Adempimenti sanitari
Fino al 31 marzo i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto e che accedono al territorio nazionale:
- devono effettuare un tampone molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso;
- nei 5 giorni successivi al tampone devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente;
- possono utilizzare i mezzi di trasporto (di cui all’art. 9-quater, c. 1, d.l. n. 52/2021, convertito con modificazioni, dalla l. n. 87/2021) per raggiungere le strutture di cura e assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza;
- possono accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle 48 ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- hanno l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto, fornite e distribuite presso i punti di erogazione dei tamponi;
- nelle more dell’emissione del certificato verde “rafforzato”, sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate, ovvero presso abitazioni private messe a disposizione.
Somministrazione dei vaccini
Al punto di ingresso, o comunque entro i 5 giorni successivi dall’ingresso, devono essere garantite le misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini anti:
- Covid-19,
- difterite,
- tetano,
- pertosse,
- poliomielite.
Conseguentemente alla somministrazione di detti vaccini, secondo le istruzioni dettate dell’Ordinanza, sarà necessario procedere tempestivamente all’offerta del vaccino anti:
- morbillo,
- parotite,
- rosolia,
e al test di screening per la tubercolosi, valutando anche le altre vaccinazioni e la necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.
Modello operativo
Il Capo del Dipartimento della protezione civile deve assicurare il coordinamento degli interventi (di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 872/2022) tramite l’istituzione, con proprio provvedimento, di una struttura di coordinamento con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Tale struttura di coordinamento nazionale promuove l’attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.
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