? La presa di coscienza dell?autonoma capacit? di turbativa dei mercati da parte dei fenomeni di riciclaggio port? il legislatore, inoltre, ad aggiungere un articolo al codice penale, il 648-ter, al fine di colpire la fase ultima e pi? insidiosa del fenomeno per la libert? dei mercati finanziari, quella dell?impiego di denaro, beni o altre utilit? di provenienza illecita, avente carattere meramente residuale, in quanto applicabile, per esplicita previsione normativa, <<fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis>>.
???? Tuttavia la disciplina prevista dalla legge del 1990 si rivel? comunque nei fatti insufficiente nel contrastare il fenomeno in osservazione, soprattutto per l?inadeguatezza della limitazione dei reati presupposti. Non erano inclusi, infatti, delitti la cui capacit? di produrre capitali illeciti risulta in realt? altissima e che fanno concretamente parte delle fonti di ricchezza del crimine organizzato, come il contrabbando e il traffico di armi.
????? La materia, peraltro, fu oggetto di nuova valutazione ed elaborazione in sede internazionale. La Convenzione sul ?riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato? degli Stati del Consiglio d?Europa, di Strasburgo, dell?8 novembre 1990, estese l?ambito delle ipotesi di reato presupposto del riciclaggio a <<tutte le infrazioni penali a seguito delle quali sono generati dei proventi>>.
???? La consapevolezza dei limiti appena segnalati, insieme alla nuova sensibilit? sul piano internazionale rivolta al fenomeno, portarono, cos?, all?ultima modifica della disposizione di cui all?art. 648-bis c.p., intervenuta ad opera della legge 9 agosto 1993, n. 328, ai sensi della quale la nuova formulazione del reato di riciclaggio prescinde totalmente dalla natura del reato presupposto, essendo sufficiente che il bene, oggetto materiale del delitto in questione, sia provento di delitto non colposo; inoltre, accanto alla condotta di chi <<sostituisce>> si prevedono, in alternativa, quella di chi <<trasferisce>>, nonch? quella di chi <<compie altre operazioni in modo da ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa>> di denaro, beni o altre utilit?.
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2. La fattispecie incriminatrice.
????? L?attuale fisionomia del delitto di riciclaggio sembrerebbe ricondurlo, sul piano sistematico, ai reati plurioffensivi. Rientra, invero, sicuramente, tra i beni tutelati dalla norma in esame, l?amministrazione della giustizia, nell?esercizio del suo potere-dovere investigativo, dato che tutte le condotte, tipiche (sostituzione e trasferimento) o atipiche (compimento, in relazione a denaro, beni o altre utilit? di origine illecita, di altre operazioni), devono essere idonee ad ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa.
???? Ulteriori beni giuridici, la cui lesione la norma in esame pare volta a prevenire e reprimere, sono, a seconda dei fatti concreti cui da luogo, l?ordine pubblico e l?ordine economico. Per cogliere, in modo concreto, in ordine ai beni giuridici citati, la capacit? lesiva dello strumento del riciclaggio, basti pensare all?enorme quantit? di denaro, proveniente da redditizie attivit? delittuose, riciclato dalle organizzazioni criminali, successivamente immesso nei circuiti economici e finanziari leciti, con conseguente violazione del principio di libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche, ed attentato all?ordine politico-sociale, con l?obiettivo della creazione di veri e propri imperi economici. Il costante afflusso di denaro a costo inferiore, rispetto a quello reperibile ordinariamente presso le banche e le societ? finanziarie, consente inoltre un continuo autofinanziamento delle attivit? di carattere imprenditoriale riconducibili allo stesso crimine organizzato. Quest?ultimo, per vero, potendo, in tal modo, operare in un regime retto dalla quasi totale vanificazione sostanziale della par condicio fra operatori finanziari, pu? mettere alla porta? altre imprese, oppure acquisirne il controllo, assumendo pertanto una posizione dominante nel settore (10).
????? Nonostante l?inserimento tra i delitti contro il patrimonio, la tutela di questo specifico bene giuridico appare secondaria, potendo in taluni casi anche mancare un danno patrimoniale: la collocazione tra i delitti contro il patrimonio ? dovuta, in realt?, alle origini storiche della fattispecie, concepita inizialmente come ipotesi particolare di ricettazione, sussistendo tra l?originaria formulazione dell?art. 648-bis c.p. e l?art. 648 c.p., sul piano esegetico, contiguit? strutturale.
????? L?attuale fattispecie normativa del delitto di riciclaggio ? articolata su tre poli: ?sostituzione?, ?trasferimento? ed ?altre operazioni compiute in modo da ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa? del bene o del denaro.
????? La prima modalit? fattuale consistente nella sostituzione di denaro, di beni o di altre utilit? di provenienza delittuosa concerne tutte le attivit? realizzatrici del materiale cambiamento dei profitti della condotta delittuosa, al fine di impedire ogni possibile collegamento con il reato presupposto. Vi rientrano pertanto le operazioni bancarie, finanziarie, commerciali attraverso le quali si cambiano gli originari beni economici di illecita provenienza con altri apparentemente leciti: a titolo puramente esemplificativo possono essere citati il cambio di denaro contante con altri pezzi o valute; il deposito bancario, tenuto conto che l?istituto di credito si impegna a restituire una somma di denaro corrispondente a quella depositata e non la stessa; la speculazione sui cambi valutari; gli acquisti di travellers? cheque, di immobili, di titoli di Stato, di azioni societarie, di gioielli o altri beni di lusso.
?????? Il concetto di trasferimento, assai generico, pu? sostanzialmente riferirsi a qualsiasi mutamento di luogo, sede, soggetto e non appare chiaro, in base alla sola analisi letterale del disposto di cui all?art. 648-bis c.p., a quali di questi comportamenti il legislatore abbia voluto fare riferimento.
????? Una prima logica intepretativa condurrebbe a ritenere che l?espressione de quo indichi lo spostamento meramente spaziale, fisico, dei valori non accompagnato da un mutamento della sua destinazione.
????? Secondo una diversa tesi dottrinale, sensibilmente maggioritaria (11), la condotta di trasferimento costituirebbe una species del genus rappresentato dall?attivit? di sostituzione; mentre, con riguardo a quest?ultimo termine, lo spostamento pu?, secondo quest?indirizzo, riguardare sia il soggetto che il valore da riciclare, nel trasferimento invece, si farebbe riferimento unicamente al passaggio dei beni da un soggetto all?altro. In sostanza, lungo questo versante esegetico, i valori di provenienza illecita non verrebbero sostituiti, ma semplicemente spostati, in termini di titolarit? o di disponibilit?, da un soggetto ad un altro soggetto, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. Ne sono ipotesi tipiche il cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli azionari o un trasferimento di valori internazionali utilizzando sistemi bancari alternativi che utilizzano persone fiduciarie e negozi tra loro collegati.
?????? Per quel che concerne la terza modalit? di condotta, occorre precisare che? il comportamento di chi compie altre operazioni in modo da ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa del denaro, di beni o altre utilit?, si reputa prevalentemente che operi come residua formula di chiusura (12). L?indeterminatezza del riferimento normativo, tuttavia, fa si che, secondo un?indirizzo ricostruttivo, il delitto di riciclaggio sostanzialmente vada qualificato come reato a forma libera (13), risultando incriminata, in base alla previsione di questa residua condotta, qualsiasi operazione differente dalla sostituizione e dal trasferimento. Invero, secondo quest?opzione intepretativa (14), il legislatore avrebbe inteso sanzionare la sostituzione e il trasferimento in quanto tali, mentre il compimento di operazioni sui proventi illeciti sarebbe punito solo se abbia avuto come concreto effetto quello di ostacolare l?accertamento della provenienza degli stessi. In sostanza mentre le prime due condotte sarebbero gi? sufficientemente tipizzate, la terza, la cui funzione sarebbe quella di attribuire massima estensione al delitto di riciclaggio, tenendo conto del fatto che le tecniche di ripulitura del capitale illecito sono in continua evoluzione, difetterebbe di tale requisito, fungendo da norma di chiusura.
?????? La tesi non ? esente da riserve critiche.
?????? In particolare, se si accettasse tale impostazione, a ben vedere, la fattispecie in esame presenterebbe, nella condotta in oggetto, un?espressione vaga, difficilmente compatibile con il principio di determinatezza della fattispecie penale. Inoltre, in quest?ottica, sarebbe impossibile conciliare tale condotta con quelle di sostituzione e di trasferimento, che ne sarebbero totalmente assorbite.
?????? In base ad una diversa posizione dottrinale (15), le condotte, di cui all?art. 648-bis c.p., darebbero luogo ad una fattispecie di reato a forma quasi libera o poco vincolata, in quanto la connotazione finalistica, cio? l?attitudine ad ostacolare le indagini sulla provenienza illecita, che contribuisce a definire la condotta tipica del reato in esame, vincolerebbe tutti i comportamenti puniti dalla fattispecie, sicch? l?operazione posta in essere sarebbe idonea a realizzare una condotta punibile a titolo di riciclaggio nella misura in cui le sue modalit? realizzatrici fossero volutamente tali da ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa dei valori (16). Sostituzione e trasferimento, lungo questa linea direttrice, andrebbero valutate come espressioni tipiche della condotta successiva.
