In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.
Decisione: Sentenza n. 38618/2019 Cassazione Penale – Sezione 4
In tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.
L’onere della prova dell’imputato di dimostrare il contrario può sorgere solo in conseguenza del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell’espletamento delle dovute verifiche dell’etilometro.
Osservazioni
Il Collegio ha ritenuto di modificare l’orientamento seguito in precedenza, che privilegiava le esigenze di tutela della sicurezza stradale rispetto all’interesse dell’imputato a ottenere tutela nei casi di accertamenti automatici effettuati con apparecchi quali autovelox o etilometri.L’orientamento tradizionale di ritenere sufficiente l’omologazione dell’apparecchio ha comportato il gravoso onere per il privato, sia in sede civile sia penale, di dimostrare la sussistenza, nel caso concreto, di un difetto di funzionamento, prova che appare tanto più difficoltosa in considerazione della disponibilità dell’apparecchio in capo alla pubblica amministrazione.
La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 D. Lgs. n. 285 del 1992, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni del limite di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura: la Corte costituzionale enunciava un canone di razionalità pratica, e mostrava di considerare indispensabile la (prova della) revisione del medesimo.
Quindi sotto il profilo processuale, l’accusa deve provare i fatti costitutivi del fatto reato, mentre spetta all’imputato dimostrare quelli estintivi o modificativi di una determinata situazione, rilevanti per il diritto; in concreto, la parte che allega un fatto (nella specie: superamento del tasso alcolemico), affermandolo come storicamente avvenuto, deve introdurre nel processo elementi di prova.
Volume consigliato
Giurisprudenza rilevante
- Cass. 12403/2019
- Cass. 1921/2019
- Cass. 12265/2015
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