Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, riduzione del numero dei parlamentari
Il progetto di iniziativa legislativa popolare
È attualmente all’esame del Parlamento, ed è stata già approvata dall’Assemblea della Camera in prima deliberazione, la proposta di legge di modifica costituzionale dell’articolo 71 della Costituzione, modifica che è dettata dall’interesse del legislatore ad introdurre una particolare forma di iniziativa legislativa popolare, definita dalla dottrina come “rinforzata” e che può essere confermata attraverso l’approvazione di un referendum popolare.
Nello specifico, all’articolo 71 Cost. verrebbero aggiunti cinque nuovi commi mediante modifica costituzionale, che si incorporerebbero ai due già presenti, lasciati immutati dalla riforma. In questo modo si prevede che quando una proposta di legge è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione. Vincolando così il Parlamento a dare una risposta concreta e non condannando i progetti legislativi popolari alle inerzie del potere legislativo e d’altro canto rafforzando quel rispetto dell’istituto di democrazia diretta già tutelato in Costituzione. Il progetto di riforma continua poi, prevedendo all’iniziativa legislativa popolare alcuni limiti, sottratti alla volontà generale: il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale, se è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.
Inoltre, proceduralmente viene previsto un quorum costitutivo che nel progetto si limita a un solo quarto del corpo elettorale, oltre al necessario quorum deliberativo per l’adozione della proposta di legge: la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.
Inoltre si prevede un passaggio tipico della democrazia svizzera, che in Costituzione prevede la possibilità di sottoporre al voto degli elettori un controprogetto di elaborazione non popolare, ma questa volta parlamentare, rimettendo la scelta all’arbitrio dell’elettore: se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l’elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati, è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti.
Nella proposta di modifica dell’articolo 71 si fa poi riferimento alla previsione di una riserva di legge assoluta (per la precisione una riserva rinforzata e d’assemblea) dove una futura legge del parlamento sarà chiamata a definire nel dettaglio il presente istituto di democrazia diretta. La legge, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere, disciplina l’attuazione del presente articolo, il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, nonché la sospensione del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.
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La modifica del referendum abrogativo
Contestualmente alla modifica dell’articolo 71 della Costituzione, è prevista la riforma anche dell’art. 75 Cost. nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto per l’approvazione della proposta soggetta a referendum abrogativo. La proposta di modica dell’art. 75 Cost. non riguarda in realtà tutto l’articolo, ma solamente il quarto comma dove alla previsione attuale “la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi” si sostituisce “La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.” Come nel caso sopracitato dell’art 71 Cost., anche per il referendum abrogativo il quorum costitutivo verrebbe abbassato dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale a un quarto dello stesso, consentendo in questo modo di raggiungere più facilmente il numero di elettori richiesto per dichiarare valida la consultazione referendaria.
Infine, si prevede la modifica della legge costituzionale n. 1 del 1953 con l’attribuzione alla Corte costituzionale della competenza sul giudizio di ammissibilità sul referendum previsto dal nuovo art. 71 della Costituzione. E nello specifico la Corte costituzionale è chiamata a giudicare prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno duecentomila firme. La Corte costituzionale giudica altresì sull’ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere.
È questo quanto risulta dapprima dall’esame in sede referente e poi in Assemblea della Camera delle abbinate proposte di legge C. 726 Ceccanti e C. 1173 D’Uva che adesso passa all’esame del Senato.
La riduzione del numero dei parlamentari
Sulla scorta delle modifiche costituzionali in corso occorre poi ricordare che anche il Senato ha approvato in prima deliberazione una proposta di legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari . L’esame del provvedimento è ora alla Camera in attesa di essere discusso (C. 1585).
Anche questa proposta di legge costituzionale prevede la modifica di alcuni articoli della Costituzione: dapprima l’art. 56 Cost. dove al secondo comma il numero di «seicentotrenta» deputati è sostituita da: «quattrocento» e «dodici» è sostituito con «otto»; allo stesso modo il successi art. 57 Cost. subisce una riduzione da « trecentoquindici» a «duecento» e «sei» è sostituita da «quattro». Il secondo comma dell’art. 59 Cost. viene poi interessato dalla modifica costituzionale, dove la nuova disposizione prevede che «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».
Ovviamente, qualora anche questa proposta di legge costituzionale venisse adottata, me modifiche di applicherebbero a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
Entrambe le iniziative sono richiamate nel programma del Governo sulle riforme costituzionali illustrato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2018.
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