????? Tale prospettiva interpretativa sarebbe confermata, per vero, dal tenore letterale della disposizione che parla di <<altre>> operazioni compiute in modo da ostacolare l?individuazione della provenienza illecita. Il termine ?altre?, che avrebbe potuto essere omesso nell?ipotesi in cui si fosse deciso di elencare solo le attivit? costituenti il delitto, starebbe, invece, ad indicare che devono essere considerate operazioni anche il sostituire e il trasferire. In altri termini, il legislatore avrebbe valutato anche la sostituzione e il trasferimento quali condotte volte ad ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa dei capitali illeciti, e quindi, sostanzialmente, quali modalit? tipiche, chiarificatrici della portata della condotta atipica, generica, prevista dalla fattispecie. Sicch? qualsiasi altra condotta andrebbe, in primo luogo, rapportata a tali modelli tipici; in secondo luogo, dovrebbe esserne valutata, in concreto, la capacit? ostacolativa, in piena aderenza al principio di offensivit?, poich? la punibilit? verrebbe, in tale prospettiva, ad essere ancorata alla concreta idoneit?, di una singola condotta, ad impedire la puntuale ricostruzione della traccia delittuosa (17). Il requisito, dunque, dell?idoneit? della condotta ad ostacolare l?identificazione della provenienza svolgerebbe, in quest?ottica, il ruolo di selettore della punibilit? della condotta.
???? Alla luce delle considerazioni sinora svolte, dunque, la fattispecie de quo, cos? strutturata, si configurerebbe come reato a forma quasi libera o poco vincolata e di pericolo concreto.
???? Seguendo quest?ordine d?idee, l?assenza di una forma ?libera? nella commissione del reato renderebbe dubbio ritenere possibile che il reato in oggetto possa essere suscettibile di conversione, ai sensi dell?art. 40, co. 2, c.p., in reato commissivo mediante omissione. La dottrina prevalente circoscrive, infatti, l?ammissibilit? del delitto omissivo improprio alle sole fattispecie causali pure, in cui cio? <<la carica di disvalore si concentra tutta nella produzione del risultato lesivo, mentre appaiono indifferenti le specifiche modalit? comportamentali che innescano il processo causale>> (18). E? stato, in merito, rilevato che <<appare fortemente discutibile che in un settore cos? delicato – qual ? quello dei mercati bancari e finanziari, in cui l’intervento normativo ? chiamato a complesse valutazioni di bilanciamento atte a soppesare costi e vantaggi di ogni regola – sia l?interprete a dover farsi carico di un?opzione politico-criminale volta ad un’incontrollabile estensione della penalit?>> (19).
????? Nella struttura dell?attuale fattispecie del delitto di riciclaggio, possono essere oggetto della condotta, sopra analizzata, i proventi di qualsiasi delitto non colposo. Al riguardo, le ipotesi statisticamente pi? frequenti di delitto presupposto, del fenomeno in questione, sono: il traffico di armi, alcuni reati tributari, societari, contro la Pubblica Amministrazione.
????? Poich?, inoltre, il quarto comma dell?art. 648-bis c.p. rinvia all?ultimo comma dell?art. 648 c.p., risulta configurabile l?ipotesi del reato di riciclaggio anche quando il delitto presupposto sia stato commesso da persona non imputabile, non punibile o quando manchi una condizione di procedibilit? riferita a tale reato base.
?????? Tale rilievo ha indotto dottrina e giurisprudenza a ritenere non necessario l?accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente, ai fini dell?indagine volta alla verifica degli elementi costitutivi del delitto di cui all?art. 648-bis c.p., che l?esistenza del delitto necessariamente precedente il reato di riciclaggio risulti con certezza. A quanto appena osservato parte della dottrina (20) aggiunge il rilievo che il rinvio, operato dalla disposizione in esame, rende possibile applicare la fattispecie de quo anche quando si tratti di proventi di reato commesso all?estero, dovendosi valutare la commissione del reato, intervenuta al di l? dei limiti di competenza del giudice penale italiano, come condizione obiettiva di punibilit?.
????? Quanto alla provenienza dei valori, la giurisprudenza prevalente – osservando che il termine ?proveniente?, utilizzato dal legislatore nell?art. 648-bis, non ? da intendersi, ai fini dell?applicazione del disposto normativo in senso conforme alla tutela dei beni cui ? preposto, nel senso letterale pi? stretto, bens? nel suo significato pi? lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi comunque la provenienza dei valori da quei delitti, per la inidoneit? dei precedenti sistemi usati per nascondere la derivazione a fargli perdere siffatto carattere – ha affermato la non necessariet? che il delitto in oggetto derivi direttamente o immediatamente dai reati presupposti, reputando sufficiente anche la provenienza mediata, purch? l?agente fosse consapevole di tale derivazione (21).
????? Ai fini della configurazione della condotta punibile, appare, dall?analisi testuale del dettato normativo, sufficiente che il soggetto agente abbia la generica consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o altre utilit?, e la contestuale volont? di porre in essere le condotte previste per i fini indicati dalla norma. Il dolo pertanto richiesto dalla fattispecie incriminatrice ?, in definitiva, quello specifico della consapevolezza e volont? di agire in modo da ostacolare l?identificazione della provenienza criminosa dei beni.
??? ???Infine, non pu? sottacersi che appare prevalente, in letteratura giuridica, la sufficienza, ai fini dell?integrazione del reato in esame, del solo requisito soggettivo del dolo eventuale. Si sostiene in proposito, infatti, che per la perseguibilit? del reato, sotto il profilo psicologico, ? sufficiente ?anche il semplice dubbio sulla provenienza del danaro, corredato dalla c.d. accettazione del rischio nel realizzare la attivit? di sostituzione? (22).
????? Invero, di tale problema si ? principalmente dovuta far carico la giurisprudenza, la quale ? giunta talvolta a ritenere che, <<pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati e accertati>>, sia sufficiente la mera astratta configurabilit?, desumibile per? da elementi di fatto e non da sospetti (23). Altre volte, tuttavia, si ? ritenuto sufficiente un livello probatorio di tipo indiziario connotato per? dalla gravit? e univocit? (24).
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3. Un caso problematico di individuazione della condotta di riciclaggio.
????? Appare consolidato l?orientamento della giurisprudenza di legittimit? (25) che ritiene la sostituzione di targhe proprie di un?autoveicolo, proveniente da delitto, mediante altre targhe, appartenenti a veicolo diverso, compresa tra le operazioni finalizzate ad ostacolare l?accertamento della provenienza delittuosa del bene, secondo la previsione specifica contenuta nell?ultima parte del primo comma dell?art. 648-bis c.p..
????? Siffatto approccio giurisprudenziale, fondata sul generico richiamo al concetto di <<beni>>, inteso nel senso precisato all?art. 810 c.c., e cio? come ogni cosa che possa formare oggetto di diritti, ? reputata da parte della dottrina (26) come impropria, in quanto avrebbe condotto a una eccessiva estensione dell?ambito applicativo della norma in oggetto. In questo contesto esegetico ? stato rilevato (27) innanzitutto che la disposizione di cui all?art. 648-bis c.p. individua l?oggetto materiale nel ?denaro, beni o altre utilit?? provenienti da delitto non colposo, e non genericamente in ?cose?, come invece prescritto nell?art. 648 in tema di ricettazione. La locuzione utilizzata dalla norma in esame, <<beni o altre utilit?>>, accanto all?espressione <<denaro>>, quali frutti di illecito non colposo, lascerebbe intendere, lungo questa linea interpretativa, la sussistenza di un nesso, in termini di dipendenza di contenuto economico, tra i valori indicati, tale che debba ritenersi, secondo il principio di coerenza logica e in base alle ragioni ispiratrici della disposizione in oggetto cui si ? fatto sopra cenno, che i valori, ricomprensibili nel secondo e nel terzo elemento, debbano essere idonei a concretizzare la stessa utilit? di impiego economica propria del primo, in termini di spendibilit?, di liquidit?. Di conseguenza, per ?beni o altre utilit?? dovrebbe intendersi solo i titoli, le quote azionarie, i metalli preziosi, i diritti di credito, e cio? tutti quei beni rientranti in categorie economiche rappresentative per il detentore di un?utilit? assimilabile al denaro (28).
????? Per una corretta impostazione del problema, va, poi, ulteriormente rilevato che, per espressa previsione normativa, costituisce reato di riciclaggio l?operazione che sia avvenuta in modo da ostacolare l?identificazione della provenienza delittuosa dei beni, non la condotta da cui derivi un generico ostacolo alle indagini. A tale proposito, si reputa (29) che la mera sostituzione della targa di circolazione di un?autoveicolo non sembra costituire operazione dalla quale derivi un serio ostacolo all?identificazione della provenienza delittuosa del veicolo. Posta una simile premessa, si ? aggiunto che, in ogni caso, il criterio per individuare la condotta tipica del riciclaggio e per differenziarla da quella della ricettazione non consiste nel modo di influire materialmente sul bene di provenienza illecita, ma nel tipo di rapporto che si instaura con il circuito economico dei beni leciti. Seguendo tale ordine d?idee, si ? osservato che rientrano nell?ambito del riciclaggio tutte quelle condotte di tipo dinamico, che danno, cio?, luogo ad uno scambio tra il traffico lecito e quello illecito, mentre sono corrispondenti al reato di ricettazione le condotte cd. statiche, che fanno, cio?, s? che il bene continui ad essere sottratto alla circolazione, proprio come nel caso di comportamenti di cd. ?taroccamento?(30) .
