Proposta di modifica della legittima difesa presentata dall’On. Molteni ed altri

Scarica PDF Stampa
In data 23 marzo del 2018, è stata presentata dal Deputato On. Molteni (più altri deputati) una proposta di legge (numerata C. 274) con cui si vuole modificare l’art. 52 del c.p. che, come è noto, regola la legittima difesa.

Oltre a tale modifica, come vedremo da qui a poco, questo progetto di legge contiene altre previsioni normative.

Posto ciò, prima di esaminare tale proposta di legge, si evidenzia, come si evince dalla relazione di accompagnamento che precede la proposta in questione, che la decisione di riformulare l’art. 52 del c.p. discende dalla considerazione secondo la quale è “necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l’impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine” rilevandosi al contempo che, invece, la “norma dell’articolo 52 del codice penale appare (…) insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa”; ebbene, proprio in tale ottica, i parlamentari, che hanno firmato questa proposta di legge, evidenziano la necessità di modificare la proporzionalità tra difesa e offesa nel senso di contemplare, “sulla falsariga di un’analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per gli atti diretti a respingere l’ingresso, mediante effrazione, di sconosciuti in un’abitazione privata ovvero presso un’attività commerciale professionale o imprenditoriale con violenza o minaccia di uso di armi.”.

E infatti, il presente progetto di legge dispone, all’art. 1, che all’“articolo 52 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Operandosi in tal guisa, dunque, si introduce in effetti una presunzione ex lege di legittima difesa ricorrendo detta causa di giustificazione ogniqualvolta l’aggredito abbia posto in essere un atto finalizzato a respingere l’ingresso o l’intrusione mediante effrazione o l’intrusione contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, ovvero in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Chiarito ciò, si è voluto altresì reprimere maggiormente il delitto di furto in abitazione e furto con strappo, prevedendo, stante quanto previsto dall’art. 2 di questo disegno di legge, la sostituzione dell’art. 624 bis c.p. con il seguente: «Art. 624-bis. – (Furto in abitazione e furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 20.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 20.000 a euro 30.000 se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Con tale nuova formulazione dell’art. 624-bis c.p., come si evince nella relazione di accompagnamento di questo progetto di legge, si è addivenuti a emendare la versione previgente di questa norma incriminatrice nel senso di: a) prevedere un aumento del minimo edittale e del massimo nel senso di stabilire la reclusione da un minimo di cinque anni a un massimo di otto anni e la multa da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 20.000 euro e, conseguentemente, “per l’ipotesi aggravata di cui al comma 3 del medesimo articolo si prevede un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 20.000 euro a un massimo di 30.000 euro”; b) contemplare che “tutte le circostanze aggravanti – comuni o speciali – applicabili al furto in abitazione o con strappo non possano soccombere rispetto alle circostanze attenuanti”.

Inoltre, “allo scopo di rendere effettive le misure proposte”, è stato mutato, in caso di condanna, l’articolo 165 del codice penale, “prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno” nonché sono stati esclusi i benefici stabiliti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento penitenziario per coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall’articolo 624-bis del codice penale” e infatti, per un verso, l’art. 3 di questo progetto legislativo stabilisce che all’“articolo 165 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis del codice penale, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risana-mento del danno alla persona offesa»”, per altro verso, l’art. 4 sempre di siffatto disegno di legge dispone che all’“articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: « 09-octies» è inserita la seguente: «, 624- bis»””.

Delineati i tratti salienti che connotano questa proposta legislativa, non resta dunque che monitorare l’iter legislativo di questo disegno di legge al fine di verificare se esso verrà effettivamente approvato dal Parlamento.

Volume consigliato

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento