Proroga del contratto pubblico

Redazione 02/10/18
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La questione attinente la proroga del contratto pubblico da parte della Pubblica Amministrazione è stata vagliata dal Tar Lazio.

Il Tribunale con un’apposita pronuncia ha stabilito che una clausola apposita della legge speciale che prevede la proroga del rapporto è da considerarsi come condizione necessaria, ma non sufficiente, dell’atto di proroga del contratto.

Ragioni in fatto

La società M. A. e Figli S.r.l. ha agito per l’annullamento degli atti, con i quali l’amministrazione comunale di Ladispoli ha disposto l’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 del d. lgs. n. 50 del 2016, dell’incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara, a partire dal 07/01/2019.

Il Comune di Ladispoli si è costituito in giudizio, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per il rigetto del gravame in quanto infondato.

Ragioni in diritto

Il Tribunale chiarisce che se l’Amministrazione decide per la proroga del rapporto, la determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’Ente ritiene di discostarsi dal principio generale. E’ noto infatti che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato  dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari n. 00755/2014, confermata da Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 con cui si è affermato che “La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”).

Il principio generale evidenziato dal Tar Lazio è quello che esclude tout court l’autonomia contrattuale nella proroga dei contratti pubblici. La proroga, in sostanza, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali.

L’ art. 106 del D.lgs 50/2016 rubricato “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” costituisce l’unica eccezione al difetto di proroga automatica.
Sul punto, Collegio ritiene che :”la proroga nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro e, alla luce delle pronunce dell’ Anac e del Consiglio di Stato “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882)”.

La decisione del Tar

Il Tar Lazio si concentra quindi sul funzionamento delle clausole di proroga e sulle condizioni per la loro operatività, stabilendo che l’indizione di una nuova procedura non deve essere motivata, come invece avviene in maniera analitica per la proroga.
La clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, infatti, all’Ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto.

 

Sentenza collegata

62071-1.pdf 125kB

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