Premessa
Gli artt. 32 e 35 della L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha convertito il D.L. 69/2013, c.d. Decreto del Fare, recano disposizioni volte alla semplificazione di specifiche procedure in materia di sicurezza sul lavoro.
SINTESI |
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OBIETTIVI |
MISURE |
L. 98/2013: ARTICOLI |
Semplificare le procedure in materia di sicurezza |
Sicurezza sul lavoro |
Artt. 32 e 35 |
Semplificazione delle procedure relative alle certificazioni e alle autorizzazioni sanitarie ritenute desuete alla luce dell’efficacia delle prestazioni.
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Soppressione di certificazioni sanitarie |
Artt. 42, comma 1, lett. b) |
Decreti attuativi della L. 98/2013
Nella presente tabella sono riportati tutti i possibili decreti o altri provvedimenti attuativi della L. 98/2013. Ad oggi non è stato ancora emanato nulla.
L. 98/2013 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI |
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NORMATIVA |
ARGOMENTO |
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI |
art. 32, comma 1, lett. a-bis) |
Art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/2008: Con il DPR di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2 (corsi di formazione specifici per autonomi), nonché sull’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni |
D.P.R. (su proposta Ministro del Lavoro) sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro |
art. 32, comma 1, lett. b), punto 2
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Art. 29, commi 6ter e 6 quarter: Con decreto del Ministro del lavoro da adottare sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 e al presente articolo . Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 -ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6 -bis . |
D.M. da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
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Art. 32, comma 1, lett. e) |
Art. 67 del D. Lgs. 81/2008: In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Il datore di lavoro effettua la comunicazione nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato – Regioni, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare. |
D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
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Art. 32, comma 1, lett. g-bis) |
Art. 88, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 81/2008: Individuare le particolari esigenze delle attività relative a spettacoli musicali, manifestazioni fieristiche etc. a cui vengono applicate le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs.n. 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili) |
D.M. di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. |
Art. 32, comma 1, lett. h) |
Art. 104bis, del D. Lgs. 81/2008: Individuare modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del fascicolo dell’opera. |
D.M. di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente, previa intesa in sede di Conferenza Stato -Regioni |
Art. 32, comma 4
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Art. 131 del D. Lgs. 163/2006: Individuazione di modelli semplificati per redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lett.b, art. 131, d.lgs. n. 163/2006 |
D.M. di concerto con Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. |
Art. 35, comma 1
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Art. 3, comma 13bis, del D. Lgs. 81/2008: Definizione delle misure di semplificazione della documentazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione per prestazioni di breve durata (non superiore a 50 gg lavorative nell’anno solare) da inserire anche nel libretto formativo del cittadino |
D.M. (art. 17, comma 3, della L. 400/88) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, previo parere delle Commissioni parlamentari, sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni |
Art. 35, comma 1 |
Art. 3, comma 13ter, del D. Lgs. 81/2008: Definizione delle misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con riferimento particolare a lavoratori a tempo determinato e stagionali, per imprese di piccole dimensioni |
D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed alimentari previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e Conferenza Stato-Regioni |
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