????? Pertanto, questi rilievi hanno indotto la dottrina (31) a ritenere che, ferma restando la responsabilit? dell?autore del fatto per l?illecito amministrativo di cui all?art. 100, co. 12, cod. strad., lo stesso potr? essere chiamato a rispondere di ricettazione o di favoreggiamento reale a seconda delle circostanze concrete di svolgimento dei fatti.
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4. Concorso apparente di norme: trasferimento fraudolento di valori, favoreggiamento reale, ricettazione, associazione per delinquere di stampo mafioso.
?????? Il progressivo allargamento – per effetto delle riforme legislative susseguitesi, cos? come sopra osservato – nel campo oggetto della presente analisi, dell?area di applicazione dell?art. 648-bis c.p. ha determinato un sempre maggiore avvicinamento tra alcune fattispecie, in astratto apparentemente concorrenti.
?????? La ricezione di beni di provenienza illecita, intesa in senso lato, ?, infatti, avvenimento che pu?, su un piano astratto, essere sussunto in almeno cinque fattispecie previste nella nostra attuale legislazione penale: il trasferimento fraudolento di valori, il favoreggiamento reale, la ricettazione, il riciclaggio e, da ultimo, l?impegno di denaro, beni, o altra utilit? di provenienza illecita.
??????? L’art. 12-quinquies del decreto legge n. 306/1992, convertito con la legge n. 356/1992, rubricato ?Trasferimento fraudolento di valori?, incrimina, qualora il fatto non costituisca pi? grave reato, chiunque attribuisca a terzi fittiziamente la titolarit? o la disponibilit? di beni, denaro o altre utilit?, al fine di eludere l?applicazione delle norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale, di contrabbando o di agevolare la realizzazione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.
?????? Tale disposizione trova uno spazio operativo assai limitato, in quanto nel caso in cui vi sia un fenomeno di intestazione fittizia della titolarit? di beni finalizzata all?elusione delle norme sopraindicate, prevale, per effetto della clausola di specialit? espressa contenuta nella norma de quo, il pi? grave reato di riciclaggio. Queste valutazioni inducono a ritenere che l?art. 12-quinquies possa trovare un ambito residuale di applicazione nella circostanza in cui, per altri limiti, non sia possibile ricorrere all?art. 648-bis c.p.: nell?ipotesi in cui, ad esempio, l?intestazione fittizia, finalizzata all?elusione cos? come indicata nel dettato normativo dell?art. 12-quinquies, abbia ad oggetto beni o valori di cui l?agente non abbia assolutamente la consapevolezza della delittuosa provenienza (cd. buona fede), che escluderebbe il dolo di riciclaggio (32).
????? In presenza di una medesima condotta, invece, riconducibile sia nella previsione dell?art. 379 c.p. sia nella predetta norma di cui all?art. 648-bis c.p., viene indicato, in letteratura giuridica (33), quale criterio selettivo, segnatamente, la strutturazione delle condotte dei due reati.
????? Su questo versante interpretativo, invero, per effetto della riserva contenuta nel disposto sul favoreggiamento reale, va riconosciuto un rapporto di specialit? espressa tra la norma di cui all?art. 379 c.p. e la disposizione incriminatrice dei fatti di riciclaggio. Ed invero, in merito, ? stato puntualmente sottolineato (34) che la disciplina contenuta nell?art. 379 ? applicabile, in base alla stessa interpretazione letterale del disposto de quo, nelle sole ipotesi in cui il soggetto agente ponga in essere un comportamento di carattere ?altruistico?, e cio? nei soli casi in cui il soggetto abbia con la sua condotta unicamente prestato ?aiuto? all?autore del delitto, gi? consumato, al fine di assicurargli il prodotto, il profitto o il prezzo della sua attivit? criminosa, e senza che ci? si sia risolto necessariamente in una forma di diretto ostacolo all?identificazione della provenienza delittuosa dei valori.
????? Ben pi? complesso si manifesta il rapporto tra gli artt. 648 e 648-bis. Com?? agevole constatare anche sulla base di quanto osservato al paragrafo precedente, appare indiscutibile che una gran parte delle ipotesi che configurino condotta integratrice dei requisiti normativi del riciclaggio presuppone la realizzazione degli estremi del delitto di ricettazione, consistenti, com?? noto, nel ricevere, acquistare, occultare o intromettersi nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da altro delitto, allo scopo di procurare a s? o ad altri un profitto.
????? Il decisivo fattore di differenziazione appare, tra gli studiosi (35), in ogni caso, ravvisabile nell?idoneit? ad ostacolare l?identificazione della provenienza del valore oggetto del reato, che ? elemento caratterizzante esclusivamente le condotte del reato di cui all?art. 648-bis c.p..
????? Lungo questa linea interpretativa, in consonanza con il generale principio di specialit? tra reati, di cui all?art. 15 c.p., conformemente al quale, nell?ipotesi in cui fra due norme esista un rapporto di ?genere a specie?, la norma speciale ha la priorit? su quella generale, escludendone l?applicazione, sia nel caso in cui i suoi requisiti costitutivi rappresentino, in tutto o in parte, una specificazione di requisiti contenuti nell?altra (specialit? per specificazione), sia nel caso in cui essa includa elementi aggiuntivi non ricompresi nell?altra (specialit? per aggiunta) (36), la dottrina (37), in costanza di un conflitto apparente di norme fra l?art. 648 e 648-bis c.p., ritiene applicabile il secondo, tutte le volte in cui il fatto costituente reato, non sia semplicemente caratterizzato dalla presenza della ricezione dei valori di provenienza illecita e da una condotta genericamente idonea ad ostacolare le indagini volte al rinvenimento degli stessi proventi, ma sia contraddistinto da una condotta del soggetto agente specificamente idonea ad ostacolare l?identificazione dell?origine delittuosa dei beni che ne costituiscono oggetto materiale.
????? Come ha sottolineato la stessa giurisprudenza di legittimit? (38), sebbene manchi un apposito rinvio al delitto di riciclaggio da parte della disposizione sulla ricettazione, a ben vedere, realizza il delitto di cui all?art. 648 c.p. colui che fa perdere le tracce del frutto di un reato sottraendolo alla circolazione, mentre commette il pi? grave delitto di riciclaggio chi simula situazioni giustificative della circolazione di denaro illecito, servendosi dei canali di mercato normalmente utilizzati per il compimento di operazioni economico-finanziarie lecite.
????? Va poi, in ordine al rapporto tra le norme in parola, segnalato che, come evidenziato da una parte della letteratura giuridica (39), pu? individuarsi sostanzialmente, tra le disposizioni di cui agli artt. 379, 648 e 648-bis c.p., una sorta di progressione criminosa, con la conseguenza che: a) la condotta di semplice aiuto per assicurare il profitto o il prezzo del reato senza altra specificazione modale, integra l?ipotesi di favoreggiamento reale; b) la condotta di ricezione del denaro o delle cose provenienti da delitto accompagnata dalla finalit? di trarne un profitto, d? vita alla ricettazione; c) la condotta di chi sostituisce o trasferisce beni di provenienza illecita o, in ogni caso, ne ostacola l?identificazione della provenienza dei valori da delitto, in vista del ritorno dei beni ripuliti all?autore del delitto presupposto, d? luogo al riciclaggio.
????? Infine, in merito al rapporto tra la disposizione relativa al delitto di riciclaggio e la previsione normativa dedicata al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, non vi ? chi non sappia che la norma di cui all?art. 416-bis c.p. contiene, al sesto comma, la cd. aggravante di riciclaggio, per effetto della quale <<se le attivit? economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite [?] sono aumentate da un terzo alla met?>>. In altri termini, risulta punito il finanziamento delle attivit? mafiose che sia stato realizzato attraverso operazioni di ripulitura dei proventi del reato.
?????? La presenza di tale aggravante speciale ? stata intepretata, da una parte degli autori in materia, quale presupposto della negazione della possibilit? che un?appartenente all?associazione per delinquere di tipo mafioso possa essere autore di un?autonomo delitto di riciclaggio, tenuto conto della natura accessoria dell?art. 648-bis rispetto al reato-presupposto, che al delitto di riciclaggio conferirebbe la clausola di riserva contenuta nel primo comma della norma stessa. La circostanza in parola ha indotto a ritenere che la partecipazione al reato, dal quale il capitale proviene, obblighi l?interprete ad escludere il concorso di reati, in base alla considerazione del fatto che la prestazione del riciclatore rappresenta componente strutturale e fisiologica per l?associazione criminale, e pertanto condotta di concorso nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Lungo questa linea interpretativa, si afferma che il cumulo tra la responsabilit? per il delitto associativo e quella per i successivi fatti di riciclaggio si verifica solo nei casi in cui il denaro provenga da uno dei delitti-scopo dell?associazione ai quali il partecipe-riciclatore non abbia contribuito (40).
