Gratuito patrocinio: sì ad impugnazione dei provvedimenti di espulsione anche senza istanza

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Secondo il Consiglio Nazionale Forense, nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, la parte che ne faccia richiesta è ammessa di diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, anche senza la presentazione di apposita domanda al COA

CNF – Parere n. 11 del 11/12/2023

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Indice

1. L’art. 142 del Testo unico sulle spese di giustizia

In realtà, già l’articolo 142 del Testo Unico sulle spese di giustiziai.e., DPR 30 maggio 2002, n. 115 – prevedeva come: “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84”.
In altre parole,  in queste fattispecie di procedimenti, abbiamo a che fare con una sorta di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato, la cui applicazione – per l’effetto – non richiede la presentazione e la produzione di un’apposita istanza.
Ulteriore corollario, cui perviene lo stesso Cnf proprio col parere in commento, è la circostanza che, ove presentate al Coa per gli adempimenti di competenza, tali istanze possano essere solamente archiviate ovvero dichiarate inammissibili; giammai rigettate, dal momento che non sono in alcun modo contemplate proprio dall’articolo 142 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
Questo, quindi, il corretto trattamento che i Coa devono riservare alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Provvedimenti di espulsione e gratuito patrocinio: parere della Corte di Cassazione

Del resto, il parere reso dal Cnf rappresenta l’interpretazione del quadro normativo così come resa dalla Corte di Cassazione.
Invero, già con l’ordinanza n. 11796 del 5 maggio 2023, la Suprema Corte ebbe a riconoscere un’ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti d’impugnazione dei decreti di espulsione dei cittadini stranieri: “L’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza: in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione. Tanto più che la stessa Corte Costituzionale ebbe già modo di affermare che la “differente tipologia di trattamento prevista per gli stranieri che richiedano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato in sede di udienza di convalida del trattenimento, nonché alla parimenti differente tipologia di trattamento prevista per i cittadini e per gli stranieri che richiedano analogo beneficio sia in ambito penale sia in ambito civile” rientra nella piena discrezionalità del Legislatore e non “appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero e la necessità di non frapporre alcun ostacolo al perseguimento di questo fine” (Corte Costituzionale, ordinanza n. 439, 16-29 dicembre 2204).
Di modo che, per lo stesso Cnf, si tratta di un quadro normativo “sufficientemente chiaro nell’escludere, dunque, la necessità di una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti de quibus”.

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Alessandro Severgnini

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