Indice
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 603, co. 3-bis)
1. La questione
La Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio, aveva riformato, sull’appello del Procuratore Generale, una sentenza del Tribunale di Casale Monferrato che, a sua volta, aveva assolto l’imputato dal reato di ricettazione di un motociclo, condannandolo, per le residue imputazioni, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che, tra le doglianze ivi addotte, deduceva la violazione di legge, in relazione all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di Appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado in base ad una rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale, limitandosi all’esame dell’imputato e omettendo l’escussione di un agente operante, richiesta anche dal Procuratore Generale.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato manifestamente infondato in quanto, dopo avere citato quanto affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 27620/2016, nella parte in cui è stato ivi postulato che il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, intendendosi per “prove decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l’assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull’esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell’appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova- ai fini dell’esito della condanna”, si giungeva a rilevare come la Corte territoriale avesse fatto un buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018): valutazione, questa del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013).
Difatti, ad avviso del Supremo Consesso, quanto alla selezione delle prove dichiarative in appello, la sentenza impugnata aveva dato conto, in modo (reputato) congruo, della scelta effettuata limitatamente all’esame dell’imputato, con la esclusione del teste di cui la difesa, oltre che la pubblica accusa, aveva chiesto l’esame, e ciò in considerazione del fatto che, restando incontroversi gli altri e oggettivi elementi di prova, sia la sentenza assolutoria di primo grado, sia l’atto di appello del P.G., sia la sentenza di condanna in appello annullata con rinvio, sia l’apparato argomentativo della sentenza della S.C. di annullamento con rinvio, s’incentravano – tutti- sulla valutazione di coerenza e attendibilità della unica prova decisiva costituita dalle dichiarazioni dell’imputato in merito alla ricostruzione della vicenda criminosa.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quali prove dichiarative riguardano l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen..
Difatti, si afferma in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si chieda una rinnovazione di questo tipo e l’oggetto della rinnovazione riguardi le prove dichiarative.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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