Protocollo Italia-Albania: novità su trasferte di avvocati e interpreti

Lorena Papini 28/08/24
Allegati

Il 27 agosto 2024 sono entrate in vigore nuove norme che regolano il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per avvocati e interpreti che assistono i migranti in Albania, nell’ambito dell’accordo siglato tra Italia e Albania. Questo accordo, volto a rafforzare la collaborazione in materia migratoria, prevede la possibilità di trasferire richiedenti asilo e migranti intercettati nel Mar Mediterraneo in centri di accoglienza situati in Albania, pur rimanendo sotto la giurisdizione italiana.

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Indice

1. Il contenuto del decreto per le spese di avvocati e interpreti in Albania


Il decreto, emanato dal Ministero della Giustizia in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce che gli avvocati e interpreti che devono recarsi in Albania per assistere i migranti hanno diritto a un rimborso massimo di 500 euro. Questo importo è destinato a coprire esclusivamente le spese documentate di trasporto, alloggio e vitto durante le trasferte necessarie per partecipare alle udienze, qualora la presenza fisica sia indispensabile e non sia possibile una partecipazione telematica o il rinvio dell’udienza.
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2. Le critiche dal mondo del diritto


Il provvedimento ha suscitato diverse critiche da parte delle autorità giuridiche italiane. Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF), pur apprezzando l’intento del decreto, ha espresso preoccupazioni sulla sua applicabilità. Greco sottolinea la mancanza di chiarezza sul raggio d’azione dell’assistenza legale e sui tipi di procedimenti coperti dal patrocinio a carico dello Stato, specialmente nei casi penali dove i tempi di intervento sono molto stretti. Secondo Greco, il tetto di 500 euro potrebbe non essere sufficiente per coprire tutte le spese necessarie, mettendo a rischio l’effettività del diritto di difesa.
Anche Francesco Petrelli, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, ha criticato il limite di spesa, definendolo “troppo modesto” per garantire un’effettiva tutela del diritto di difesa. Petrelli ha sottolineato che la delocalizzazione dei centri di trattenimento dei migranti costituisce una violazione del diritto di difesa, rendendo difficile il contatto diretto tra migranti e i loro difensori legali. Ha inoltre evidenziato il rischio di violare le norme dell’Unione Europea e di creare problemi di gestione sia giuridica che operativa.

3. L’opinione dell’Organismo Congressuale Forense


Accursio Gallo, segretario dell’Organismo Congressuale Forense, ha espresso una posizione fortemente contraria alla delocalizzazione dei processi in Albania. Secondo Gallo, il tetto massimo di spesa previsto dal decreto mina il diritto di difesa e rappresenta un rischio elevato di violazione dei diritti fondamentali. Gallo sostiene che i processi dovrebbero svolgersi in Italia, riducendo così i costi e i rischi associati alla gestione dei procedimenti all’estero.

4. Conclusioni


Le nuove norme introdotte con il protocollo Italia-Albania mirano a regolare le trasferte di avvocati e interpreti che assistono i migranti in Albania. Tuttavia, le critiche sollevate dalle principali autorità giuridiche italiane evidenziano potenziali problemi legati alla limitatezza dei rimborsi e alla complessità di gestire processi legali a distanza. Resta da vedere come queste norme influenzeranno concretamente il diritto di difesa dei migranti e la gestione dei procedimenti legali correlati.

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