Il creditore del condominio non è onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini
riferimenti normativi: art 63 disp. att. c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. III, Sentenza n. 20590 del 27/06/2022
1. La vicenda
Un appaltatore che aveva svolto opere di manutenzione presso un caseggiato richiedeva e otteneva dall’amministratore un prospetto contabile con indicazione dei condomini morosi e dell’ammontare del debito di ciascuno di essi.
Successivamente richiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti di un condomino, che non aveva corrisposto le quote relative a lavori di manutenzione svolti dall’ingiungente nel caseggiato. Il singolo condomino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l’insussistenza del credito e deducendo l’insufficienza della documentazione prodotta dal creditore in fase monitoria ai fini della relativa prova. Il Tribunale accoglieva l’opposizione proposta e revocava il provvedimento opposto. Il giudice di primo grado riteneva non sufficientemente provata la domanda creditoria, a tal fine rilevando che dai documenti prodotti dalla società ricorrente (il contratto di appalto, le tabelle millesimali relative al fabbricato, un sollecito di pagamento e la lettera di messa in mora) non emergeva l’entità della morosità addebitabile alla società condomina (cioè la quota millesimale spettante al condomino moroso). L’appaltatore proponeva tempestivo appello, rilevando l’asserito contrasto tra i suoi enunciati e i principi in materia di onere probatorio nella parte in cui il Tribunale, nel ritenere non provata la pretesa creditoria azionata, aveva di fatto gravato l’appellante della relativa prova.
2. La questione
Qualora il terzo creditore agisca contro un singolo condomino la prova della quota millesimale spetta al condomino moroso?
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3. La soluzione
La Corte d’Appello ha riformato integralmente la pronuncia del giudice di primo grado. Secondo i giudici di secondo grado va certamente escluso che il creditore del condominio sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini atteso che grava sullo stesso creditore esclusivamente la dimostrazione della legittimazione passiva, sul piano esecutivo, del condomino aggredito e cioè della sua qualità di condomino. Del resto – come evidenziano i giudici di secondo grado – nel caso in esame va rilevato che, a fronte della produzione del titolo contrattuale e del prospetto contabile riportante la quota di spettanza dell’intimata, rilasciato su carta intestata dell’amministrazione condominiale, la condomina si è limitata a eccepire l’insufficienza della documentazione offerta. Inoltre la Corte ha rilevato come l’appellata non abbia mai contestato la propria morosità circa le rate addebitatele, (circostanza peraltro corroborata dall’esistenza di analoga domanda di pagamento azionata dal condominio), né la quota calcolata dall’appaltatrice in ragione delle tabelle millesimali accluse alla produzione della stessa e alle quali il contratto di appalto fa espresso riferimento, eccependo esclusivamente la scarsa intelligibilità e l’erroneità, in radice, delle stesse.
4. Le riflessioni conclusive
L’art. 63 disp. att. c.c., stabilisce che l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, che lo interpellino, i dati dei condomini morosi. Così, se il creditore è l’impresa edile che ha svolto lavori di manutenzione straordinaria nel caseggiato, l’amministratore deve comunicare il nominativo dei soggetti che non hanno pagato la loro quota dei lavori, e non di quelli in regola con il pagamento delle quote. In particolare, dal punto di vista pratico, conseguita la condanna del condominio al pagamento di una determinata somma di denaro, il terzo creditore – appaltatore può e deve avviare il procedimento di esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, proprio in ragione della quota di ciascuno.
Con riguardo, inoltre, alla misura della quota millesimale del singolo moroso, è sufficiente, ad opera del creditore, la mera allegazione gravando sul condomino, invece, l’onere di proporre opposizione all’esecuzione deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore.
Tale conclusione è coerente con il principio secondo cui il creditore che agisce per l’esecuzione del contratto, la sua risoluzione o il risarcimento dei danni subiti, ha il solo onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento del convenuto, cui spetta invece l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero il mancato adempimento per causa a sé non imputabile (Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., sez. VI, 11/02/2021, n. 3587).
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