??????? La posizione appena richiamata pare, tuttavia, in contrasto con le conclusioni cui giunge l?approfondimento sull?argomento da parte di altri autori (41), per i quali pu? affermarsi l?esistenza di un?autonoma carica offensiva dei fatti di riciclaggio del bene giuridico, costituito dall?ordine economico. Distanzierebbe, pertanto, i fatti di investimento dei proventi, dal reato presupposto, la particolare natura dell’interesse protetto. Prendendo atto, allora, del particolare significato delle condotte di investimento, dovrebbe essere possibile, secondo quest?opzione interpretativa, ritenere sussistente il concorso di reati in presenza di condotte dotate di diversi e gravi contenuti lesivi.
5. Clausola di riserva: postfactum non punibile, concorso di reati e concorso di persone.
????? Le osservazioni da ultimo svolte hanno evidenziato l?ulteriore problema che la normativa in esame pone all?inteprete, cio? quello dell?identificazione dei criteri che consentono di differenziare l?accordo partecipativo al reato presupposto da altri comportamenti rientranti nella fattispecie del riciclaggio, e cio? le linee di distinzione tra le ipotesi di autonoma responsabilit? per riciclaggio e i casi di concorso nei reati-presupposto.?
????? Al riguardo appare opportuno svolgere alcune specifiche osservazioni.
????? Poich? gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. esordiscono entrambi facendo salvi i casi di concorso di persone nel reato, conseguentemente sia il riciclaggio che l?impiego di denaro, beni o altre utilit? di cui al successivo articolo del codice penale, posti in essere dai partecipi al delitto (non colposo, nel primo caso, e indifferentemente doloso o colposo nel secondo) presupposto, non determinano l?attribuzione di una responsabilit? ulteriore rispetto a quella che deriva dall?art. 110 c.p., trattandosi, come definito con precisione dalla dottrina maggioritaria (42), di un postfatto non punibile rispetto al reato-base, che verrebbe in tal modo ad assorbire l?intero disvalore di condotte finalisticamente unitarie. La ragione giustificatrice dell?esclusione dell?autonoma punibilit? dei concorrenti viene rintracciata, dai commentatori delle disposizioni in esame, nella fenomenologia caratterizzata dalla circostanza in ordine alla quale le operazioni d?investimento di alti volumi di reddito illegalmente prodotto costituiscono una costante strutturale dell?antecedente attivit? criminale. Ritenendosi tali condotte strettamente funzionali, quindi, agli illeciti principali, sarebbe l?antefatto delittuoso ad esprimere totalmente il contenuto offensivo anche della condotta successiva, tanto che il postfatto sarebbe, appunto per questo, privo di propria tipicit? (43).
?????? Alla luce delle considerazioni finora svolte, risulta opportuno, ora, accennare, sia pure brevemente, alle posizioni dottrinali, in ordine al problematico inquadramento delle clausole di riserva, tese ad escludere, come nell?ambito della normativa presente, il concorso di reati.
??????? Il fondamento giuridico della non punibilit? di determinate condotte tipiche, per effetto della sussistenza di una espressa riserva normativa, viene riconosciuto, secondo parte della letteratura giuridica (44), nel principio generale del ne bis in idem sostanziale, che vieta di addossare pi? volte lo stesso fatto all?autore, tale che si ritiene doversi escludere espressamente l?autonoma punibilit? di fatti che costituiscono in realt? la normale conseguenza di una precedente attivit? criminosa (postfatto non punibile), costituendo, la seconda condotta, il mezzo per conseguire lo scopo per cui fu commesso il primo pi? grave reato, e ci? al fine di evitare che siano puniti ripetutamente comportamenti che rientrino in attivit? dotate di disvalore unitario.
??????? Altri autori (45) ritengono che i casi regolati dalle clausole di riserva costituiscono esempi di sussidiariet? espressa tra reato presupposto e condotta conseguente, in quanto sussisterebbero, tra la disposizione di rinvio e la disposizione di riferimento, gradi diversi di offesa ad uno stesso bene giuridico, cos? che la norma posta a tutela dell?identico interesse giuridico ad un livello superiore pu? dirsi esaurire l?intero disvalore del fatto, e ritenersi perci? destinata a prevalere sull?altra.
??????? Altra parte della dottrina (46) inquadra, invece, tali ipotesi nell?ambito del rapporto di consunzione tra antefatto e postfatto non punibile, sostenendo che, nei casi in cui il legislatore ha previsto una clausola di riserva, ha anche stabilito l?applicazione della norma che, da sola, esaurisce il significato antigiuridico del fatto e che prevede il trattamento penale pi? adeguato, manifestandosi la disposizione di riferimento, tra le norme in concorso, come quella che denota lo scopo normativamente pi? rilevante sotto il profilo della tutela penale.
???????? Infine, va, per completezza, evidenziata la posizione di chi (47), nell?ambito della dogmatica giuridica, ha sostenuto che <<nessun principio di ordine generale pu? essere individuato, nel diritto positivo, tale che porti ad escludere la punibilit? di un fatto, per la sua sola connessione con un altro (…), non esistendo, in tutta questa materia, altro che un problema d’interpretazione>>.
??????? Tuttavia, se l?unitariet? di contesto delittuoso appare evidente in quei casi in cui il reato anteriore sia specificamente individuato nella clausola di riserva, in realt?, pi? problematiche appaiono le situazioni in cui si dichiari la non punibilit? di un postfatto che non faccia riferimento a specifici titoli di reati presupposti, come ? nei casi dei delitti di riciclaggio o di reimpiego di valori di cui all?art. 648-ter c.p..
??????? Ed inoltre, pare lecito domandarsi se risulterebbe congrua la scelta di dare prevalenza all?antefatto quando il postfatto consista nel riciclaggio o nel reimpiego dei valori provenienti dal reato, tenuto conto, invero, della particolare carica offensiva, come sopra osservato, propria di tali fattispecie, in relazione ad interessi cd. superindividuali (quali, in particolare, l?ordine economico e l?amministrazione della giustizia).?
????? Come si ? accennato nei paragrafi precedenti, il motivo che pare aver sollecitato i successivi interventi del legislatore, con riferimento alle fattispecie di riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o altre utilit?, sembra doversi individuare nella presa di coscienza dell?autonomo carattere offensivo dei procedimenti di investimento, prevalentemente nei mercati finanziari, di denaro di provenienza illecita, in quanto l?introduzione nelle operazioni commerciali di ingenti flussi economici provenienti da illeciti penali determina effetti distorsivi e inquinanti rispetto all’equilibrio economico del mercato e alle stesse regole della concorrenza. In simile contesto, la criminalit? economica ha, infatti, la capacit? di alterare a tal punto il rischio economico normalmente insito nelle contrattazioni commerciali da indurre coloro che vi si trovano ad abbandonarle, sopraffatti dalla ingente disponibilit? di capitali, propria della criminalit? organizzata, di provenienza delittuosa (48).
????? Dalla breve ricognizione svolta emerge, pertanto, una ragione di perplessit? – in ordine alle conclusioni della tesi che propugna l?esclusione dei casi di concorso – dovuta, come ha sottolineato parte della dottrina (49), all?irragionevolezza della negazione dello stesso concorso di reati nelle ipotesi in cui, ad esempio, giungendo il denaro dall?attivit? di un?associazione finalizzata al compimento di delitti di natura non economica, la successiva attivit? ricettativa o di riciclaggio o di impiego assai difficilmente potrebbe essere considerata postfatto non punibile, anche se realizzata dai membri del sodalizio criminoso. Non parrebbe, infatti, in casi di tal genere, potersi ravvisare i caratteri strutturali propri di un postfatto non punibile nelle condotte di cui agli artt. 379, 648, 648-bis e ter c.p., poste in essere dai concorrenti ex art. 110 c.p., dal momento che la realizzazione dei reati presupposto non ? stata giustificata dalla volont? di assicurarsi un profitto economico, ma dallo scopo di offendere interessi di diversa natura. Seguendo quest?ordine d?idee, deve concludersi che proprio la successiva attivit? d?impiego del denaro illecitamente acquisito, in quanto dotata di un disvalore autonomo, ed ulteriore, rispetto a quello che attiene ai reati principali, giustifica quel plurimo addebito di responsabilit? cui si faceva cenno poco sopra. In altri termini, appare ragionevole credere che si possano verificare casi in cui sia giustificato ritenere la sussistenza del concorso tra la responsabilit? per la commissione del delitto fonte e quella per la successiva attivit? di riciclaggio (50) che, lungi dall?apparire in contrasto con il principio del ne bis in idem sostanziale, sia, invece, conforme al complementare principio dell?integrale valutazione delle conseguenze giuridiche di fatti tra loro legati da un rapporto di eterogeneit? (51).
