Prova orale esame avvocato: supplenti in commissione, quesiti e criteri di valutazione

Redazione 27/03/18
Sì ai supplenti in Commissione d’esame. Nella vigenza della norma transitoria di cui all’art. 49 Legge n. 247/2012, che procrastina l’entrata in vigore della riforma forense in riferimento a tutti gli aspetti dell’esame d’abilitazione alla professione, deve ritenersi che tutti i membri della Commissione d’esame possano essere legittimamente sostituiti da supplenti anche appartenenti ad una diversa categoria professionale.

In particolare, tutti i lavori collegiali (compreso il colloquio orale) svoltisi, come nel caso de quo, nell’arco temporale di operatività della citata norma transitoria, devono ritenersi soggetti alla disciplina previgente, ovvero alla specifica previsione di cui all’art. 22 comma 5 Regio Decreto n. 1578/1933 sulla piena fungibilità dei membri della Commissione d’esame. Ne discende la possibilità, per tutti i componenti supplenti, d’intervenire “in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”.

Così il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 109 del 26 febbraio 2017 – riprendendo un autorevole orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione n. 7 del 20 settembre 2017 – ha respinto il ricorso di un aspirante avvocato che aveva riportato un giudizio di non idoneità alla prova orale dell’esame di stato (sessione 2014), in riferimento alla dedotta illegittima composizione della Commissione.

Valutazione, sufficiente l’attribuzione del punteggio numerico. E’ stata inoltre rigettata l’ulteriore doglianza circa l’illegittimità dei criteri di valutazione impiegati. Il C.g.a. ha difatti ribadito – sempre riprendendo la pronuncia dell’Adunanza plenaria – che nella vigenza della suindicata norma transitoria, l’obbligo di motivare il giudizio reso dalla Commissione, risulta sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del punteggio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Differenziazione delle domande, discrezionalità amministrativa. Respinta altresì la censura circa il diverso numero di domande poste al candidato per ciascuna materia d’esame, considerato che, secondo il C.g.a., detta ragionevole differenziazione non è suscettibile di ergersi a vizio sintomatico di un cattivo uso della discrezionalità amministrativa.

Illustrazione iniziale delle prove scritte, non soggetta a valutazione. Altrettanto infondata, infine, risulta la critica circa la mancata valutazione della parte introduttiva del colloquio, dedicata all’illustrazione delle prove scritte. La giurisprudenza, già da tempo, ha dato atto di come la prodromica illustrazione dell’esito di tali prove rappresenti solo una fase preliminare di introduzione allo svolgimento della vera e propria prova orale, senza dover essere a sua volta oggetto di valutazione (in tal senso, per tutte, Consiglio di Stato n. 5349/2006).

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