Prova orale esame avvocati illegittima in assenza della componente universitaria in Commissione

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Con questo principio il TAR Lazio, con l’ordinanza in commento ha ritenuto illegittimo il provvedimento di inidoneità del candidato che ha sostenuto la prova orale dell’esame forense in assenza di almeno un professore universitario, così come richiesto dalla normativa che disciplina l’esame di abilitazione forense.

Pertanto, il TAR capitolino ha ordinato alla Commissione di riesaminare il candidato ritenuto in precedenza non idoneo.

Avv. ****************

 

N. 01912/2013 REG.PROV.CAU.

N. 01520/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2013, proposto da:

……., rappresentato e difeso dagli avv. ********************, ****************, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Paisiello, 55;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Esami di ********************* D’Appello di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del verbale del 17/12/2012 nella parte in cui esprime una valutazione della prova orale del ricorrente insufficiente per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – annullamento del decreto con cui si e’ provveduto alla sostituzione di uno dei componenti della sottocommissione del suddetto esame

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami di ********************* D’Appello di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 il Cons. ******************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso appare sufficientemente fondato nella parte in cui l’istante deduce l’illegittimità della composizione della commissione esaminatrice (XI sottocommissione) posto che la normativa in base alla quale si è proceduto alla sostituzione del docente universitario (decreto legge n. 5 del 2012) è entrata in vigore nel mese di febbraio 2012 quando la sessione di esami di che trattasi è stata bandita nel mese di luglio 2011;

– che, invero, non sembrano individuabili nella fattispecie in esame controinteressati formali anche alla luce di quanto previsto dall’art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 115 del 2005 e di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 108/2009 e n. 158/2009;

– che, in ragione di quanto sopra, per garantire effettività di tutela, appare opportuno ordinare al Ministero resistente di procedere nuovamente all’espletamento della prova orale nei confronti del ricorrente, previa convocazione di altra sottocommissione composta in base alla normativa previgente al decreto legge n. 5 del 2012;

– che tale adempimento dovrà essere svolto entro 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di procedere nuovamente, nei termini di cui in motivazione, all’espletamento della prova orale nei confronti del ricorrente, previa convocazione di altra sottocommissione composta in base alla normativa previgente al decreto legge n. 5 del 2012, nei termini di cui in motivazione.

L’udienza pubblica sarà fissata a cura del Presidente della sezione Terza del TAR Lazio ad una delle udienze calendarizzate nel primo quadrimestre dell’anno 2014.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:

**************, Presidente

*******************, ***********, Estensore

************, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Matranga Alfredo

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