????? Questi rilievi impongono, dunque, una rilettura del significato della clausola di riserva dei casi di concorso, in considerazione della sussistenza di circostanze nelle quali, verificando la relazione tra reati principali e accessori, non si possa giungere alla valutazione legislativa di rapporto di normalit? e funzionalit?, che fonda l?esclusione di una duplice punibilit? (52).
?????? Conseguentemente, a contrario, l?esclusione di una pluralit? di addebiti parrebbe doversi ammettere nei soli casi in cui la condotta di partecipazione all?associazione criminale coincida con l?attivit? volta ad occultare la provenienza illecita del denaro, avendo, il partecipe assunto, nell?organico dell?associazione, proprio il ruolo di riciclatore (53). In caso contrario, dovrebbe giungersi alla insensata conclusione di addebitare al soggetto in parola una doppia responsabilit? per uno stesso fatto, in violazione del ne bis in idem sostanziale.
????? Analogamente, non sembrerebbe giustificabile la duplicazione delle responsabilit? nei casi in cui l?accordo criminoso risulti finalizzato alla dissimulazione di proventi illeciti (come nell?ipotesi, nota alla prassi, delle associazioni criminali che si costituiscono per intraprendere attivit? imprenditoriali dall?apparenza lecita, ma che in realt? fanno uso dei proventi di delitti precedenti al solo scopo di occultarne l?origine), tale che le operazioni di riciclaggio siano il naturale sbocco di precedenti attivit? delittuose che, come tali, finiscono, inevitabilmente, per assorbire il disvalore dei successivi fatti, secondo il principio della non punibilit? del postfatto (54).
????? Sembrerebbe, invece, irragionevole creare aree di non punibilit?, escludendo il cumulo di responsabilit?, a favore dei soggetti che non si sono limitati a porre in essere delitti altamente offensivi di fondamentali interessi personali e patrimoniali, ma hanno ulteriormente posto in essere condotte di istigazione o agevolazione, o di realizzazione di operazioni di riciclaggio, alterando quindi, in aggiunta, le reti legali degli investimenti con i profitti delle loro precedenti attivit? criminali, concretizzando conseguentemente offese di notevole gravit? a diversi interessi protetti, dalla libert? personale, al patrimonio, all?amministrazione della giustizia, all?ordine economico (55).
???? Nella logica propria degli illeciti accessori – alla categoria dei quali vanno ascritti pur con qualche perplessit?, sulla base della loro formulazione normativa, i delitti di riciclaggio e di reimpiego di beni –? la razionale connessione con un precedente illecito impone che sia data prova della consapevolezza, da parte di colui che realizza le operazioni descritte agli artt. 648-bis e ter c.p., della provenienza illecita dei valori oggetto della condotta.
????? In merito, con riferimento alle ipotesi, note alla prassi, in cui i beni da riciclare o da reimpiegare, ai sensi del codice penale, provengano dall?attivit? di un?associazione criminosa, il progressivo ampliamento, operato dalla letteratura giuridica e dalla giurisprudenza, dei confini dell?elemento soggettivo nel concorso di persone anche oltre il previo accordo, la ritenuta ammissibilit? del concorso eventuale nel reato associativo (56), nonch? l?ampliamento della responsabilit? del partecipe per concorso morale nei reati-fine (57) rendono, infatti, problematica l?applicazione della clausola di riserva.
?????? Una prima interpretazione avanzata per la soluzione giuridica di questo tema si basa sul criterio temporale di distinzione, secondo il quale si avrebbe concorso di persone tutte le volte in cui la condotta, tesa all?impedimento dell?identificazione della provenienza, sia stata posta in essere prima della consumazione del reato produttivo dei capitali stessi, e riciclaggio nei casi in cui questa sia successiva (58).
?????? La tesi, fondandosi su un modello pressocch? automatico ed incerto di distinzione, non ? apparsa, sia in dottrina che in giurisprudenza, convincente.
?????? Non ? risultata condivisibile, da parte della dottrina maggioritaria, neppure la ricostruzione fondata sul criterio soggettivo (59), in base alla quale sussiste un concorso di persone nel reato presupposto quando il contributo dell?autore dei fatti di riciclaggio abbia svolto efficacia causale rispetto alla commissione del reato principale – nel senso che gli autori di quest?ultimo abbiano maturato la decisione di realizzare l?illecito sollecitati dalla promessa della futura sostituzione dei proventi del reato – e sia stato sorretto dalla volont? di partecipare al delitto presupposto. L?adozione del suddetto discrimine sostanziale fondato sull?influenza che l?accordo abbia sortito sulla commissione del reato, costituisce, invero, secondo la prevalente opinione in letteratura giuridica, un?incerta linea di demarcazione tra responsabilit? a titolo di concorso nel reato presupposto e responsabilit? autonoma per il delitto accessorio di riciclaggio.
?????? Secondo, infine, recente giurisprudenza (60), in materia di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, deve giudicarsi sufficiente, per imputare, ex art. 110 c.p., il delitto di cui all?art. 416-bis c.p., una consapevolezza di collaborare che si identifichi nella <<mera volont? di contribuire rendendosi conto di agevolare l?associazione, pur potendosi, il soggetto, disinteressare della strategia complessiva di quest?ultima, nonch? degli obiettivi che questa si propone di conseguire>>.
??????? Accogliendo la soluzione esegetica sopra descritta, risulterebbe, tuttavia, assai difficile fissare un tratto distintivo tra casi di concorso plurisoggettivo eventuale nel reato associativo, da un lato, e di autonoma responsabilit? a titolo di riciclaggio, dall?altro. Ed invero, le attivit? descritte nell?art. 648-bis c.p. ben potrebbero rientrare in quel contributo eccezionale, riservato a limitati momenti (soprattutto patologici, cd. casi di <<fibrillazione>>) della vita dell?associazione criminale che, negli orientamenti della giurisprudenza appena ricordata, si eleva ad elemento strutturale del concorso esterno. Conseguentemente, tenuto conto che la clausola di riserva dichiara prevalente la fattispecie concorsuale, tale impostazione ermeneutica imporrebbe il prodursi, nei fatti, di una notevole erosione dell?ambito applicativo della fattispecie di riciclaggio.
?????? Le conseguenze negative dell?appena richiamata ricostruzione giurisprudenziale potrebbero risultare attenuate aderendo a quella lettura restrittiva della clausola di riserva, alla quale si faceva cenno poco sopra, in base alla quale il cumulo di responsabilit? si giustifica sul piano della fattispecie obiettiva, rilevando il reato presupposto in termini di particolare qualificazione dell?oggetto materiale del delitto di riciclaggio (61). In altre parole, se la previa commissione di un illecito svolge, nell?ambito della fattispecie di cui all?art. 648-bis c.p., il prevalente ruolo di conferire uno specifico attributo all?oggetto materiale della condotta essendo, le condotte di riciclaggio, idonee ad arrecare offesa a ben diversi interessi, non parrebbe opportuno, nei casi di mancanza di un unico contesto delittuoso, determinato dall?assenza di unitariet? degli obiettivi avuti di mira e dalla diversit? dei beni giuridici lesi, tra attivit? di produzione e di successivo riciclaggio della ricchezza illecita, riservare tuttavia un?area di non punibilit? a colui che abbia, ad un tempo, contribuito a reperire e poi ad impiegare il denaro illecito, offendendo interessi tra loro? eterogenei e, pertanto, idonei a giustificare il cumulo di responsabilit? penale.
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6. Rapporto con l?art. 648-ter c.p.
???? Il termine ?impiegare? nel linguaggio comune ? un vocabolo di senso assai ampio: significa utilizzare o adoperare secondo un giudizio soggettivo di destinazione funzionale. Il termine de quo, quindi sembrerebbe rinviare volutamente a nozioni di carattere atecnico, si da garantire l?applicazione pi? ampia possibile della norma in oggetto. Questo ha indotto parte della dottrina (62) a? supporre che la norma in esame faccia riferimento a qualsiasi tipo di impiego. La condotta cos? individuata avrebbe tuttavia portata eccessivamente ampia, evidenziando probabilmente un contrasto con l?art. 25, co. 2, Cost. sotto il profilo della tassativit? della disposizione penale. Pare pertanto preferibile, per ragioni di coerenza del sistema penale, l?interpretazione in senso restrittivo e sistematica del termine, coincidente con quello dell?espressione ?investire?, cio? impiegare al fine di un?utile, in collegamento con la locuzione ?attivit? economiche e finanziarie di denaro? che limita e specifica la portata della condotta dell?impiego (63).
???? Nonostante l?inserimento della norma nei reati contro il patrimonio, cos? come per il delitto di riciclaggio, il bene giuridico tutelato deve considerarsi innanzitutto l?ordine economico, tenuto conto del fatto che la disponibilit? di ingenti risorse finanziarie di provenienza illecita da investire risulta essere fenomeno di sicuro turbamento degli equilibri del mercato finanziario (64).
????? L?interpretazione letterale della norma induce a ritenere che soggetto attivo del reato in oggetto pu? essere chiunque impieghi il capitale illecito, e che l?elemento soggettivo del delitto de quo ? costituito dal dolo generico, cio? dalla coscienza e volont? di destinare a un?impiego economicamente utile i capitali illeciti, unitamente alla consapevolezza generica della provenienza illecita.
