Art. 1 Campo di applicazione
1. La presente legge prescrive misure per la tutela da molestie morali e violenze psicologiche dei lavoratori nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività, privati o pubblici, comprese le collaborazioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla mansione o dal grado ricoperto dal lavoratore.
Art. 2 Definizioni
1. Agli effetti della presente legge, per molestie morali e violenze psicologiche nell’ambito del posto di lavoro, si intendono le azioni, esercitate esplicitamente con modalità lesiva, che sono svolte con carattere iterativo, sistematico e con intenzionalità punitiva.
2. Gli atti persecutori e di grave maltrattamento, la comunicazione verbale distorta e critica, anche di fronte a terzi, le molestie sessuali, la lesione dell’immagine personale e professionale, le offese alla dignità personale, attuati da superiori, pari grado, inferiori, o dal datore di lavoro, per avere il carattere di molestia morale e di violenza psicologica, devono avere il fine di emarginare, discriminare, screditare, o, comunque, recare danno al lavoratore nella propria carriera, nella posizione professionale acquisita, nella personalità e nella dignità, e nel rapporto con gli altri, attraverso la rimozione da incarichi, la esclusione dalla comunicazione e dalla informazione aziendale, la svalutazione sistematica dei risultati. Sono altresì considerati atti persecutori: il sabotaggio del lavoro, quando viene svuotato dei contenuti, la privazione degli strumenti necessari a svolgere l’attività, il sovraccarico di lavoro, l’attribuzione di compiti di impossibile realizzazione, ovvero l’attribuzione di compiti molto al di sotto o molto al di sopra della qualifica e preparazione professionali e delle condizioni fisiche e di salute del lavoratore. Sono inoltre considerate persecutorie anche le azioni sanzionatorie, se immotivate, quali visite fiscali, di idoneità, contestazioni o trasferimenti in sedi lontane, rifiuto di permessi, di ferie o trasferimenti, con la finalità e la conseguenza dell’estromissione del soggetto dal proprio posto di lavoro.
3. Il danno all’integrità psico-fisica provocato dai comportamenti ed atti di cui ai commi 1 e 2 è rilevante, ai fini della presente legge, quando comporta la riduzione della capacità lavorativa fino a stati invalidanti, disturbi psichici, quali la depressione, il disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress e disturbi psicosomatici.
Art. 3 Prevenzione
1. Alfine di prevenire i casi di molestie morali e di violenze psicologiche e alfine di individuare le condizioni o i sintomi di cui all’articolo 2, i datori di lavoro, pubblici e privati, in collaborazione con le organizzazioni sindacali aziendali e con le aziende sanitarie locali, organizzano iniziative periodiche di informazione dei dipendenti.
2. In concorso con le aziende sanitarie locali, annualmente il datore di lavoro organizza corsi per i dirigenti preposti alla gestione del personale, durante i quali sono illustrati gli effetti devastanti delle molestie morali e delle violenze psicologiche sulla persona che la subisce ed il danno economico che ne deriva all’azienda.
3. E’ fatto obbligo di partecipazione ai corsi di cui al comma 2 anche al medico competente ed al rappresentante alla sicurezza, di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Del servizio di prevenzione e protezione delle aziende di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, fa parte uno specialista in materia
Art. 4 Informazione
1. Nelle riunioni periodiche di cui all’articolo 3, improntate alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti aziendali e professionali sono fornite ai lavoratori informazioni relative alle qualifiche, alle mansioni, alle assegnazioni degli incarichi e ai trasferimenti, nonché agli altri aspetti organizzativi rilevanti ai fini della presente legge.
2. Il datore di lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora siano denunciati i comportamenti di cui all’articolo 2 da singoli o da gruppi di lavoratori o su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero del rappresentante alla sicurezza, hanno l’obbligo di accerta re tempestivamente i fatti.
3. Accertati i fatti di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto a prendere provvedimenti per il loro superamento. A tale fine vengono sentiti anche i lavoratori dell’area aziendale interessata.
4. L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi i e 2 da parte del datore di lavoro costituisce violazione dell’articolo 2087 del codice civile.
5. Ad integrazione da quanto disposto dall’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a due ore di assemblea annuale, al di fuori dell’orario di servizio, per trattare il tema delle molestie morali e delle violenze psicologiche nei luoghi di lavoro.
Art. 5 Azioni di tutela giudiziaria
1. Ogni lavoratore che abbia subito molestie morali e violenze psicologiche nel luogo di lavoro e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il tentativo di conciliazione contemplato dall’articolo 410 del codice di procedura civile, ove del caso, anche con l’ausilio delle rappresentanze aziendali, là dove esistenti. Il procedimento è regolato dall’articolo 413 del codice di procedura civile.
2. Il giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.
3. Qualora la vittima di molestie morali e violenze psicologiche ritiene di dover ricorrere in giudizio, le procedure hanno carattere di urgenza, e si applica l’art. 700 del codice di procedura civile.
Art. 6 Pubblicità del provvedimento del giudice
1. Su richiesta della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione sia data informazione ai dipendenti, mediante una lettera del datore di lavoro, omettendo il nome della persona oggetto di molestie morali e violenze psicologiche.
Art. 7 Responsabilità disciplinare
1. Nei confronti di coloro che pongono in essere atti e comportamenti previsti all’articolo 2, può essere disposta, da parte del datore di lavoro o del superiore, una sanzione disciplinare prevista dal contratto collettivo di lavoro. La stessa soluzione può essere applicata a chi denuncia fatti inesistenti, alfine di ottenere vantaggi personali.
Art. 8 Nullità degli atti discriminatori
1. Tutti gli atti discriminatori di cui all’articolo 2 sono nulli.
Art. 9 Istituzione di centri regionali per la prevenzione, la diagnosi e
la terapia dei disturbi da disadattamento lavorativo
1. Ogni regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce un centro per la prevenzione, la diagnosi e la terapia dei disturbi di disadattamento lavorativo. Il centro è diretto da un dirigente medico psichiatra di adeguata esperienza in materia di disturbi di disadattamento lavorativo. Il centro ha carattere sovradistrettuale ed anche ai fini contrattuali è riconosciuto quale struttura complessa.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato dal Ministro della salute un regolamento generale recante i criteri generali dell’organizzazione dei centri regionali per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie da disadattamento lavorativo.
Art. 10 Tutela del benessere del lavoratore
1. All’articolo 2087 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed il loro benessere fisico, psichico e sociale”.
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