Prostituzione: come leggerla per contrastarla

Balbo Paola 18/12/08
Se ci richiamiamo al codice penale ricordiamo che gli artt. 527 e 529 definiscono e puniscono il reato di ‘atto osceno’ritenendo che “agli effetti della legge penale, si considerino ‘osceni’ gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore” (art. 529, comma 1, c.p.) e che pertanto ‘chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 390” (art. 527) c.p.)”.
Se dottrina e giurisprudenza hanno riletto negli anni i due concetti di ‘comune sentimento’ e di ‘pudore’ e se si potrebbe concordare che si tratta di nozioni destinate a modificarsi con il mutare della società intesa in senso ampio, ciò non toglie che non si possa derogare da riflessioni circa le conseguenze che date proposte legislative potrebbero determinare in termini di tutela del ‘pudore’ specie nel caso in cui ciò causi da un lato l’annullamento delle garanzie personali con l’applicazione indiscriminata  dell’espulsione di donne e minori ponendoli nuovamente nelle mani di coloro che già li hanno sfruttati – anzi ci troviamo di fronte ad una chiara violazione di altre disposizioni nazionali e sovrannazionali in materia di traffico di esseri umani, asilo e immigrazione ; dall’altro giungendo in misura indiretta ad abrogare una fattispecie penale riducendo a contravvenzione un fatto che sarebbe altrimenti punibile anche penalmente e comunque dimostrando la non volontà di combattere il problema nella sua complessità e nelle sue implicazioni.
Valutazioni sul disegno di legge presentato dal Ministro per le pari opportunità Carfagna[1] avevano già dato modo di rilevare la relativa superficialità circa le ricadute che certe scelte avrebbero causato sui minori non accompagnati. Si potrebbe aggiungere che lo stesso disegno di legge finisce, nella sua formulazione, per svuotare di contenuto ed abrogare implicitamente la fattispecie penale di atti osceni in luogo pubblico, proprio attraverso l’applicazione della misura contravvenzionale dell’arresto e/o dell’ammenda ai ‘clienti’[2].
La pubblicazione della proposta inglese ci consente di completare, confronto alla mano sul tenore delle valutazioni che potrebbero e nel caso di specie parrebbe siano state fatte, a fronte di questo dilagante fenomeno della prostituzione. La domanda che è stata in certo modo posta alla base della riflessione trasposta nella proposta di legge è stata la seguente: “Perché le leggi criminalizzano le prestazione sessuali e non la domanda? In altre attività quali lo spaccio di droga, l’offerta e la domanda sono penalizzate”. Parte delle disposizioni legislative vigenti nel Regno Unito e, per la Scozia il nuovo disegno di legge, condannano fermamente le donne fatte oggetto di traffico nel Regno Unito o qualunque donna che sia stata costretta con la forza o indotta in qualche modo alla prostituzione. Ove vengano prese in un ‘bordello’ sono considerate autori di reato ed in quanto tali condannati al carcere o, più semplicemente, la donna fatta oggetto di traffico viene espulsa verso il paese di provenienza o di origine per diventare nuovamente merce oggetto di traffico da destinare ad altro mercato in altro Stato. In Svezia, una legge del 1999 ha invertito l’approccio al problema ottenendo una deflazione del fenomeno in misura consistente avendo introdotto il concetto che le prostitute sono vittime della violenza maschile, di conseguenza rendendo fattispecie penale gli autori del traffico delle stesse e i destinatari. Paesi come Germania, Australia e Paesi Bassi, che hanno legalizzato il fenomeno, non possono tuttavia nascondere che ciò non è stato sufficiente a ridurre il problema di fondo del traffico e della violenza sulle donne destinate al mercato della prostituzione.
Nel Prostitution (Public Places) (Scotland) Bill si legge che commettono reati collegati alla prostituzione (i) le persone che, allo scopo di far prostituire (costringere alla prostituzione) ovvero ottenere le prestazioni di una persona costretta alla prostituzione, sollecitino in un luogo pertinente in tale maniera o in tali circostanze che una persona ragionevole potrebbe considerarlo causa di allarme, reato o violenza; (ii) le persone che in luogo idoneo per lo stesso scopo indugino in modo tale o in tali circostanze che una persona ragionevole potrebbe considerarlo causa di allarme, reato o violenza (art. 1). La nuova proposta di legge[3] propone di introdurre una multa pari a 1000 sterline, la segnalazione nel casellario giudiziale.
Si tratta di un tentativo di approccio che partendo da una lettura informata delle realtà legislative ad oggi presenti in diversi Paesi europei e non solo, cerca di applicare ad una realtà di difficile gestione una chiave interpretativa che cerchi di colpire alla fonte ingenti introiti economici e la criminalità organizzata che dietro il singolo caso gestisce un vero e proprio racket collegato al fenomeno dell’immigrazione spesso clandestina, alla tratta degli esseri umani e a tutti i correlati fenomeni criminogeni e criminali che alla prostituzione di accompagnano. 
 


[1] P. BALBO, La Legge Merlin e le sue sorelle, http://www.altalex.com/index.php?idnot=43012   (29/09/2008)
[2] Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1079
 
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)
    1. All’articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da euro 200 a euro 3.000.
    Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta».
Art. 2.
(Prostituzione minorile e rimpatrio assistito)
    1. L’articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
    «Art. 600-bis. – (Prostituzione minorile). – È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
        a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
        b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
    Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.
    Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da un terzo a due terzi».
    2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.
Art. 3.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione)
    1. All’articolo 416 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo».
Art. 4.
(Norme finanziarie e abrogazioni)
    1. Dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    2. L’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è abrogato.
[3] Sex & the citizens: New prostitution laws explained, in The Independent,  http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sex–the-citizens-new-prostitution-laws-explained-1026318.html?startindex=30

Balbo Paola

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