????? Va infine sottolineato che, stante la sua formulazione, come il delitto di riciclaggio, pur sempre in termini di reato accessorio, si richiede, dal punto di vista normativo, la prova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
????? La clausola di sussidiariet?, contenuta nel primo comma dell?art. 648-ter c.p. – prevedendo la non applicabilit? della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultano realizzate le fattispecie di ricettazione o di riciclaggio – pone il problema dell?individuazione di un?autonomo ambito di applicazione della fattispecie in esame. Infatti, tenuto conto del fatto che il tenore letterale della clausola di riserva farebbe prevalere le disposizioni previste dagli artt. 648 e 648-bis c.p., il delitto di reimpiego di capitali provenienti da illecito troverebbe un?applicazione del tutto residuale. Infatti, l?utilizzazione in attivit? economiche o finanziarie dei valori di provenienza illecita pu? costituire, a rigor di logica, una forma di sostituzione, trasferimento o comunque un?operazione di occultamento dell?origine delittuosa; a ci? va aggiunto che, nella prassi, ? indubbiamente assai improbabile poter reimpiegare il provento di un reato senza prima ricettarlo, o riceverlo al fine di trarne profitto (65).
???? Nel tentativo di salvare lo spirito innovativo delle riforme del 1990 e del 1993, che era quello proprio di predisporre degli strumenti giuridici in grado di consentire un?efficace contrasto alla realizzazione di profitti illeciti, in special modo da parte della criminalit? organizzata, tenedo conto da un lato, del fatto che occorreva in primo luogo impedire che il denaro frutto di reato potesse essere ?ripulito? dalle tracce che ne rivelavano l?origine, dall?altro che, in un secondo momento, era necessario fare in modo che il capitale non potesse trovare un legittimo impiego, la dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di formulare interpretazioni della norma volte ad attribuirle un?autonomo ambito di applicazione.
????? Secondo una prima ricostruzione esegetica (66), risponderebbe del delitto in esame, e non dei fatti di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., chi, dopo aver posto in essere le condotte dei delitti di ricettazione o riciclaggio, abbia compiuto una successiva azione di reinvestimento dei proventi che, per il distacco temporale dalle condotte precedenti o per l?accertato inseririsi di un?autonoma risoluzione criminosa, vada considerata separatamente rispetto a quelle previste dai citati artt. 648 e 648-bis c.p.. Sicch?, a contrario, sarebbero ricomprese, seguendo questa direttrice interpretativa, nell?ambito di disciplina della clausola di riserva quelle ipotesi in cui, tra gli atti di ricettazione o riciclaggio e i successivi atti di cui all?art. 648-ter, sussista prossimit? temporale o unitariet? decisionale.
????? Una posizione dottrinale opposta a quella appena esaminata (67), viceversa, afferma che, se il reimpiego, per contiguit? temporale o unitariet? della risoluzione criminosa, dovesse costituire un tutt?uno con la ricettazione o il riciclaggio, non opererebbe la clausola di esclusione e si applicherebbe il solo art. 648-ter c.p., in quanto le condotte di cui agli artt. 648 e 648-bis andrebbero considerate come antefatti non punibili. Per contro, nel caso di azioni distinte temporalmente di ricezione o riciclaggio e di impiego di valori, si applicherebbe solo il primo titolo di reato.
???? Entrambe le soluzioni ricostruttive indicate prestano il fianco ad alcuni rilievi critici. Pur partendo da un presupposto comune, la distinzione fra atti esecutivi di un?unica azione e atti integranti condotte distinte, giungono a conclusioni opposte, dimostrando, pertanto, la sostanziale arbitrariet? delle rispettive posizioni in ordine al dettato legislativo. Decisivo appare poi il rilievo che sarebbe di fatto assai complicato riuscire a distinguere le ipotesi nelle quali si sia ricevuto per riciclare e successivamente reimpiegare e quelle nelle quali tale proposito sia maturato in seguito ad una autonoma determinazione.
????? Una diversa posizione ricostruttiva (68) propone un?intepretazione restrittiva delle norme di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., nel caso in cui coincidano con l?ambito di applicazione dell?art. 648-ter c.p., tale che le prime due fattispecie si applicherebbero alle condotte di riciclaggio e di ricettazione dei soli beni di provenienza delittuosa diretta, mentre nel caso di provenienza indiretta prevarrebbe la fattispecie del reimpiego. In altri termini, qualora la condotta del soggetto agente presenti sia i requisiti del reimpiego che quelli del riciclaggio o della ricettazione, l?art. 648-ter non troverebbe applicazione tutte le volte che i proventi reimpiegati siano stati messi a disposizione dell?agente stesso direttamente dagli autori del reato presupposto. Qualora, invece, la ricettazione o il riciclaggio siano stati gi? effettuati da soggetti terzi, troverebbe applicazione, per i successivi ricettori che impieghino i beni ricevuti nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa, la fattispecie di cui all?art. 648-ter.
???? Tuttavia, nonstante il lodevole sforzo ricostruttivo sul piano dogmatico, la tesi sopraindicata non trova riscontro nella pratica (69). Il fenomeno del riciclaggio, invero, non si presenta quasi mai in modo cos? frazionato, ma si propone rappresentato da una strategia unitaria, costituita da un?insieme complesso di operazioni rivolte, al tempo stesso, alla sostituzione,? al trasferimento, o al compimento di altre attivit? volte ad occultare la provenienza illecita dei capitali illeciti e al loro reimpiego produttivo. Risulta, inoltre, difficilmente comprensibile la distinzione tra comportamenti che non differiscono in nulla, se non nel fatto che l?investitore non riceve direttamente i beni dall?autore del reato presupposto.
???? Una recente impostazione dottrinale ha ritenuto configurabile (70) il delitto di reimpiego di valori nel caso in cui l?agente abbia ricevuto il denaro in buona fede, non conoscendone, cio?, la provenienza da delitto, e, maturata tardivamente la consapevolezza della loro origine, lo abbia impiegato in attivit? economiche o finanziarie. Senonch?, accogliendo la tesi appena descritta, la disposizione in esame costituirebbe una norma la cui operativit? sarebbe riservata a casi limitatissimi, e avrebbe, pertanto, una sostanziale pratica inattuazione.
???? Di fronte alle riferite difficolt? applicative dei diversi criteri esaminati, rappresenta probabilmente conclusione preferibile (71), sul piano tecnico-interpretativo, la ricostruzione? in termini letterali della clausola di riserva contenuta nell?art. 648-ter. Sarebbe sostanzialmente da individuare l?ambito di autonoma operativit? dell?articolo in esame nell?ipotesi in cui le condotte, proprie dei reati presupposti di riciclaggio o di ricettazione, siano commesse all?estero, e non rientrino pertanto nell?ambito della giurisdizione del giudice italiano.
????? La disciplina prevista dall?articolo in oggetto per le condotte di reinvestimento dei valori di provenienza illecita, in altri termini, risulterebbe articolata secondo il seguente quadro sinottico: si applicherebbe il disposto di cui all?art. 648-ter, innanzitutto, nei casi in cui l?impiego non presupponga il verificarsi di condotte di riciclaggio o ricettazione; nei casi in cui, invece, l?investimento dei valori presupponga il compimento delle condotte di cui agli artt. 648 e 648-bis, si avrebbero due possibili soluzioni dal punto di vista giuridico: se tutte le condotte si sono verificate nel territorio nazionale, troveranno applicazione le sole disposizioni di ricettazione e di riciclaggio, per effetto della sostanziale unitariet? del contesto di risoluzione criminosa; se, invece, le condotte di ricettazione e riciclaggio si siano svolte fuori dal territorio nazionale, e l?impiego in attivit? economiche o finanziarie sia avvenuto in Italia, troverebbe applicazione senz?altro, per ragione di giurisdizione, la disposizione di cui all?art. 648-ter c.p.?
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Note:
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(1)?? La definizione ? di Pecorella, voce (Sostituzione di) Denaro, in Dig. Disc. Pen., vol. III, p. 368;
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(2)?? In argomento, cfr. Barbiera – Contento, Lotta al riciclaggio del denaro sporco, 1991, p. 670. Dello stesso avviso, anche Zanchetti, Il riciclaggio del denaro proveniente da reato, 1997, p. 448, il quale, in particolare, sottolinea, sotto il profilo sistematico, il duplice inconveniente derivante da una normativa a stratificazione ?alluvionale?, indicando, da un lato, il pericolo di duplicazione delle fattispecie, e dall?altro, il rischio di lacune di tutela, come nel caso del c.d. ?structuring?, consistente nello svolgimento di operazioni su denaro in modo da eludere gli obblighi di segnalazione, ad esempio riducendo l?importo dei capitali impiegati al di sotto della soglia minima per la registrazione della transazione da parte del personale incaricato.
