Provvedimenti negativi di competenza: impugnabilità

Sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza? Commento alla sentenza n. 622 del 25-09-2024, Corte di Cassazione.

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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 622 del 25-09-2024

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Indice

1. La questione: impugnabilità dei provvedimenti negativi di competenza


La Corte di Appello di Ancona dichiarava, ai sensi dell’art. 24, c.p.p., la nullità di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, con cui gli imputati erano stati condannati, ciascuno, alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in ordine a taluni reati fallimentari e reati di truffa aggravata, per difetto di competenza funzionale, disponendo la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila, in quanto tale Tribunale doveva ritenersi competente a procedere ex art. 11, c.p.p., sui reati riguardanti magistrati che esercitano le funzioni nel distretto di Ancona, posto che tra i soci della cooperativa messa in liquidazione risultava ricompreso un magistrato in servizio presso il circondario di Ancona, il quale assumeva, per tale ragione, la qualità di potenziale danneggiato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione, sia il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona, che la costituita parte civile. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti inammissibili.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui i provvedimenti negativi di competenza non possono essere impugnati per Cassazione ai sensi dell’art. 568, comma secondo, c.p.p.[1], ovvero per abnormità, in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano – qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art. 28, c.p.p.[2] (cfr., ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 36764 del 08/06/2004; Sez. 6, Sentenza n. 9729 del 14/11/2013; Sez. 5, Sentenza n. 54016 del 30/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14094 del 01/02/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 7401 del 14/12/2023).

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3. Conclusioni: i provvedimenti negativi di competenza non sono impugnabili innanzi alla Cassazione


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che i provvedimenti negativi di competenza non possono essere impugnati, ricorrendo in Cassazione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, ricorrere per Cassazione in relazione a provvedimenti di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28” cod. proc. pen.
[2] Secondo cui: “1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona; b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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