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(3)?? Cos?, Crespi, Stella, Zuccal?, Commentario breve al Codice Penale, 2002, p. 1098; Pisapia, Osservazioni sul diritto di riciclaggio, in Riv. Guardia di finanza, 1980, p. 575; In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 15 aprile 1986, in Giur. It., 1988, p. 164;
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(4)?? In questo senso, Dalia, L’attentato agli impianti e il delitto di riciclaggio, 1979, p. 74; ?Pecorella, voce (Sostituzione di) Denaro, op. cit., p. 366; Toschi, Le disposizioni relative ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilit? di provenienza illecita, favoreggiamento e ricettazione introdotte e modificate dalle ll. nn. 55/90 e 328/93, in Mafia e Criminalit? organizzata, in Giurisprudenza sistematica di diritto penale, diretta da Bricola e Zabrebelsky, 1995, p. 389;
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(5)?? In merito, in giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. II, 1 febbraio 1974, in Cass. Pen., 1975, p. 1123; nonch?, Cass., Sez. II, 27 ottobre 1975, in Cass. Pen., 1977, p. 96; La Suprema Corte del 1975 afferma, in particolare, che la ricettazione per intromissione si consuma nel momento e nel luogo in cui avviene il primo atto di idonea mediazione, a nulla rilevando che il mediatore riesca o meno nel suo intento; con la? conseguenza, sul piano logico-sistematico, che, con il delitto di cui all?art. 648-bis c.p., il legislatore non avrebbe inteso determinare l?anticipazione del momento consumativo del delitto di ricettazione ad una fase prodromica rispetto a quella della ricezione o dell?acquisto, essendo gi? i primi atti di mediazione idonei a determinare la consumazione di quella particolare figura delittuosa di ricettazione data dall?intromissione nella ricezione, nell?acquisto ovvero nell?occultamento.
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(6)?? In questo senso, Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. I, a cura di CONTI, p. 228;
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(7)?? Cfr. Pecorella, voce (sostituzione di) Denaro, op. cit., p. 369;
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(8)?? La Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, impose agli Stati membri di introdurre nella propria legislazione nazionale norme per punire il riciclaggio per il caso in cui le utilit? economiche derivassero da traffico di droga.
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(9)?? Al riguardo, Grosso, Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella prospettiva comunitaria, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1992, p. 1277;
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(10)???? In proposito, PEDRAZZI, L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenienza illecita, in AA.VV., Criminalit? organizzata e risposte ordinamentali. Tra efficienza e garanzia, 1999, p. 367 e ss.;
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(11)???? In tal senso, ZANCHETTI,? Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, op. cit., p. 29; TOSCHI, Commento agli artt. 648bis e ter c.p. ai sensi della legge 328/1993, in Critica del diritto, 1993, p.15 e ss.;
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(12) Sul punto, MARINUCCI – DOLCINI, Codice Penale commentato, parte speciale, art. 648-bis, p. 3610;
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(13) In merito, MARTINO, Commento all?art. 4 della l. 19/08/93 n. 328, in Leg. Pen., 1994, p. 427 e? ss.;
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(14)???? Cfr. TOSCHI, Commento agli artt. 648bis e ter c.p. ai sensi della legge 328/1993, op. cit., p.15 e ss.;
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(15) Cfr. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, op. cit., p. 365;
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(16)???? L?inidoneit? in concreto, di una certa condotta, ad ostacolare l?identificazione dell?origine illecita dei valori, pur escludendo l?applicabilit? dell?art. 648-bis c.p., non comporta di per s? l?irrilevanza sotto il profilo penale del fatto, non impedendo la possibilit? di far ricorso ad altre fattispecie penali, quali la ricettazione, l?incauto acquisto o il favoreggiamento reale.
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(17)???? Sul punto si veda, SEMINARA, L?impresa e il mercato, in AA.VV., Manuale di diritto penale dell’impresa, 1998, p. 521; nello stesso senso FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte speciale, vol. II, I delitti contro il patrimonio, p. 239;
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(18)???? Cos? FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale, p. 536-37; nello stesso senso: ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, sub art. 40/53; GRASSO, Il reato omissivo improprio, p. 137; SGUBBI, Responsabilit? penale per omesso impedimento dell’evento, p. 108 e ss.;
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(19)???? Cfr. MANGIONE, Mercati finanziari e criminalit? organizzata: spunti problematici sui recenti interventi normativi di contrasto al riciclaggio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2000, p. 1102;
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(20)? In merito, REINOTTI, Ricettazione e riciclaggio, in Enc. del Dir., vol. XL, p. 461 e ss.;
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(21)???? Si veda, a tal proposito, Cass., Sez. II, 14 dicembre 1989, in Cass. Pen., 1991, n. 1414; Cass., Sez. II, 27 giugno 1986, in Cass. Pen., 1987, n. 6508; Cass., Sez. II, 16 marzo 1997, in Cass. Pen., 1988, n. 1654.;
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(22)???? In tali termini, DE LUCA, Frode fiscale e Riciclaggio, in Riv. It. Dir.? Proc. Pen., 1992, p. 356; MANTOVANI, Manuale di diritto penale, parte speciale, II volume, p. 207. In senso contrario, ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, op. cit., p. 203, secondo il quale l?accettazione del rischio deve riguardare la condotta del reato e non investire il reato presupposto, in ordine al quale dovrebbe sussistere la piena consapevolezza, potendosi altrimenti aprire la strada a facili presunzioni di dolo eventuale che porterebbero alla punibilit? di fatti che potrebbero in ipotesi essere colposi, quindi penalmente irrilevanti ai fini del disposto di cui all?art. 648-bis c.p., seppur realizzati con la previsione, accompagnata per? dalla successiva esclusione mentale, dell?illiceit?.
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(23)???? Cfr. Cass., Sez. II, 23 settembre 1997, in Cass. Pen., 1998, p. 2621;
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(24)?? Cos? in Cass., Sez. II, 6 aprile 1995, in Giust. Pen., 1996, II, p. 317;
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(25)? Cass., Sez. I, 14 maggio 1996, in Cass. Pen., 1996, p. 499; Cass., Sez. II, 11 giugno 1997, in Cass. Pen., 1998, p. 2620; Cass., Sez. II, 12 novembre 2002, in Cass. Pen., 2003, p. 3435;
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(26)? Limpidamente, per tutti, cfr. PAGLIARO, Principi di diritto penale, Parte speciale, vol III, Delitti contro il patrimonio, 2003, 508;
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(27) Si veda, in merito, DELL?ANNO, Il delitto di <<riciclaggio>>: contrasto tra la previsione normativa e le applicazioni giurisprudenziali, in Cass. Pen., 2003, p. 3436;
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(28)? In tal senso, TRAVAGLINO, Riciclaggio: storia, comparazione, struttura, in Dir. Pen. Proc., 1996, p. 234;
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(29)? Sul punto, DELL?ANNO, Il delitto di <<riciclaggio>>, op. cit., p. 3439;
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(30)? In questo senso, BARTOLI, Cd. ?taroccamento? e delitto di riciclaggio, in Diritto Penale e Processo, 2005, p. 476;
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(31) In argomento, cfr., PECORELLA, voce (Sostituzione di) Denaro, op. cit., p. 370; MORGANTE, Riflessioni su taluni profili problematici dei rapporti tra fattispecie aventi ad oggetto operazioni su denaro o beni di provenienza illecita, in Cass. Pen., 1998, p. 2503;
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(32) In proposito, MUCCIARELLI, Commento all’art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in Legisl. pen., 1993, p. 158 e ss.; VANNINI, Il riciclaggio: doveri e responsabilit? del professionista, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1995, p. 1305 ss.;
(33)???? cfr. MARINUCCI – DOLCINI, Codice Penale commentato, parte speciale, op. cit., p. 3615;
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(34)????? Nitidamente in MAZZOCCO, Attivit? aventi ad oggetto beni di provenienza illecita: casi di concorso apparente tra norme, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1994, p. 517;
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(35)????? Si veda, sul punto, REINOTTI, Ricettazione e riciclaggio, in Enc. del Dir., vol. XL, p. 461;
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(36)????? In tal senso ? orientata la dottrina maggioritaria. Per tutti, si veda, PADOVANI, Diritto penale, 1999, p. 490; in questo senso anche, ANTOLISEI – CONTI, Istituzioni di diritto penale, 2000, p. 83;
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(37)? In proposito, TOSCHI, Gli artt. 648-bis e ter c.p.: repressione vera o apparente?, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1997, p. 804 e ss.; VANNINI, Il riciclaggio: doveri e responsabilit? del professionista, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1995, p. 1303; AMATO, Le recenti modifiche normative nella lotta al riciclaggio dei profitti delle attivit? illecite: nuove prospettive sanzionatorie ed investigative, in Cass. Pen., 1995, p. 1399; MAZZOCCO, Attivit? aventi ad oggetto beni di provenienza illecita: casi di concorso apparente tra norme, op. cit., p. 505;
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(38)?? In giurisprudenza, Cass, Sez. II, 15 aprile 1986, in Giur. It., 1988, p. 164; Cass., Sez. II, 19 settembre 1988, in Giust. Pen., 1990, p. 94; Trib. Busto Arsizio, 13 luglio 1994, n. 137, in Cass. Pen., 1995, p. 787 e ss.;
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(39) Sul punto, Moccia, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta del sistema penale italiano, in?? Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1995, p. 746; Mantovani, Concorso e conflitto di norme in diritto penale, 1966, p. 199; De Francesco, Lex specialis, 1980, p. 49; Id., voce Concorso apparente di norme, in Dig. Disc. Pen., vol. II, 1988, p. 422; VASSALLI, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. del Dir., vol. II, p. 512;
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(40) In tal senso, TURONE, Le tecniche di contrasto del riciclaggio, in Cass. Pen., 1993, p. 2960; ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, 1997, p. 357; MUSCATIELLO, Associazione per delinquere e riciclaggio: funizioni e limiti della clausola di riserva, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1996, p. 40;
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(41)?? In questo senso, Bersani, Il reato di riciclaggio tra nuovi provvedimenti legislativi e criminalit? economica, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1993, p. 71, e SPagnolo, L’associazione di tipo mafioso, 1993, p. 122;
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(42) Sul punto, cfr. Pecorella, voce (sostituzione di) Denaro, op. cit., p. 370; sullo stesso argomento, cfr. Zanchetti, voce Riciclaggio, in Dig. Disc. Pen., vol. XII, p. 206;
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(43) Secondo Mantovani, Concorso e conflitto di norme in diritto penale, op. cit., p. 326, ? da escludere che ci si trovi di fronte ad un postfactum, venendo in considerazione in ipotesi di questo tipo, in realt?, solo un postfactum in senso atipico, mancando la condotta di reale contenuto offensivo, in quanto? espresso totalmente gi? dal reato principale. In senso contrario, De Francesco, Lex specialis, op. cit., p. 193, secondo cui tale ragionamento condurrebbe a ritenere non meno atipica la condotta dell?istigatore o dell?agevolatore, con conseguente non punibilit? di questi ultimi. Per evitare tale inaccettabile privilegio nei confronti del terzo, afferma l?Autore, risulta logicamente necessario negare che il contributo possa qualificarsi in termini di atipicit?, a meno di non voler creare lacune nella garanzia di tutela dei beni giuridici sottesi alle norme incriminatrici.
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(44) Per tale aspetto, si veda, Mantovani, Concorso e conflitto di norme in diritto penale, op. cit., p. 320; in senso conforme, CONTI, Concorso apparente di norme, in Nov. Dig. It., vol. III, p. 1007;
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(45) Frosali, Concorso di norme e concorso di reati, 1971, p. 530; MORO, Unit? e pluralit? di reati, 1951, p. 84;
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(46)? Pagliaro, voce Concorso di norme (diritto penale), in Enc. del dir., vol. VIII, p. 551;
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(47)? Vassalli, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. del dir., p. 510;
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(48) In merito, Padovani, Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1995, p. 644 e ss.; in senso conforme, Pedrazzi, voce Mercati finanziari (disciplina penale), in Dig. Disc. Pen., vol. VII, 1993, p. 656; e Zanchetti, voce Riciclaggio, op. cit., p. 205;
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(49) Cfr. Muscatiello, Associazione per delinquere e riciclaggio: funzioni e limiti della clausola di riserva, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1995, p. 146. L?Autore rileva che l?allargamento dello spettro dei reati presupposto, operato con le riforme legislative, subirebbe un?insolita restrizione, qualora si ritenessero esclusi i casi in cui la ricchezza illecita promani direttamente dal reato-mezzo di associazione per delinquere.
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(50) Cfr. Muscatiello, op. cit., p. 148. Contra, Zanchetti, voce Riciclaggio, op. cit., p. 207, il quale sostiene che il cumulo, tra l?imputazione per il reato associativo e quella per i successivi fatti di riciclaggio o di impiego di beni, pu? avere luogo solo nei casi in cui il denaro provenga da uno dei delitti-scopo dell?associazione criminale ai quali il partecipe-riciclatore non abbia contribuito. Sicch?, secondo l?Autore, la partecipazione al delitto dal quale il capitale proviene obbliga l?interprete ad escludere il concorso di reati. L?opinione appena ricordata sembra, tuttavia, in contrasto con le conclusioni dello stesso autore in ordine all?autonoma carica offensiva, rispetto al bene, tutelato dall?ordinamento penale, costituito dall?ordine economico, da parte dei delitti di riciclaggio e di impiego.
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(51) Cfr. Mantovani, Concorso e conflitto di norme, op. cit., p. 591;
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(52) Cfr. Muscatiello, op. cit., p. 149; Bersani, Il reato di riciclaggio, op. cit., p. 81; Spagnolo, L’associazione di tipo mafioso, 1993, p. 122;
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(53) A tale direttrice ricostruttiva della clausola di riserva fa riferimento, per negarla recisamente, ?Zanchetti, Il riciclaggio del denaro proveniente da reato, op. cit., p. 350;
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(54) Sul punto cfr. Zanchetti, Il riciclaggio del denaro proveniente da reato, op. cit., p. 22;
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(55) Contra, Zanchetti, Il riciclaggio del denaro proveniente da reato, op. cit., p. 355, secondo il quale il cumulo delle responsabilit? a titolo di concorso nel reato presupposto e di riciclaggio pu? ammettersi nel solo caso in cui il denaro investito provenga da un reato-scopo di un?associazione per delinquere e il socio riciclatore risulti, ad esso, estraneo.
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(56) Cfr. Visconti, Il concorso esterno nell’associazione mafiosa: profili dogmatici ed esigenze di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1303, De Francesco, Dogmatica e politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1267;? Hanno manifestato contrario avviso rispetto alla configurabilit? del concorso esterno in associazione di stampo mafioso: Muscatiello, Il concorso esterno nelle fattispecie associative, 1995, p. 48; Contento, Il concorso nei reati associativi e plurisoggettivi, in La Riforma della parte generale del codice penale. Concorso di persone nel reato, 1983, p. 10; Insolera, Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, 1986, p. 143; Siracusano, Il concorso di persone e le fattispecie associative, in Cass. Pen., 1986, p. 1872;
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(57) Cfr. Zanchetti, Il riciclaggio del denaro proveniente da reato, op. cit., p. 357;
(58) In merito, Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Parte speciale, vol. IX, p. 1042, il quale fa, tuttavia, salvi – affermando la sussistenza di concorso di persone e non responsabilit? per il delitto accessorio di riciclaggio – i casi di preventivo accordo di successiva cooperazione nell?impiego del denaro illecitamente acquisito, sebbene l?opera del terzo sia prestata dopo la consumazione del reato principale.
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(59) In dottrina, cfr. Pecorella, voce (sostituzione di) Denaro, op. cit., p. 371; nonch? Dalia, L’attentato agli imputati e il delitto di riciclaggio, op. cit., p. 77. In giurisprudenza, l?orientamento ? recentemente espresso da Cass., 17 novembre 1984, in Giust. pen., 1985, II, p. 134;
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(60) Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, in Foro it., 1994, II, p. 437. Nella motivazione della sentenza, i giudici di legittimit? manifestano con chiarezza di condividere l?indirizzo prevalente in dottrina che nega la necessit?, nel concorso di persone nei reati a dolo specifico, della sussistenza in capo a ciascun partecipe di quella particolare ulteriore volont?. Sul punto, si veda, Picotti, Il dolo specifico, 1993, p. 611 e Ardizzone, In tema di aspetto subiettivo di concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 51;
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(61) In questo senso, MORGANTE, Riflessioni, op. cit., p. 2504;
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(62)?? In merito, si veda, COLOMBO, Il riciclaggio, 1990, p. 122; ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, op. cit., p. 455;
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(63)?? FIANDACA-MUSCO, Diritto Penale, parte speciale, vol. II, I delitti contro il patrimonio, p. 244; D?AMBROSIO, Riciclaggio, l?esperienza italana, in Cass. Pen., 1995, p. 1099;
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(64)?? ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, op. cit., p. 455;
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(65)?? In tal senso MAZZACUVA, Commento agli artt. 23 e 24 della L. 55/1990, in Leg. Pen., 1991, p. 502 e ss.;
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(66)?? Per tale impostazione, si veda quanto rilevato da TOSCHI, Gli artt. 648-bis e ter c.p.: repressione vera o apparente?, in Cass. Pen., 1995, p. 813;
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(67)?? In tal senso, PECORELLA, Sostituzione del denaro e riciclaggio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1991, p. 1239;
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(68)?? Trib. Busto Arsizio, 13 luglio 1994, n. 137, in Cass. Pen., 1995, p. 787 e ss; Cass., Sez. VI, 25 agosto 1995, n. 9090, in Foro It. Rep., 1996, n. 39;
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(69)?? In tal senso AA.VV., La difficile lotta al riciclaggio, 1992 (Atti del convegno <<Riciclaggio e criminalit? economica: stato di attuazione della legge 179/1991>>);
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(70)?? Si veda, VANNINI, Il riciclaggio: doveri e responsabilit? del professionista, in Riv. Trim. Dir. Pen. Eco., 1995, p. 1305;
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(71)?? Tesi riportata da TOSCHI, Gli artt. 648-bis e ter c.p.: repressione vera o apparente?, op. cit., p. 813.
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